Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12069 del 13/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10657/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MARMO MECCANICA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 71/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

delle MARCHE, depositata il 04/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti della Marmo Meccanica s.p.a., per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale delle Marche, rigettandone l’appello, aveva confermato l’annullamento, statuito dalla C.T.P., dell’avviso di accertamento con il quale, non ostandovi l’intervenuta definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 15, ad opera della Società, era stato azzerato il credito IRPEG esposto in dichiarazione ed era stato ridotto il credito IVA dichiarato.

La contribuente non ha svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio con rituale comunicazione alle parti.

Con unico motivo si deduce la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 15. La censura è fondata.

Nella specifica materia questa Corte (Sentenza n. 6982 del 08/04/2015 ed, in termini, id. n.ri 375 del 2009, 1967 del 2012, 20433 del 2014) ha già statuito che in tema di condono fiscale, quando sia stato chiesto il rimborso dell’IVA per operazioni ritenute inesistenti, non è inibito all’Erario l’accertamento diretto a dimostrare l’inesistenza del diritto a conseguirlo, atteso che il condono elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti – sia nell’ipotesi di cui all’art. 9, che in quella minore di cui della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, in cui l’oggetto di definizione non è il tributo, ma la lite potenziale – all’eventuale contestazione da parte dell’ufficio.

La sentenza impugnata discostata dal superiore principio.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della stessa con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in versa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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