Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12065 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 31/05/2011), n.12065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA N. 80, presso lo studio dell’avvocato GARCEA ANNAISA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GARCEA RAIMONDO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

SLIA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 115/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/02/2006 r.g.n. 982/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 21 febbraio 2006, la Corte d’Appello di Catanzaro respingeva il gravame svolto da P.F. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la sua domanda di condanna della SLIA spa al pagamento dell’indennità giornaliera di buono pasto.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– la Regione Calabria aveva affidato alla SLIA s.p.a. la gestione dell’impianto di smaltimento dei rifiuti in località (OMISSIS), stipulando con la stessa un capitolato di appalto nel quale la società si impegnava ad assumere il personale già in servizio presso il precedente gestore dell’impianto (la Degremont Italia s.p.a.) e ad applicare il contratto collettivo delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti (AUSITRA) più vantaggioso per i lavoratori rispetto a quello applicato dal precedente gestore;

– il lavoratore aveva richiesto in giudizio la condanna della SLIA al pagamento dell’indennità giornaliera di buono pasto nella misura di L. 9.000 alla stregua degli accordi sindacali intercorsi tra il precedente gestore dell’impianto e la Regione;

– l’interpretazione letterale dell’art. 2 del capitolato d’appalto, unitamente ad altre disposizioni recanti l’obbligo di attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi locali integrativi, induceva ad intendere il riferimento ai “contenuti degli ultimi accordi sindacali stipulati tra le parti” come un impegno ad applicare non solo il contratto aziendale AUSITRA del 1995, ma anche eventuali accordi sindacali successivi conclusi dalle parti stipulanti il contratto nazionale;

– nessun argomento letterale o logico induceva, per converso, ad includere “tra le parti” la Regione e il precedente gestore Degremont Italia, non recando l’articolato menzionato, nè l’intero capitolato, alcun riferimento al precedente gestore, onde l’inapplicabilità degli accordi sindacali stipulati tra la Regione e la Degremont Italia prevedenti l’indennità di pasto nella misura di L. 9.000;

la condivisa interpretazione del primo Giudice risultava coerente con altre disposizioni del Capitolato riferite alla contrattazione che il nuovo gestore si impegnava ad applicare e con l’impegno, del nuovo gestore, ad applicare un contratto collettivo più vantaggioso per i lavoratori ma più oneroso per il datore di lavoro, onde risultava illogico un obbligo ad applicare un accordo stipulato dal precedente gestore, che peraltro non applicava il contratto AUSITRA, con riferimento solo ad una determinata indennità:

– la stessa ragguardevole differenza d’importo fra l’indennità giornaliera di mensa o buono pasto prevista dal contratto AUSITRA (di L. 1000) e l’indennità a tale titolo prevista dagli accordi applicati dal precedente gestore (l. 9.000), avrebbe imposto un’esplicita esclusione dell’applicazione del contratto AUSITRA sul punto, con salvezza, limitatamente a tale indennità, degli accordi applicati dal precedente gestore;

– infine, il generico riferimento “agli ultimi accordi sindacali stipulati tra le parti” non consentiva di evincere dal contesto a quali accordi si riferisse e perchè proprio all’accordo in tema di indennità di mensa stipulato dalla Dregremont Italia s.p.a.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, P. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, illustrato con memoria. L’intimata non ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omessa, insufficiente ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia; manifesta illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione anche con riferimento ai criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e segg.. (art. 360 c.p.c., n. 5). Si censura la decisione della Corte di merito per aver fondato l’esito interpretativo della locuzione “ultimi accordi stipulati dalle parti” sulla collocazione spaziale del predetto inciso recato dall’art. 7 del capitolato speciale d’appalto, sul richiamo agli artt. 6 e 23 del Capitolato e, quanto a quest’ultimo articolo, sulla trasposizione non integrale, in motivazione, della disposizione negoziale, dalla quale risulta espunto l’aggettivo “locali”; infine, sulla ricerca della comune intenzione delle parti contraenti traendo elementi di giudizio dalle personali convinzioni del Giudice in merito alla convenienza o meno della predetta clausola negoziale. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., benchè inapplicabile ratione temporis.

5. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. per aver la Corte territoriale interpretato le clausole negoziali non già alla stregua del senso letterale delle parole, sibbene sulla scorta di considerazioni diverse ed irrilevanti. Ad avviso del ricorrente la norma contrattuale in questione (così nel ricorso) è suscettibile della sola interpretazione nel senso della derogabilità della contrattazione collettiva da parte degli accordi integrativi aziendali stipulati fra il precedente gestore dell’impianto di smaltimento e la RSU aziendale ovvero, ove ritenuta oscura, alla luce del successivo art. 23 del capitolato. La diversa opzione interpretativa, nel senso dell’esclusione, fra “gli accordi integrativi stipulati fra le parti”, degli accordi locali applicabili nell’azienda, priverebbe di utilità il disposto dell’art. 7 del capitolato e di effetto giuridico il successivo art. 23 che richiama, espressamente, la contrattazione aziendale e locale. Il motivo si conclude con la formulazione di tre distinti quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., benchè, come detto, inapplicabile ratione temporis.

6. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1346 c.c. per aver la Corte di merito ritenuto indeterminabile un oggetto del contratto, determinabile, invece, quantomeno per relationem ai pregressi accordi sindacali facilmente individuabili. Anche questo motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

7. Osserva il Collegio che il giudizio di cassazione ha per oggetto una sentenza pubblicata anteriormente al 2 marzo 2006, onde non trovano applicazione le disposizioni introdotte con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e, in particolare, il novellato art. 369 c.p.c. che, nel capoverso n. 4, impone al ricorrente di depositare, a pena di inammissibilità, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

8. Nondimeno il regime processuale del giudizio di cassazione antecedente alla riforma del 2006 impone l’esposizione sommaria dei fatti di causa e dei motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, a mente dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, esposizione che deve comprendere la riproduzione delle clausole contrattuali, collettive o individuali, di cui il ricorrente invoca l’applicazione e l’interpretazione senza che questa riproduzione possa essere sostituita, dal rinvio agli atti processuali.

9. Nella specie è del tutto omessa, nel ricorso per cassazione, la riproduzione della disposizione collettiva invocata a fondamento della pretesa, l’indennità di buono pasto prevista dagli accordi integrativi stipulati tra la società Dregremont Italia e la Regione, di importo significativamente diverso e, pertanto, più vantaggiosa per i lavoratori, rispetto alla medesima indennità prevista dal contratto nazionale e aziendale applicato dal nuovo gestore dell’impianto. Tale omissione, nella prospettata applicazione al nuovo gestore, alla stregua delle disposizioni negoziali del capitolato d’appalto, di una sola voce contrattuale estrapolata dalla contrattazione intervenuta tra il precedente gestore e la Regione, infirma, invero, l’autosufficienza del ricorso (v., ex multis, Cass. 2394/2004) i cui motivi sono, comunque, infondati.

10. Come già ritenuto da questa Corte (v., ex multis, Cass. 15057/2001), il capitolato richiamato da un contratto di appalto concluso da un Ente diverso dallo Stato, non ha natura normativa, ma contrattuale e l’interpretazione di esso compete, istituzionalmente, al Giudice di merito. L’interpretazione delle clausole del capitolato è, pertanto, censurabile in cassazione solo per violazione delle norme di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c. e segg., ovvero per vizi di motivazione, qualora quella adottata dal Giudice di merito sia contraria a logica e incongrua, tale, cioè, da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Il sindacato di questa Corte non può, dunque, investire il risultato interpretativo, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito.

11. Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicchè quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che propugnava l’interpretazione disattesa dal giudice dolersi, in sede di legittimità, della diversa opzione interpretativa privilegiata. Specularmente, il vizio di motivazione, in punto di interpretazione del contratto, deve emergere dall’esame del ragionamento e degli argomenti svolti dal giudice del merito, e non dalla possibilità di un diverso significato attribuibile al negozio, nè deve riguardare l’apprezzamento del significato delle clausole del contratto, ma solo la coerenza formale, ossia l’equilibrio dei vari elementi che costituiscono la struttura argomentativa (v., ex multis, Cass. 3895/2010 ed i numerosi precedenti di legittimità ivi citati).

12. Il ricorrente ha, in sostanza, prospettato un’interpretazione della norma pattizia diversa da quella ritenuta dal Giudice a quo.

13. Nè ritiene il Collegio, al fine della configurabilità del vizio di motivazione atto a giustificare l’invocata cassazione della sentenza impugnata, che l’iter argomentativo presenti una mancanza di coerenza logica, sia cioè connotato da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti prospettati.

14. La Corte territoriale ha dato espressa ed esauriente contezza delle proprie determinazioni, enunciate in narrativa, esplicitando l’iter motivazionale attraverso cui la stessa è pervenuta alla statuizione adottata, ditalchè il ricorso si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate e, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal Giudice del merito, proponendo un’inammissibile richiesta di sostituzione delle argomentate conclusioni della Corte territoriale con la prospettata diversa lettura ed interpretazione delle clausole pattizie.

15. Infine, con il terzo motivo parte ricorrente denuncia un mero obiter dictum, non attinente alla ratio decidendi, nè costituente antecedente logico della decisione o capo autonomo di sentenza, e come tale non produttivo di effetti giuridici, onde l’inammissibilità della relativa censura per difetto di interesse.

16. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

Non si provvede alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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