Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12064 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 16/05/2017, (ud. 15/02/2017, dep.16/05/2017),  n. 12064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Cofely Italia S.p.a., (P.I. (OMISSIS)), già COFATHEC Servizi S.p.a.,

incorporante TERMORAGGI S.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Quintino Sella

n. 32, presso l’avvocato Belletti Andrea, rappresentata e difesa

dall’avvocato Anderloni Alessandro, gusta procura a margine della

comparsa di costituzione e risposta presso la Corte d’Appello di

Milano;

– ricorrente –

contro

Comune di Vimodrone;

– intimato –

e contro

Comune di Vimodrone, in persona del Commissario Prefettizio pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Gramsci n. 14,

presso l’avvocato Giglio Antonella, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale

autonomo;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Cofely Italia S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2180/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

D. SICILIANO, con delega, che ha chiesto l’accoglimento del proprio

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del ricorso principale; rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1 Il Comune di Vimodrone proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Monza, avverso il decreto ingiuntivo n. 148/1998, con il quale gli era stato intimato il pagamento, in favore della Termoraggi s.p.a. (ora Cofely Italia s.p.a.) della somma di Lire 745.753.245, oltre interessi e spese, a titolo di compensi dovuti in relazione al contratto di appalto del (OMISSIS), avente ad oggetto la manutenzione e la riqualificazione di alcuni impianti termici siti in immobili del Comune di Vimodrone.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 1662/1999, accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto.

2. La Corte di Appello di Milano, confermava, invece, il provvedimento monitorio, con sentenza n. 261/2001, avverso la quale l’ente pubblico proponeva ricorso per cassazione, accolto da questa Corte con sentenza n. 3114/2005, con la quale la decisione di appello veniva cassata con rinvio al giudice di seconde cure in diversa composizione.

3. Riassunto ex art. 392 c.p.c., il giudizio di rinvio si concludeva con la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2180/2011, depositata il 18/7/2011, con la quale il giudice di appello revocava il decreto ingiuntivo opposto, accertava il credito spettante all’impresa appaltatrice in Euro 202.593,44, che condannava il Comune di Vimodrone a pagare alla Cofely Italia s.p.a. La Corte territoriale condannava, peraltro, anche quest’ultima a pagare all’ente la somma di Euro 20.508,00, per difformità ed incompletezza delle opere eseguite, compensando parzialmente tra le parti le rispettive poste debitorie, nonchè le spese di tutti i gradi del giudizio.

4. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la Cofely Italia s.p.a. nei confronti del Comune di Vimodrone, sulla base di sei motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. Il resistente ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale, affidato a quattro motivi, e con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale va osservato che il ricorso principale è da reputarsi inammissibile per difetto di valida procura. Ed invero, nel giudizio di cassazione, la procura speciale al difensore può essere apposta, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, solo a margine o in calce degli atti ivi indicati (ossia del ricorso e del controricorso, nonchè della memoria di nomina del nuovo difensore) in aggiunta o – per i giudizi instaurati successivamente alla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69 – in sostituzione del difensore originariamente designato. Ne consegue che, fuori da tali ipotesi, la procura deve essere rilasciata, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel quale debbono essere indicati gli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (Cass. 09/02/2015, n. 2460, Cass. 27/07/2005, n. 15718). Ne consegue che, nella specie, non può reputarsi valida, per la proposizione del nuovo ricorso per cassazione, la procura apposta a margine della comparsa di risposta del giudizio di rinvio.

