Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12064 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10199/2015 proposto da:

EUROTRADE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 22, presso

lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FRUSCIONE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO TURCI giusta mandato speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 416/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 10/11/2014, depositata il 24/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI;

udito l’Avvocato Alessandro Fruscione difensore della ricorrente

che si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Toscana ha respinto l’appello presentato da Eurotrade contro la sentenza di primo grado che aveva ritenuto la legittimità dell’avviso di rettifica relativo al mancato versamento di IVA all’importazione per effetto del mancato inserimento di merce nel deposito fiscale della F.V. spa.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione al quale l’Agenzia delle dogane non ha fatto seguire il deposito di difese scritte. La ricorrente ha depositato memoria.

E’ inammissibile la censura esposta al punto 2.1 in quanto non involgente il vizio di violazione di legge posto che la parte evidenzia il deficit della motivazione per mancato esame di talune emergenze documentali, e quanto al punto 2.2. in quanto inammissibilmente rivolto a contestare il contenuto di una sentenza di patteggiamento nemmeno riprodotta nelle sue parti essenziali, in tal modo difettando detta censura del requisito di autosufficienza.

E’ invece bi manifestamente fondata la censura esposta al punto 2.3, avendo la CTR disatteso il principio, di recente espresso da questa Corte, in forza del quale in tema d’IVA, l’Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui del D.L. n. 331 del 1993, n. 331, art. 50 bis, comma 4, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 427 del 1993, qualora costui abbia già provveduto all’adempimento, sia pur tardivo, dell’obbligazione tributaria nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile mediante un’autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, atteso che la violazione del sistema del versamento dell’IVA, realizzata dall’importatore per effetto dell’immissione solo virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, in C-272/13, Equoland – cfr., Cass. n. 17815/2015.

L’accoglimento della censura anzidetta assorbe l’esame di quella esposta al n. 2.4.

La censura esposta sub n. 2.5 è invece manifestamente inammissibile, non risultando dal ricorso per cassazione che la questione relativa al contraddittorio procedimentale sia stata riproposta dalla parte contribuente in fase di gravame. Sulla base delle superiori considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti in memoria dalla parte ricorrente, il ricorso va accolto con riguardo alla censura esposta sub 2.3, inammissibili quanto alle censure 2.1, 2.2 e 2.5, assorbita quella sub 2.4. La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Toscana che si atterrà ai principi di diritto sopra riportati e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il motivo di ricorso indicato sub 2.3, dichiarando inammissibili le altre censure. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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