Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12067 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 16/05/2017, (ud. 20/02/2017, dep.16/05/2017),  n. 12067

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza del 10 febbraio 2014 la Corte d’appello di Milano ha respinto il reclamo proposto da Q.F., quale socio di (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, nonchè quale il liquidatore della società, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione e di Cossi Costruzioni S.p.A., contro la sentenza con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento della menzionata società.

La Corte d’appello, in particolare, ha disatteso il solo motivo di impugnazione spiegato dal Q., il quale aveva evidenziato che, comparso egli in data 26 giugno 2013 dinanzi al giudice delegato all’istruttoria prefallimentare, questi si era riservato di riferire al collegio “dopo il 15/07/2013”, mentre il fallimento era stato dichiarato già il 27 giugno 2013, con sentenza depositata il 10 luglio 2013, con l’ulteriore conseguenza che l’unico creditore istante, Cossi Costruzioni S.p.A., non aveva potuto formalizzare, come intendeva fare, la propria rinuncia all’istanza di fallimento.

Secondo la Corte territoriale “il giudice delegato può riservarsi di riferire in camera di consiglio, magari assegnando termine per note, senza indicare la data dell’adunanza in cui effettivamente riferirà. Il fatto che nella specie il giudice delegato abbia adottato un singolare provvedimento con il quale “riserv(ò) la decisione al collegio dopo il 15/07/2013″ non ha rilevanza alcuna, sia per le ragioni sopra specificate, sia in quanto non si evince dal provvedimento l’intento di (nè il motivo per) disporre una ulteriore rinvio della fase davanti al Collegio”. In quest’ottica è del tutto improprio parlare nella specie di “anticipazione dell’udienza fissata per la deliberazione in Camera di consiglio”, non essendo nella materia possibile scindere la fase istruttoria da quella di decisione… nè individuare, come per il giudizio di cognizione, delle udienze di discussione tabellarmente fissate”.

2. – Contro la sentenza Q.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene due motivi.

1.1. – Il primo motivo è svolto sotto la rubrica: “Nullità della sentenza in relazione al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 15 e 16, artt. 152, 168 bis, 187, 188, 189, 737 c.p.c., art. 24 Cost., per avere il Tribunale di Milano dichiarato il fallimento della (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, dopo aver anticipato di giorni 18 il termine decorso il quale avrebbe dovuto riferire al Collegio; falsa applicazione delle suesposte norme di diritto da parte della Corte di appello di Milano; nonchè omessa e/o insufficiente motivazione, da parte della Corte di appello di Milano, sulla eccezione di nullità della sentenza di primo grado per avere il Tribunale di Milano illegittimamente anticipato il termine per riferire al Collegio”.

1.2. – Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione del errata applicazione delle norme di diritto di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 15, artt. 134 e 737 c.p.c., per avere il Tribunale di Milano, nella persona del Dottor F.R., disposto con ordinanza non motivata di riferire al Collegio dopo la data del 15 luglio 2013 nonchè omesso esame da parte della Corte di appello di Milano, del predetto fatto, decisivo per il giudizio, in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

2. – Il ricorso è fondato.

I due motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, vanno difatti accolti.

E’ pacifico, in punto di fatto, che il giudice delegato per l’istruttoria prefallimentare, dopo aver sentito (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, che, all’udienza del 26 giugno 2013 aveva chiesto un rinvio al fine di consentire l’estinzione del credito vantato dall’unica creditrice istante, Cossi Costruzioni S.p.A., si è riservato di riferire al Collegio dopo la data del 15 luglio 2013: e che, nondimeno, il fallimento è stato dichiarato anteriormente a tale data, con la conseguenza che Cossi Costruzioni S.p.A. si è visto precluso il deposito di un atto di rinuncia, come dalla stessa società confermato dinanzi alla Corte d’appello.

Orbene, la L. Fall., art. 15, nello stabilire al sesto comma che: “Il Tribunale può delegare al giudice relatore l’audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all’ammissione ed all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio”, nel quadro della previsione dettata dal primo comma della stessa disposizione, secondo cui: “Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al Tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio”, adotta una disposizione elastica, la quale consente al Tribunale non soltanto di conferire la delega istruttoria ad un singolo magistrato, il quale riferirà in seguito al Collegio in camera di consiglio, ovvero di disporre la convocazione in una apposita udienza dinanzi a sè, ma anche di disporre lo svolgimento di una o più udienze istruttorie monocratiche e di un’ultima udienza davanti al collegio per la discussione.

In tale contesto non vi è alcun ostacolo a che il giudice delegato, nell’ambito dei poteri delegatigli dal Tribunale, differisca lo svolgimento della camera di consiglio per una qualche precipua finalità, quale, ad esempio, quella di consentire alle parti il deposito di necessaria documentazione. Ne discende che il provvedimento adottato dal Tribunale, peraltro pedissequo ad un’istanza di (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione volta ad ottenere un breve rinvio al fine di consentire di estinguere il credito dell’unica creditrice istante, non aveva nulla di “singolare”, essendo perfettamente inquadrabile nello schema normativo poc’anzi ricordato.

Va da sè che, una volta procrastinata la pronuncia sull’istanza di fallimento, essa non avrebbe potuto essere emessa prima della scadenza del termine concesso, se non a prezzo della violazione della garanzia del contraddittorio che in generale informa anche il procedimento camerale (Cass. 12 gennaio 2007, n. 565; Cass. 7 febbraio 1996, n. 986), e che certamente si estende alla fase dell’istruttoria prefallimentare, evidente essendo nella specie, del resto, che il termine in questione era stato dato proprio al fine di consentire a (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione di svolgere ulteriori difese.

Di qui la nullità della decisione adottata in applicazione del principio più volte ribadito da questa Corte secondo cui è nulla la sentenza emessa dal giudice prima che la fase decisoria abbia avuto concretamente inizio (tra le tante Cass. 8 ottobre 2015, n. 20180, riferita al procedimento di cognizione ordinaria ed in relazione alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.).

3. – La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d’appello di Milano che riesaminerà l’impugnazione dinanzi ad essa proposta attenendosi ai principi sopra indicati, e provvedendo anche sulle spese.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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