2. Ad ogni buon conto, il ricorso è infondato anche nel merito. Con il primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale, la Cofely Italia s.p.a. denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

2.1. La ricorrente censura la decisione di appello, assumendo che essa sarebbe anzitutto affetta da contraddittorietà della motivazione, poichè, per un verso, avrebbe affermato che la fonte negoziale di tutti i compensi dovuti alla Termoraggi s.p.a. (oggi Cofely Italia s.p.a.) sarebbe costituita dal contratto di appalto del (OMISSIS) – avente ad oggetto la manutenzione e la riqualificazione di alcuni impianti termici siti in immobili del Comune di Vimodrone -, per altro verso, avrebbe contraddittoriamente sostenuto che le somme spettanti all’impresa a titolo di revisione prezzi e di conguaglio, tra le spese preventivate e gli effettivi costi sostenuti, non troverebbero riscontro alcuno in uno specifico accordo o consenso tra l’amministrazione e l’impresa appaltatrice.

Si duole, poi, l’istante del fatto che la Corte territoriale avrebbe – con motivazione del tutto incongrua ed inadeguata – ritenuto che le fatture allegate alla domanda di decreto ingiuntivo “risulterebbero emesse su presupposti contrattuali non applicabili”, senza specificare affatto di quali presupposti si tratti, ed in contrasto con la risultanze della c.t.u. – che, peraltro, la stessa sentenza di appello aveva ritenuto di fare proprie – dalle quali risulterebbe che le fatture in questione erano tutte riconducibili al contratto del (OMISSIS).

Lamenta, infine, la ricorrente che la Corte di merito abbia ritenuto di non essere in grado di stabilire quale parte della complessiva somma di Lire 754.753.245, portata dal provvedimento monitorio opposto, fosse da ritenersi non dovuta, poichè non fondata su specifiche previsioni contrattuali o sulla successiva accettazione da parte dell’ente pubblico. E ciò, benchè la stessa Corte territoriale avesse, poco prima, fatto riferimento alla fattura n. (OMISSIS), dalla quale ben poteva desumersi l’importo del conguaglio annuale e/o revisione prezzi spettante all’impresa, e sebbene la c.t.u. avesse accertato che tutte le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo erano riconducibili al contratto di appalto del (OMISSIS) e che, in particolare, la predetta fattura n. (OMISSIS) si riferiva al conguaglio della gestione del servizio di riscaldamento per la stagione invernale 1996/1997, oggetto di lite.

2.2. Le censure sono infondate.

2.2.1. Va osservato, al riguardo, che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (cfr. Cass. Sez. U. 22/12/2010, n. 25984; Cass. 18/02/2015, n. 3270). La motivazione omessa o insufficiente – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo applicabile ratione temporis) – è configurabile, invece, qualora dal ragionamento del giudice di merito, risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (cfr. Cass. Sez. U. 25/10/2013, n. 24148).

2.2.2. Tanto premesso in via di principio, deve ritenersi che, nel caso concreto, la Corte di Appello non sia affatto incorsa nei vizi denunciati. Per quanto concerne la pretesa contraddittorietà della motivazione, infatti, va rilevato che l’impugnata sentenza ha accertato – con valutazione in fatto non censurabile in questa sede, poichè logicamente e congruamente operata – che il regime contrattuale applicabile alla fattispecie concreta era quello previsto nel contratto di appalto del (OMISSIS), atteso che, nella successiva scrittura del (OMISSIS), si conveniva esclusivamente “di approvare gli atti del conguaglio gestione calore anno 95/96, presentati da Termoraggi s.p.a.” (p. 19). La Corte territoriale ne ha, pertanto, tratto la conclusione che la convenzione in parola si concreti in una “mera approvazione a posteriori di atti di conguaglio” (p. 20), sicchè i rilievi evidenziati da questa Corte nella sentenza di rinvio n. 3114/2005 – circa la nullità di una previsione contrattuale che contenesse, a monte, una clausola derogativa della disciplina legale della revisione dei prezzi, ai sensi della L. 22 febbraio 1973, n. 37, art. 2, della L. n. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 33 e della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 3 – erano da ritenersi superati.

