Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12068 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato in Roma, Via Salaria

162, presso l’avv. Giovanni Meineri, rappresentato e difeso dall’avv.

SCAGLIOLA Giorgio giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 44/24/07 del 20/11/07.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“Il contribuente propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che ha rigettato l’appello da lui proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il ricorso contro avvisi di accertamento IRPEF e ILOR con i quali si contestava il fittizio spostamento di residenza nel Principato di Monaco.

L’Agenzia resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo il ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, contesta che il giudice tributario abbia correttamente applicato le norme previgenti all’entrata in vigore della L. n. 448 del 1998, art. 10, che addossavano all’Ufficio l’onere di provare che lo spostamento di residenza fosse solo fittizio.

Il mezzo è manifestamente infondato.

Premesso che il vizio denunciato è quello di violazione di legge, è agevole verificare che il giudice tributario ha correttamente applicato la normativa pro tempore vigente, affermando che l’Amministrazione aveva adeguatamente provato la fittizietà dello spostamento di residenza.

Con il secondo motivo, sotto il profilo del difetto di motivazione, il contribuente rimprovera al giudice tributario di non aver preso in considerazione i numerosi elementi esposti nell’atto di appello a dimostrazione dello spostamento non fittizio di residenza.

Il mezzo è inammissibile, non essendo indicati gli elementi esposti nell’appello che non sarebbero stati esaminati. L’affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) non costituisce elemento essenziale per escludere il domicilio o la residenza nello Stato appare d’altro canto corretta, essendo pacifico che, nella normativa previgente, l’Ufficio – come correttamente argomentato dal giudice tributario – potesse fornire la prova della fittizietà del trasferimento”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 8.100,00 di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 8.100,00 di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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