Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12065 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 16/05/2017, (ud. 16/02/2017, dep.16/05/2017),  n. 12065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23831/2012 proposto da:

Comune di Rutigliano, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Confalonieri n.5, presso

l’avvocato Manzi Andrea, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.S., M.F., M.L., Ma.Lu.,

M.M.R.;

– intimate –

e contro

M.L., A.S., M.F., Ma.Lu.,

M.M.R., elettivamente domiciliate in Roma, Via

Archimede n. 44, presso l’avvocato Tartaglia Roberto, rappresentate

e difese dall’avvocato Ventura Costantino, giusta procura a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

Comune di Rutigliano, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Confalonieri n.5, presso

l’avvocato Manzi Andrea, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 681/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2017 dal cons. MARULLI MARCO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Andrea Regio, con delega orale,

che ha chiesto l’accoglimento;

udito, per le controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

Ventura che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione

del principale e dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con sentenza in data 21 giugno 2012 la Corte d’Appello di Bari ha accolto il gravame proposto da M.L., F., Lu. e M.R. e da A.S. avverso la decisione che in primo grado aveva liquidato il danno conseguente all’occupazione d’urgenza di un suolo di loro proprietà destinato dal Comune di Rutigliano alla realizzazione di opere viarie, ritenendo che, in ragione del vincolo conformativo di inedificabilità gravante su di esso, il suolo avesse natura agricola e come tale dovesse essere valutato.

1.2. Il giudice territoriale, a conforto del proprio deliberato, premesso che nel caso in cui la destinazione del suolo abbia per oggetto la realizzazione di opere di viabilità occorre valutare se il vincolo di inedificabilità in tal modo apposto rivesta carattere conformativo o espropriativo, si è detto convinto che, sebbene nella specie il vincolo in questione avesse fonte nel Piano generale di fabbricazione del Comune, tuttavia “trattandosi di strada interna all’abitato, inserita tra zone aventi destinazione edificatoria, deve ritenersi che il vincolo non sia conformativo, bensì espropriativo”, di modo che il risarcimento dovuto va commisurato, giusta le sentenze n 348 e n. 349 del 2007 della Corte costituzionale, alla stregua del valore venale, la cui determinazione prescinde dalla natura agricola del bene, giacchè la natura edificatoria di esso “può risultare da un complesso di elementi certi e oggettivi relativi allo sviluppo urbanistico della zona circostante”.

1.3. Per la cassazione di detta decisione ricorrono ora in via principale il Comune di Rutigliano con un ricorso affidato a due motivi, ai quali replicano con controricorso e ricorso incidentale i M.- A. con due motivi, al quale resiste il Comial e con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso principale il Comune soccombente deduce a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’illegittimità dell’impugnata sentenza per violazione della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7, comma 2, n. 1 e art. 13 nonchè del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 40 giacchè, pur dando atto che il vincolo di inedificabilità cui era soggetto il suolo degli appelanti era previsto nel Piano generale di fabbricazione del Comune, il giudice territoriale, attribuendo rilievo decisivo ad una pretesa edificabilità di fatto dell’area in questione, aveva “desunto in modo sbrigativo il carattere espropriativo del vincolo” dal solo fatto che l’area era interna all’abitato comunale ed era inserita tra più zone aventi carattere edificatorio, senza considerare che proprio quest’ultima circostanza dimostrava il carattere generale del vincolo non incidente su un bene specifico in quanto avente ad oggetto una rete stradale comunale non inserita all’interno di una specifica zona.

1.2. Il motivo è infondato.

1.3. Sebbene non privo di una venatura critica in senso motivazionale – esplicitata qui sotto forma della mancata considerazione del rapporto tra strumenti della pianificazione territoriale generale e strumenti particolari di attuazione ai fini della qualificazione del vincolo gravante sulle aree destinate ad opere di viabilità – il motivo nei suoi profili di astratta conferenza giuridica laddove, segnatamente, imputa alla sentenza di aver applicato al caso di specie l’art. 13 Legge Urbanistica piuttosto che l’art. 7 medesima legge, malgrado il vincolo di destinazione fosse previsto dallo strumento urbanistico generale ed avesse perciò natura di mero vincolo conformativo – pur se in linea generale inteso a rimarcare il principio che la zonizzazione è fonte di regola di un vincolo conformativo, mentre è con la localizzazione che prende forma un vincolo espropriativo, non si allinea esattamente al pensiero che questa Corte ha più volte manifestato in materia.