E tuttavia, la Corte ha, altresì, accertato in fatto che, con riferimento alla controversa stagione invernale 1996/1997, a differenza di quanto previsto dalla scrittura (OMISSIS) per la stagione precedente, mancava “del tutto ogni impegno contrattuale tra le parti con riferimento alla revisione prezzi contrattuali ed all’eventuale conguaglio a favore di Termoraggi”, dal momento che in relazione a tale periodo, non soltanto non constava “alcuna accettazione del conguaglio da parte del Comune”, ma risultavano, altresì, “numerosi atti di contestazione delle pretese di Termorag-gi” (p. 20). Tale conclusione cui è pervenuto il giudice di merito è, del resto, conforme a quanto rilevato da questa Corte nella sentenza di rinvio e riportato anche dalla Corte di Appello, e cioè che a tenore dell’art. 7 del contratto di appalto – il riconoscimento dell’eventuale compenso revisionale doveva avvenire “ogni anno al termine della stagione invernale”, e che, proprio per rispettare tale previsione, “al termine di ciascuna annata erano stati stipulati i menzionati contratti integrativi fino a quello del (OMISSIS)” (p. 12), che tuttavia si riferiva alla stagione invernale 1995/1996, talchè quella in contestazione (1996/1997) era rimasta priva di una qualsiasi regolamentazione contrattuale tra le parti.

Da tutto quanto suesposto discende, pertanto, che – contrariamente all’assunto della ricorrente – tale conguaglio e/o compenso revisionale non poteva essere contenuto nel contratto del (OMISSIS), essendo necessario – in forza del menzionato art. 7 dello stesso contratto – un successivo accordo o consenso da parte del Comune. E va altresì considerato – al riguardo – che, essendo una delle parti contraenti un ente pubblico, la manifestazione di volontà del medesimo non poteva che seguire nelle forme prescritte dalla legge. La denunciata contraddittorietà della motivazione, pertanto, non può ritenersi sussistente.

2.2.3. Ma neppure, a giudizio di questa Corte, può ravvisarsi, nella specie, il dedotto vizio di omessa o insufficiente motivazione. E’ evidente, infatti, che allorquando la Corte territoriale fa riferimento al fatto che le fatture prodotte in sede monitoria non risultavano in sintonia con quanto convenuto tra le parti e risultavano emesse “sulla base di presupposti contrattuali non applicabili” (p. 21), intende riferirsi proprio al fatto che il conguaglio – alla stregua delle previsioni convenzionali succitate – poteva essere riconosciuto solo con un atto scritto integrativo di approvazione a posteriori della revisione, da adottarsi al termine della stagione invernale.

E neppure la motivazione, posta a fondamento della decisione impugnata, può essere censurata per il fatto che la Corte ha ritenuto di non poter determinare quanto dell’importo portato dal decreto ingiuntivo sia da considerarsi non dovuto, perchè non accertato nè autorizzato. Il giudice di seconde cure ha, difatti, constatato – in fatto – che le fatture allegate da Termoraggi non indicavano gli importi imputabili a conguaglio, e che nessuna certezza era emersa, al riguardo, dalla disposta c.t.u. (p. 21), non essendo stato il consulente “in grado di riferire la causale delle fatture in atti, distinguendo la parte che eccede rispetto al contenuto del contratto” (p. 24). Nè l’istante riproduce al riguardo – nel rispetto del principio di autosufficienza – le risultanze dell’elaborato peritale, limitandosi a sintetizzarne le conclusioni che, a suo dire, supporterebbero le sue tesi difensive.

Quanto alla fattura n. (OMISSIS), non è esatto che la Corte di Appello abbia riconosciuto che tale documento conterrebbe la previsione della revisione prezzi per il periodo 1996/1997 in contestazione. La Corte di merito si limita, invero, a riportare quanto statuito da questa Corte nella sentenza di rinvio n. 3114/2005, secondo la quale non vale rilevare “che il contratto integrativo (OMISSIS) si riferiva al conguaglio annuale e/o alla revisione prezzi dovuti, per i quali era stata emessa la fattura n. (OMISSIS)”, posto che il Comune aveva riportato il citato art. 7 del contratto di appalto, secondo il quale l’approvazione del conguaglio e/o revisione prezzi doveva avvenire con apposito atto integrativo scritto “ogni anno al termine della stagione invernale” (p. 12). E tuttavia, come dianzi detto, per l’anno 1996/1997 siffatta approvazione non era avvenuta – come accertato dalla Corte di merito riferendosi la scrittura del (OMISSIS) al precedente periodo 1995/1996.

