Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12069 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 30624-2019 proposto da:

BARCLAYS BANK PLC, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 99, presso lo

studio dell’avvocato STEFANIA RINALDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO MARUFFI;

– ricorrente –

contro

RACES FINANZIARIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso

lo studio dell’avvocato CESARO MASSIMO, rappresentata e difesa dagli

avvocati CESARO VINCENZO MARIA, DE DEO CLAUDIO, SCALA ANGELO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 24596/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 02/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA

MELONI;

Avverso l’ordinanza 24596/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 2/10/2018.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che Barclays Bank PLC ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale sussistente nella ordinanza di questa Corte n. 24596/19, depositata il 2 ottobre 2019, che ha rigettato il ricorso proposto nei suoi confronti da Races Finanziaria spa;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Marina Meloni;

Letta la memoria depositata da Barclays Bank PLC;

Considerato che nel presente procedimento di correzione la parte intimata non ha svolto difese.

Ritenuto che, all’esito della proposta depositata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 380 bis e 391 bis c.p.c., con la quale si proponeva l’accoglimento, il ricorso deve essere accolto trattandosi di evidente errore materiale;

ritenuto invece che la liquidazione delle spese di giudizio effettuata nella sentenza non può essere oggetto di impugnazione con istanza di correzione di errore materiale.

P.Q.M.

dispone la correzione dell’errore materiale e per l’effetto dispone integrarsi la motivazione dell’ordinanza n. 24596/19 con la quale è stato definito il procedimento n. 8519/2017tra la ricorrente e Races Finanziaria spa nel senso che:

a pagina 1 rigo 24 sostituisce 440.000.00 con 440.000.000,00;

a pagina 2 rigo 18 e rigo 26 sostituisce Corte di Appello;

di Torino con Corte di Appello di Milano;

a pagina 8 rigo 1 cancella le parole “IN SOLIDO”;

a pagina 8 rigo 3 sostituisce “a carico della controricorrente” con “in favore della controricorrente”.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazione, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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