Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12068 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8215/2015 proposto da:

G.E.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 36, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO MIRRA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ORESTE CANTILLO giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– contro ricorrente –

avverso la sentenza n. 4364/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della Lombardia, depositata il 12/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

G.E.A. ricorre, con tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva riformato la decisione di primo grado la quale aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso (e consequenziale cartella) con il quale era stato accertato, ai fini dell’IRPEF, un maggior reddito da partecipazione a seguito della rettifica dei redditi della Caseificio G. C. e Figli s.n.c. (della quale il contribuente era socio.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, è fondato con assorbimento dei restanti.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815).

Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Ne consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi.

In conclusione, quindi, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio con conseguente travolgimento delle sentenze di primo e secondo grado e va disposto il rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Milano.

Attesa la soluzione giurisprudenziale, le spese dei gradi di merito e di questo giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.

PQM

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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