2.3. Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, le doglianze suesposte devono essere disattese.

3. Con il quarto e quinto motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – la Cofely Italia s.p.a. ed il Comune di Vimodrone denunciano la violazione degli artt. 1657 e 2700 c.c., artt. 112 e 114 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

3.1. La Cofely censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la somma di Lire 410.965.085 oltre IVA – computata in relazione a quanto previsto nel contratto del (OMISSIS), a titolo di corrispettivo fisso del quale l’impresa appaltatrice sarebbe creditrice – sarebbe stata contestata dalla stazione appaltante e non sarebbe stata in alcun modo comprovata dall’appaltatrice, la quale non avrebbe neppure chiesto in alcun modo di dimostrare la spettanza di tale importo (p. 21). E ciò benchè la somma in questione risulterebbe riportata nel contratto di appalto del (OMISSIS), redatto in forma di atto pubblico con l’intervento del segretario generale del Comune di Vimodrone; talchè le relative risultanze – a parere dell’istante – farebbero fede fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c.. Inoltre, la Corte di Appello, ad avviso della ricorrente, avrebbe determinato il corrispettivo spettante all’impresa, riducendolo equitativamente del 50% rispetto alla somma richiesta dalla Termoraggi, pure in presenza di un contratto di appalto che determinava il compenso spettante all’appaltatrice, facendo applicazione dell’art. 1657 c.c. disposizione che – avendo un carattere sussidiario – opererebbe, invece, solo in assenza di una determinazione convenzionale del compenso.

Per parte sua, il Comune di Vimodrone rileva che il giudice di seconde cure, pur avendo accertato che il quantum del credito preteso dall’impressa appaltatrice non era stato comprovato dalla medesima, avrebbe, nondimeno, effettuato un giudizio di equità, senza che vi fosse stata neppure la concorde richiesta delle parti ex art. 114 c.p.c..

3.2. Le doglianze sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

3.2.1. A fronte delle allegazioni della stazione appaltante, secondo cui nel contratto del (OMISSIS) era previsto solo un prezzo forfettario, ossia un preventivo di spesa che doveva essere precisato ed attualizzato a consuntivo (v. controricorso, p. 13), e della statuizione precisa e specifica della Corte territoriale, che afferma l’esistenza di un difetto di prova al riguardo, pure alla stregua degli accertamenti peritali espletati – la ricorrente non riproduce, invero, nè allega al ricorso il contratto suindicato nel punto in questione, onde consentire alla Corte di delibare il fondamento della doglianza sulla base del solo ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Ne discende che, in mancanza della prova di un accordo sul prezzo, deve reputarsi corretto il ricorso, operato dalla Corte di Appello, al disposto dell’art. 1657 c.c..

Ed invero, nel contratto di appalto, qualora le parti non abbiano dato esecuzione alla previsione contrattuale sulla determinazione del corrispettivo, volta a stabilire la misurazione delle opere a consuntivo in contraddittorio tra appaltatore e stazione appaltante, l’entità dei lavori realizzati e la relativa quantificazione devono essere accertati dal giudice, ai sensi dell’art. 1657 c.c., dal momento che la specificazione del prezzo dell’appalto non costituisce elemento essenziale dell’accordo tra le parti (Cass. 15/09/2014, n. 19413; Cass. 30/09/2016, n 19594).

3.2.2. Ma neppure colgono nel segno i rilievi di parte resistente, laddove assume che la Corte territoriale avrebbe liquidato in via equitativa il compenso spettante all’impresa per gli anni 1996/1997, pure in assenza di prove circa la sussistenza delle prestazioni dell’appaltatrice per il periodo suindicato, ed in mancanza della concorde richiesta delle parti, necessaria per la liquidazione equitativa a norma dell’art. 114 c.p.c., comma 1.

