Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1207 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1207 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 21512-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – C.F.
80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ape legis;
– ricorrente contro
MAGANUCO MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, Via
GERMANICO n.172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO
GALLEANO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 322/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 14/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio’ non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Data pubblicazione: 18/01/2018

RILEVATO CHE:

– con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha
respinto

l’appello

proposto

dal

Ministero

dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del locale
Tribunale che, in presenn di rinuncia del ricorrente alle altre

predetto, dipendente del Ministero assunto con ripetuti contratti
annuali a tempo determinato, al riconoscimento degli scatti biennali
nella misura prevista dall’art. 53, co. 5, I. n. 312/1980 e cioè agli
aumenti periodici del 2,50% sullo stipendio iniziale di qualifica;

– la Corte territoriale ha fondato la statuizione di rigetto del
gravame sul principio di contrattualizzazione del pubblico impiego,
consacrato nel d.lgs. n.

165/2001, e il principio di non

discriminazione, sancito a livello comunitario e recepito nel nostro
ordinamento dall’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001;

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un unico,
articolato motivo;

– il dipendente ha resistito con controricorso, illustrato con
memoria;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

il Collegio

ha

deliberato di adottare una motivazione

semplificata;

CONSIDERATO CHE:
Ric. 2014 n. 21512 sez. ML – ud. 09-11-2017
-2-

domande contestualmente formulate, aveva accolto la domanda del

- con l’unico motivo il MIUR denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 53 I. 312 del 1980, degli artt. 142 CCNL 24
luglio 2003 e 146 CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 dell’art. 3 del DPR 23 agosto 1988 n. 399 – dell’art. 9 c. 18 D.L. 13
maggio 2011 n. 70 come convertito con modif. dall’art. 1 comma 2

n. 124 – violazione della direttiva 99/70/CE – in relazione all’art.360,
10 comma n. 3 c.p.c. Sostiene, in sintesi, il Ministero ricorrente che
alle supplenze, stipulate per garantire la continuità del servizio
scolastico ed educativo e dipendenti pertanto da ragioni oggettive e
non dalla discrezionalità dell’amministrazione, non si applica la
disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001, bensì la
normativa di settore, ed in particolare l’art. 4 della legge n. 124 del
1999. Rileva, altresì, l’inapplicabilità dell’art. 53 I. 312 del 1980 che
attribuisce gli scatti di anzianità nella misura del 2,50 % sullo
stipendio iniziale ai soli docenti destinatati di incarichi annuali per la
copertura di posti vacanti non di ruolo assunti su nomina del
Provveditore agli studi con rapporto a tempo indeterminato ai sensi
della I. 282/1969 e conseguente non equiparazione alla figura
dell’incaricato attualmente soppressa.

– il motivo, con riferimento all’ultimo profilo, è fondato

– è stato rilevato da questa Corte che l’invocata attribuzione degli
scatti biennali non può trovare titolo nel principio di non
discriminazione, posto che tali scatti, a far tempo dalla
contrattualizzazione dell’impiego pubblico, non hanno più fatto parte
della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente,
tecnico ed amministrativo; da tale momento, infatti, l’art. 53 della I.
n. 312/1980 può dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai
docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti
che, sebbene non immessi nei ruoli, non prestano attività sulla base
di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a
Ric. 2014 n. 21512 sez. ML – ud. 09-11-2017
-3-

della legge 12 luglio 2011 n. 106 – dell’art. 4 della I. 3 maggio 1999

tempo indeterminato previsti in via eccezionale dall’art. 15 della I. n.
270/1982. Anche il richiamo a tale disposizione ad opera della
contrattazione collettiva deve, così, ritenersi limitato ai soli
insegnanti di religione, per i quali è prevista la perdurante vigenza
della norma, così come integrata dal d.P.R. n. 399/1988. In tal senso
si è espressa questa Corte con la decisione n. 22258/2016 (alla cui

principio di diritto: “L’art. 53 della legge n. 312 dell’Il luglio 1980,
che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di
ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del
personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, co.
1, e 71 d.lgs. n. 165 del 2001, dal c.c.n.l. 4.8.1995 e dai contratti
successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai
soli insegnanti di religione”, principio che, in questa sede, va
confermato;

– da tanto consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza
impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori
accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il
rigetto dell’azionata domanda vertente sull’attribuzione degli scatti di
anzianità in forza dell’art. 53 I. 11/7/1980 n. 312;

-la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle
Corti territoriali e solo di recente affrontata dalla Corte di legittimità,
giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo;
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta l’originaria domanda attinente agli scatti ex art. 53 I.
11 luglio 1980 n. 312. Dichiara compensate tra le parti le spese
dell’intero giudizio.

ampia ricostruzione normativa si rimanda), affermando il seguente

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