Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1207 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 18/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11780/2013 proposto da:

B.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VALDIERI 39, presso lo studio dell’avvocato ROSA LANATA’,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO FROSINI;

– ricorrente –

contro

P.C., C.F. (OMISSIS), BA.MA.LU. C.F. (OMISSIS),

BA.DA. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’Avv. ANTONIO GAETANO NIGRO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 227/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Frosini Paolo difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avv. Nigro Antonio Gaetano difensore dei controricorrenti che

si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Nella causa promossa da Ba.Da., Ba.Ma.Lu. e P.C. nei confronti di B.D., il Tribunale di Pistoia dichiarò che gli attori era proprietari del terreno corrispondente alla particella catastale (OMISSIS), condannando il convenuto a demolire il capanno ivi edificato, mentre rigettò la domanda attorea relativamente al terreno contrassegnato con la particella catastale n. (OMISSIS), che dichiarò di proprietà esclusiva del convenuto.

2. – Sul gravame proposto in via principale dagli attori e in via incidentale dal convenuto, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò che il terreno corrispondente alla particella (OMISSIS) era per la quota di un mezzo di proprietà comune pro-indiviso degli attori e per la restate quota di un mezzo di proprietà del convenuto.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre B.D. sulla base di un unico motivo.

Resistono con controricorso Ba.Da., Ba.Ma.Lu. e P.C., che hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata esposizione dei fatti della causa.

Il ricorrente, infatti, non riproduce alcuna narrativa della vicenda processuale, non consentendo così alla Corte la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in coordinamento con i motivi di censura; dal che l’inammissibilità del ricorso (Sez. U, Sentenza n. 16628 del 17/07/2009, Rv. 609179; cfr. anche, Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22860 del 28/10/2014, Rv. 633187).

2. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

3. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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