Deve, invero, rilevarsi in proposito che la Corte d’appello – come dianzi detto – ha fondato tale statuizione sul riscontro di una pattuizione contrattuale che prevedeva comunque un costo stagionale forfettario degli interventi sugli impianti termici in questione, che andava soltanto determinato a consuntivo nel suo esatto ammontare, nonchè sulla constatazione che non risultava “contestato dal Comune che le erogazioni per l’anno 1997 vi siano state”. Sicchè, non avendo le parti – come si è in precedenza rilevato – provveduto a tale determinazione per le annualità in questione, il giudice di appello ha fatto correttamente applicazione dell’art. 1657 c.c..

Quanto al riferimento al giudizio di equità che avrebbe effettuato il giudice di appello, in assenza della richiesta concorde delle parti, va osservato che il riferimento al disposto dell’art. 114 c.p.c. è del tutto erroneo ed inconferente, atteso che la liquidazione equitativa del corrispettivo o del danno è operata sulla base di norme di diritto e non dà luogo ad un giudizio di equità (Cass. 16/09/2013, n. 21103).

3.3. I motivi di ricorso esaminati vanno, di conseguenza, disattesi.

4. Con il sesto motivo del ricorso principale, la Cofely Italia s.p.a. denuncia la violazione dell’art. 1667 c.c. e art. 112 c.p.c..

4.1. Si duole la istante che la Corte territoriale abbia ritenuto di detrarre da quanto dovuto all’impresa appaltatrice dall’ente appaltante la somma che, a sua volta, la Termoraggi doveva all’ente (Euro 20.508,00) per difformità ed incompletezze delle opere eseguite, senza che, peraltro, tale contestazione fosse stata mai formulata dal Comune di Vimodrone, ed in palese violazione dell’art. 1667 c.c., essendo abbondantemente decorsi i termini di decadenza e di prescrizione previsti dall’art. 1667 c.c..

4.2. La doglianza è inammissibile.

4.2.1. Come eccepito dal resistente (p. 19 del controricorso), si tratta, infatti, di questioni nuove, mai proposte nel giudizio di merito. Orbene, deve osservarsi al riguardo che, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga la questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 30/11/2006, n. 25546; Cass. 22/4/2016, n. 8206).

Nel caso di specie, per contro, la ricorrente non precisa in alcun modo in quale atto o scritto difensivo del giudizio di secondo grado tale questione della mancanza e della tardività di una contestazione su vizi o difformità delle opere, da parte della stazione appaltante, sia stata proposta, nè la stessa risulta in alcun modo dalla sentenza di appello e dalle conclusioni riportate in epigrafe.

4.2.2. Ne consegue che il mezzo, in quanto inammissibile, non può che essere disatteso.

5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il Comune di Vimodrone denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

5.1. Il ricorrente censura la sentenza di appello, nella parte in cui ha stabilito che la decorrenza degli interessi, sulla somma dovuta all’impresa, sia da determinarsi “dalle singole scadenze al saldo” (p. 25), ancorchè la stessa sentenza abbia provveduto come si è detto – ad accertare il credito, in precedenza, dunque, illiquido, affermando che il dovuto non derivava dalle fatture allegate dall’impresa al ricorso.

5.2. Il motivo è fondato.

5.2.1. Va, difatti, osservato al riguardo che, sebbene la mora non presupponga necessariamente la liquidità del credito – non essendo stato accolto nel nostro ordinamento il principio secondo cui “in illiquidis non fit mora” -, è nondimeno necessario, affinchè sia configurabile un colpevole ritardo nel pagamento del debito, che sussista la certezza del suo ammontare, o perchè determinato dalle parti o perchè facilmente determinabile in base a criteri convenzionalmente o normativamente previsti. Ne consegue che, quando la determinazione del contenuto di un’obbligazione pecuniaria sia rimessa al giudice, la costituzione in mora può aversi, di regola, solo con la domanda giudiziale, con l’atto cioè che rende attuale l’esercizio di quel potere da parte del giudicante (Cass. 17/04/1993, n 4561; Cass. 13/07/1996, n. 6356).