Al riguardo – come si è altrove notato e come pure il giudice d’appello ha dato prova di sapere – con riferimento alle opere di viabilità, muovendo dalla premessa che il piano regolatore generale contiene di regola il programma generale di sviluppo urbanistico, e che le previsioni, necessariamente generiche, in esso contenute, sono condizionate dalle caratteristiche fisico – geografiche del territorio comunale, si è ripetutamente affermato che la destinazione di parti del territorio a determinati usi, pur preludendo ad una possibile acquisizione pubblica dei suoli necessari, resta estranea alla vicenda espropriativa; di modo che, pur non potendosi escludere, in particolari casi, che la destinazione di singole aree, in genere rimessa alle previsioni dello strumento di attuazione, sia direttamente indicata dal piano regolatore generale, l’indicazione da parte di questo, delle opere di viabilità nel piano regolatore generale (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7, comma 2, n. 1), pur comportando un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate, con le relative conseguenze nella scelta del criterio di determinazione dell’indennità di esproprio nel sistema della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, basato sulla edificabilità o meno dei suoli, resta normalmente estranea alla vicenda espropriativa: nel senso che i vincoli stabiliti in detto piano influiscono sulla qualificazione dei suoli espropriati, alla stregua delle possibilità legali, per via del contenuto conformativo della proprietà che ad essi deriva dalla funzione di operare scelte programmatorie di massima. A meno che tale destinazione non sia assimilabile all’indicazione delle reti stradali all’interno e a servizio delle singole zone (L. n. 1150 del 1942, art. 13), di regola rimesse allo strumento di attuazione e come tali riconducibili a vincoli imposti a titolo particolare, a carattere espropriativo: trattandosi (soltanto in tali casi) di limitazioni particolari, incidenti su beni determinati in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione lenticolare di un’opera pubblica (Cass., Sez. 1, 2/12/2013, n. 26964; Cass., Sez. 1, 17/10/2011, n. 21385; Cass., Sez 1, 6/11/2008, n. 26615). La destinazione a strada pubblica, come si è ancora chiarito, pertanto, “non è di per sè espressione di un potere di pianificazione esercitato in via astratta e generale, ed il carattere conformativo della relativa previsione ricorre soltanto se il P.R.G. ha previsto la strada nell’ambito di una destinazione delle zone del territorio con limitazioni di ordine generale ricadenti su una pluralità indistinta di beni; sussiste, invece, un vincolo preordinato all’espropriazione ove ricorra una localizzazione lenticolare della strada, incidente su specifici beni e con un rilievo all’interno e a servizio delle singole zone” (Cass., Sez. 1, 10/05/2013, n. 11236).

1.4. Alla luce, dunque, di questo insegnamento, in guisa del quale la correlazione di regola esistente tra vincolo conformativo e pianificazione generale del territorio o, meglio ancora, zonizzazione di esso viene meno laddove il vincolo anche in quella sede venga ad incidere su un bene determinato individuato non già in base ad una destinazione di zona, bensì in vista della localizzazione lenticolare dell’opera pubblica, l’impugnata sentenza si sottrae al denunciato errore di diritto, al contrario essendosi esattamente uniformata, stimando che il vincolo imposto nella specie in sede di programma di fabbricazione adottato dal Comune di Rutigliano avesse natura espropriativa, ai visti precedenti di questa Corte.

2.1. Ove viceversa la decisione della Corte d’Appello barese merita invece sicura censura è in accoglimento del secondo motivo di ricorso declinato dal soccombente Comune, giusta il quale questo lamenta, per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, un vizio di omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo della natura edificatoria del bene, risultando invero l’impugnato pronunciamento, nell’ordine, motivato in modo “apparente o comunque insufficiente” laddove “ha totalmente ignorato” la preesistente destinazione a viabilità pubblica contenuta ab origine nel Piano di fabbricazione generale del Comune ed “ha omesso di spiegare” le ragioni per le quali all’area era stata riconosciuta la c.d. edificabilità di fatto; in modo “contraddittorio” perchè, dopo aver valorizzato le previsioni degli strumenti urbanistici a carattere generale in funzione della qualificazione edificatoria o meno dei suoli, “ancora” la propria decisione, ritenendo il bene di natura edificatoria, ad un principio diverso ed opposto a quello contraddittoriamente richiamato inizialmente; in modo “illogicamente incomprensibile” non avendo “in alcun modo considerato” l’originaria previsione di inedificabilità assoluta ed in pari tempo non avendo “in alcun modo spiegato” le ragioni della ritenuta qualificazione edificatoria dei beni; ed in modo “erroneo in punto di fatto” ritenendo che il giudice di primo grado si era discostato dal giudizio del ctu, quando “in realtà” aveva preso atto solo delle diverse opzioni dal medesimo rassegnate.

2.2. La doglianza complessivamente rappresentata dal motivo tende ad evidenziare, sotto una molteplicità di profili critici, la debolezza che affligge l’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza laddove questa ha ritenuto di trarre conferma della vocazione edificatoria dell’area oggetto di procedura dalla constatazione che si tratta di “strada interna all’abitato, inserita tra zone aventi destinazione edificatoria”.

Questa affermazione, ancorchè in astratto non priva di plausibilità, si rivela tuttavia, alla stregua del quadro orientativo delineato al riguardo dal diritto vivente, oggettivamente lacunosa, in quanto frutto di una motivazione che nella sua laconicità omette di approfondire le ragioni che hanno indotto il decidente, una volta acclarata la natura espropriativa del vincolo, a riconoscere la vocazione edificatoria delle aree interessate, e ciò malgrado del compito motivazionale che per questo veniva a gravare su di sè lo stesso decidente si fosse reso pienamente conto allorchè si era dato cura di notare che la natura edificatoria di un suolo “può risultare da un complesso di elementi certi ed oggettivi relativi allo sviluppo urbanistico in zona circostante”.

Come crede dunque lo stesso decidente il giudizio in questione può risultare più complesso di quanto qui sbrigativamente da lui ritenuto, di talchè la motivazione con cui nella specie è stata riconosciuta la natura edificatoria dei terreni oggetto di esproprio si mostra perciò insufficiente ed inidonea a sorreggere il convincimento esternato, con l’ovvia conseguenza di viziare la decisione e di imporne pertanto la doverosa cassazione.

3. Rendendosi perciò necessaria la rinnovazione del giudizio di merito, le lagnanze oggetto del ricorso incindentale potranno essere riproposte in quella sede, sicchè i motivi che le racchiudono vanno per questo dichiarati assorbiti.

PQM

accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo del medesimo ricorso e dichiara assorbiti i motivi del ricorso incidentale; cassa nei limiti del motivo accolto l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Bari che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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