Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12063 del 16/05/2017

Cassazione civile, sez. I, 16/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.16/05/2017),  n. 12063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26570/2014 proposto da:

T.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Celimontana n.

38, presso l’avvocato Panariti Paolo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Locane Vincenzo, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via Luigi Pigorini

n.6, presso l’avvocato Saulle Angela, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Staropoli Pino Eliseo, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1148/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO,

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PAOLO PANARITI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato ANGELA SAULLE, anche per

l’avv. Staropoli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 22 luglio 2014, ha rigettato il gravame di T.R. avverso l’impugnata sentenza che, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con C.D. nel 1980, aveva rigettato le sue domande di attribuzione di un assegno divorzile, di una quota dell’indennità di fine rapporto percepita dall’ex marito, nonchè di un contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne G..

La Corte ha ritenuto che, rispetto all’epoca della separazione (anno 2002), quando le era stato attribuito un assegno di mantenimento di Euro 150,00 mensili, le condizioni economiche dell’attrice fossero migliorate, e quelle del C. fossero rimaste invariate: la T. beneficiava di una pensione (di circa Euro 650,00 mensili) e non v’era prova del pregresso tenore di vita matrimoniale (interrottasi nel 1987); al mancato riconoscimento dell’assegno divorzile conseguiva il rigetto della domanda concernente l’assegnazione di una quota del tfr dell’ex coniuge; il figlio (33 anni) era economicamente indipendente, come dimostrato dal fatto che, nel 2009, era stato assunto a tempo indeterminato.

Avverso questa sentenza la T. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui si è opposto il C. con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia omesso esame di fatti ritenuti decisivi, quali la disparità reddituale tra le parti e lo stato di disoccupazione del figlio, nel frattempo licenziato dal datore di lavoro, ai fini della domanda di assegno divorzile e del contributo di mantenimento del figlio maggiorenne.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine alle medesime circostanze sopra esposte.

Entrambi i motivi sono, in parte, inammissibili, laddove si risolvono nella critica della sufficienza del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014); inoltre, la ricorrente – pur denunciando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – non ha svolto specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e perchè determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie (v., tra le tante, Cass. n. n. 635/2015).

I motivi sono infondati nella parte concernente il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, già indipendente, e poi, in tesi, tornato ad essere dipendente economicamente per avere perduto l’occupazione lavorativa. E ciò alla luce del principio secondo cui il diritto del coniuge separato (o, in questo caso, dell’ex coniuge) di ottenere dall’altro coniuge (o ex coniuge) un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorchè allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento (se previsto) ad opera del genitore. Nè assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, nella specie, il fatto del licenziamento, peraltro controverso e non accertato dal giudice di merito), le quali non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (Cass. n. 26259/2005).

Il ricorso è rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese, a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nella versione, applicabile ratione temporis, successiva alla prima modifica, operata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), in considerazione della dimensione sostanziale della controversia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Doppio contributo a carico della ricorrente, come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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