5.2.2. Nel caso di specie, pertanto, la sentenza di appello che ha determinato la decorrenza degli interessi con riferimento alle “singole scadenze” è da ritenersi senz’altro errata. E tuttavia, gli interessi devono decorrere, per le ragioni suesposte, dalla domanda giudiziale, ossia – nella specie – dalla data della domanda di ingiunzione, e non, come deduce la ricorrente, dal deposito della prima sentenza di appello.

5.3. Il mezzo va, pertanto accolto.

6. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, il Comune di Vimodrone denuncia la violazione dell’art. 1226 c.c. e art. 112 c.p.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

6.1. Il ricorrente deduce che la Corte di merito avrebbe omesso di liquidare in via equitativa i danni derivati al Comune da lavori non effettuati dalla Termoraggi, limitandosi a liquidare all’ente il costo per il completamento di talune opere, che il c.t.u. ha individuato come non effettuate dall’appaltatrice. La Corte territoriale sarebbe, pertanto, incorsa – a parere dell’istante – nella violazione sia dell’art. 112 c.p.c., non essendosi pronunciato su tale domanda, sia in quella dell’art. 1226 c.c..

6.2. La censura è infondata.

6.2.1. L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone, invero, che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare. Ne consegue che grava sulla parte interessata l’onere di provare non solo l'”an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (Cass. 8/01/2016, n. 127; Cass. 08/01/2016, n. 27447).

6.2.2. Nel caso di specie, non è configurabile la violazione dell’art. 1226 c.c., dal momento che la Corte territoriale ha escluso il risarcimento in parola in quanto l’esistenza di danni risarcibili non era emersa neppure all’esito delle indagini peritali espletate. Ma neppure può ritenersi sussistente la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo lo stesso ricorrente affermato che il giudice di appello “ha disatteso la domanda di risarcimento del danno, attenendosi alle mere osservazioni del c.t.u.” (p. 27), il quale, per il tempo trascorso e gli interventi eseguiti da terzio sugli impianti, non era riuscito ad accertare l’esistenza materiale dei pregiudizi lamentati dal Comune.

6.3. Il mezzo va, pertanto, rigettato.

7. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, il Comune di Vimodrone denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

7.1. L’istante si duole della compensazione delle spese di lite dei due gradi del giudizio operata dalla Corte d’appello, sebbene il Comune di Vimodrone fosse risultato vincitore in secondo grado per il 90%, essendo stati accolti cinque motivi di appello su sei.

7.2. La censura è infondata.

7.2.1. La Corte ha, invero, correttamente deliberato di compensare le spese dei due gradi, tenendo conto della soccombenza unitaria e globale di entrambe le parti, all’esito dei diversi gradi del giudizio (Cass. 18/03/2014, n. 6259; Cass. 1/06/2016, n. 11423), essendo risultato anche il Comune di Vimodrone soccombente in parte, in quanto debitore di un consistente importo nei confronti della Cofely Italia s.p.a. D’altro canto, esula dal sindacato della Corte di Cassazione, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi. (Cass. 5/4/2003, n. 5386; Cass. 19/6/2013, n. 15317).

7.2.2. Il mezzo va, pertanto, rigettato.

8. L’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale comporta la cassazione della sentenza di appello in parte qua. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, dichiara che gli interessi sulla somma dovuta all’impresa appaltatrice decorrono dalla domanda di ingiunzione.

9. Le spese del presente grado del giudizio e di quelli di merito vanno poste a carico della ricorrente soccombente, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso principale; accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale; rigetta il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che gli interessi sulla somma dovuta all’impresa appaltatrice decorrono dalla domanda di ingiunzione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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