Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12067 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6047/2015 proposto da:

V.T.A., C.F. (OMISSIS), G.P.

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

LAURI 11, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DE ANGELIS,

rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio Mango per procura in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA ENTRATE TORINO UFFICIO TORINO (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 933/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 18/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di V. T.A. di avvisi di accertamento portanti Irpef per l’anno di imposta 1991 sui redditi da partecipazione conseguenti ad accertamento di maggiori redditi a carico della Centro tubi s.a.s., della quale la contribuente era socia (ed a seguito di declaratoria di nullità dell’intero giudizio da parte di questa Corte per difetto dell’integrità del contraddittorio e riassunzione innanzi alla competente C.T.P.) la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l’appello avverso la decisione di primo grado, proposto da V.A.T. e da G.P., anche nella qualità di legale rappresentante della Società, inammissibile per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in quanto inidoneo a porsi in contrasto con le rationes decidendi di primo grado.

Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i contribuenti affidandosi ad unico motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e della fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, è stata depositata memoria nell’interesse dei ricorrenti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente dichiarata la nullità dell’atto denominato “memoria di parte ricorrente ex art. 378 c.p.c.” con costituzione di nuovo procuratore che si dice essere stato nominato in sostituzione del precedente difensore revocato.

Nel giudizio di cassazione, infatti, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poichè l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 del citato articolo, cioè con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata.

A tale regola non si fa eccezione nemmeno nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore (Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010, id. n. 13329 del 30/06/2015).

V’è solo da aggiungere che al presente giudizio non si applica la norma inserita nell’art. 83 c.p.c., dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. (a), che consente il rilascio della procura anche al margine di atti diversi da quelli sopra indicati. Infatti, per espressa previsione della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, avvenuta il 4 luglio 2009. Essendo il presente giudizio iniziato in primo grado nel 2005, ad esso non può applicarsi la nuova disposizione, come già ritenuto da questa Corte con le decisioni pronunciate – ex aliis – da Sez. 3, Sentenza n. 12831 del 6/6/2014; Sez. 5, Ordinanza n. 7241 del 26/03/2010).

Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere la decisione impugnata improntata ad un eccessivo formalismo non ammissibile alla luce della formulazione letterale delle norme di procedura sopra citate, laddove il giudice di merito, nell’esercizio del potere che gli è assegnato dalla legge di interpretare le domande e le eccezioni delle parti, doveva accertare quale fosse la volontà delle parti e, dal tenore dell’atto di appello, appariva palese la volontà di sottoporre al Giudice l’intera questione posta a base della controversia.

Il motivo è manifestamente infondato. Ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, art. 53, il ricorso in appello deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi specifici dell’impugnazione. La giurisprudenza di questa Corte è ferma, nel ritenere che “nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza, ma purchè, in ogni caso, ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. Invero, la specificità dei motivi, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53, per la rituale proposizione dell’atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell’appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poichè la parte volitiva dell’appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (v.

Cass. n. 22781 /14; 1651/2014).

Nella specie, la sentenza di primo grado, per come è incontestato, aveva dichiarato l’inammissibilità, in rito, del ricorso in riassunzione perchè parte ricorrente non aveva formulato alcuna conclusione di merito in relazione agli avvisi di accertamento impugnati, limitandosi a chiedere l’emanazione di un provvedimento (la cassazione delle sentenze) già emesso dal Giudice competente (la Corte di Cassazione) e perchè la parte ricorrente non aveva prodotto copia autentica della sentenza della Corte di Cassazione.

Appare, pertanto, corretta e scevra da censura la sentenza oggi impugnata la quale ha dichiarato l’inammissibilità del gravame, inidoneo allo scopo siccome prospettante solo questioni relative all’illegittimità nel merito degli atti impositivi impugnati e privo di alcun censura alle ratio decidendi (sopra illustrate) fondanti la prima decisione.

Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti, soccombenti, alle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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