Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12065 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10981/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

VERDEUROPA SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA MASSIMO 33, presso

lo studio dell’avvocato MAURIZIO BENINCASA, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6616/39/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 23/10/2014,

depositata il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha impugnato con ricorso per cassazione affidato a due motivi la sentenza resa dalla CTR del Lazio indicata in epigrafe che ha confermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato alla Verdeuropa srl che si è costituita in giudizio con controricorso, pure depositando memoria.

Premessa l’ammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia, i due motivi di ricorso meritano un esame congiunto ed appaiono entrambi fondati.

La CTR ha ritenuto che la prova della deducibilità dei costi imputati dalla società contribuente potesse essere integrata dal contratto di prestazione di servizi al quale si riferivano le fatture, regolarmente stipulato dalla contribuente con la società di facchinaggio. Circostanza, quest’ultima, idonea ad impedire che il prestatore di servizio dovesse esplicitare in fattura null’altro.

Così facendo la CTR ha per l’un verso commesso un errore in diritto – prospettato con il primo motivo di ricorso, non considerando che la fattura è documento idoneo a rappresentare un costo dell’impresa purchè sia redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto previsti dal D.P.. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, sicchè l’omessa indicazione nelle fatture dei dati prescritti dal citato art. 21 integra un comportamento del contribuente soggetto a sanzione – Cass. n. 21980/2015 – che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, legittima il ricorso all’accertamento induttivo del reddito imponibile – cfr. Cass. n. 21446/2014; Cass. n. 5748/2010; Cass. 9108/2012, Cass. n. 24426/2013, dovendosi peraltro aggiungere che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, rientra nel potere dell’Amministrazione finanziaria, nell’ambito della previsione di legge, di scegliere il metodo di accertamento da utilizzare nel caso concreto e, pertanto, parte contribuente, in assenza di peculiarità pregiudizievoli, non ha titolo a dolersi della scelta operata” (cfr.

Cass., nn. 8333/2012 e 19258/2005).

Si è pure chiarito che i costi, per essere ammessi in deduzione quali componenti negativi del reddito di impresa, debbono soddisfare i requisiti di effettività, inerenza, certezza, determinatezza (o determinabilità) e competenza (Cass. n. 10167 del 2012; nn. 3258, 12503 e 24429 del 2013; nn. 1565, 13806 e 21184 del 2014; nn. 426, 1011 e 7214 del 2015; Cass. n. 13252/2015). Spetta altresì al contribuente l’onere di provare detti requisiti. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentaizione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa – cfr. Cass. n. 21184 del 08/10/2014.

Orbene, la CTR, secondo la quale l’emissione delle fatture riferite al contratto di prestazioni di servizi avrebbe esonerato l’emittente dall’esplicitare ulteriori elementi in quanto riferite ad un pregresso contratto, ha fatto scorretta applicazione della norma poichè avrebbe dovuto verificare, prima di considerare l’idoneità della fattura a giustificare il costo, la contestata assenza di indicazioni in ordine alla qualità e quantità dei servizi formanti oggetto dell’operazione sia nelle fatture che nel contratto che l’Agenzia aveva posto a base dell’accertamento fondato sull’inidoneità delle fatture e del contratto a giustificare i costi della contribuente.

Per altro verso la CTR, limitandosi a ponderare la regolarità del contratto al quale le fatture si riferivano, ha tralasciato di esaminare i fatti secondari ritualmente dedotti dall’Agenzia in ordine all’idoneità del contratto richiamato dalla contribuente ad integrare il contenuto delle fatture – mancata specificazione dei corrispettivi, mancata determinazione degli elementi che attestavano l’effettività delle prestazioni svolte dal contraente – che avrebbero potuto determinare un esito finale opposto a quello espresso dalla CTR. Sotto tale profilo, appare dunque fondata la censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, esposta nel secondo motivo.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dalla parte controricorrente in memoria, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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