Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12063 del 13/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12063
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10194/2015 proposto da:
GPR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VICO GIAMBATTISTA 22, presso
lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FRUSCIONE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARCO TURCI giusta mandato speciale
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, 97210890584, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 418/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE del 10/11/2011, depositata il 24/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI;
udito l’Avvocato Alessandro Fruscione difensore della ricorrente
che si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La GPR srl impugna con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi la sentenza della CTR Toscana indicata in epigrafe relativa alla ripresa a tassazione di IVA all’importazione per mancata immissione di merci extra UE nel deposito fiscale. L’Agenzia delle dogane non ha depositato difese scritte.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione al quale l’Agenzia delle dogane non ha fatto seguire il deposito di difese scritte. La ricorrente ha depositato memoria.
E’ inammissibile la censura esposta al punto 2.1 in quanto non involgente il vizio di violazione di legge posto che la parte evidenzia il deficit della motivazione per mancato esame di talune emergenze documentali, e quanto al punto 2.2. in quanto inammissibilmente rivolto a contestare il contenuto di una sentenza di patteggiamento nemmeno riprodotta nelle sue parti essenziali, in tal modo difettando detta censura del requisito di autosufficienza.
E’ invece manifestamente fondata la censura esposta al punto 2.3, avendo la CTR disatteso il principio, di recente espresso da questa Corte, in forza del quale in tema d’IVA, l’Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui del D.L. n. 331 del 1993, n. 331, art. 50 bis, comma 4, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 427 del 1993, qualora costui abbia già provveduto all’adempimento, sia pur tardivo, dell’obbligazione tributaria nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile mediante un’autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, atteso che la violazione del sistema del versamento dell’IVA, realizzata dall’importatore per effetto dell’immissione solo virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, in C-272/13, Equoland – cfr. Cass. n. 17815/2015.
L’accoglimento della censura anzidetta assorbe l’esame di quella esposta al n. 2.4.
La censura esposta sub n. 2.5 è invece manifestamente inammissibile, non risultando dal ricorso per cassazione che la questione relativa al contraddittorio procedimentale sia stata riproposta dalla parte contribuente in fase di gravame.
Sulla base delle superiori considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti in memoria dalla parte ricorrente, il ricorso va accolto con riguardo alla censura esposta sub 2.3, inammissibili quanto alle censure 2.1, 2.2 e 2.5, assorbita quella sub 2.4. La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Toscana che si atterrà ai principi di diritto sopra riportati e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il motivo di ricorso indicato sub 2.3, dichiarando inammissibili le altre censure. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR Toscana.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016