Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12062 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 31/05/2011), n.12062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., in proprio e quale mandatario della S.C. CI. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

G.D.S.;

– intimata –

sul ricorso 15195-2008 proposto da:

G.D.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BETTOLO 22, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINI ROSANNA,

rappresentata e difesa dall’avvocato BELLOTTI GIORGIO, giusta delega

in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.CI. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 1283/2 007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/11/2007, r.g.n. 579/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Firenze, rigettando l’impugnazione dell’INPS, ha accertato il diritto di G.D.S. ad ottenere, ai sensi della L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 9, la riduzione del 50% dei contributi previdenziali per i tre anni successivi all’iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali, sul rilievo che la ricorrente possedeva i requisiti anagrafici (l’essere un soggetto di età inferiore a 32 anni) e di primarietà della iscrizione richiesti dalla indicata disposizione normativa, oltre ad avere iniziato l’attività commerciale il 14 dicembre 2001, vale a dire nel periodo temporale dalla stessa disposizione preso a riferimento ai fini dell’applicazione del beneficio contributivo, ancorchè la domanda di iscrizione alla suddetta gestione fosse stata presentata successivamente (in data 4 gennaio 2002).

Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo. Resiste con controricorso la parte privata, che propone, a sua volta, ricorso incidentale, anch’esso fondato su un solo motivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti perchè proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Nell’unico motivo l’INPS deduce violazione della L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 9, osservando che la ritenuta irrilevanza, ai fini della fruizione dello sgravio, del momento in cui viene proposta la domanda di iscrizione alla gestione previdenziale di appartenenza appare incompatibile con il testo della norma citata, la quale indica, tra gli elementi della complessa fattispecie che danno luogo al beneficio contributivo, anche l’iscrizione del giovane lavoratore nel periodo temporale da essa tassativamente indicato (periodo tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001).

3. Il ricorso è fondato.

4. Vanno preliminarmente illustrate le disposizioni normative che danno fondamento al diritto al beneficio per cui è causa.

Stabiliva la L. n. 449 del 1997, art. 4, comma 16: “Per i soggetti di età inferiore ai 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale per gli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali nel periodo dal primo gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, il versamento dei contributi dovuti per i due anni successivi all’iscrizione può essere differito a domanda per un importo pari al 50 per cento dell’aliquota contributiva vigente per le gestioni predette”.

Il beneficio per i giovani lavoratori autonomi si limitava quindi ad un parziale differimento del versamento contributivo, ed interessava il biennio 1998/1999.

La disposizione è stata, poi, modificata dalla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 9, che recita: “i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, beneficiano, per i tre anni successivi all’iscrizione, di uno sgravio del 50 per cento dell’aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. Alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, comma 16, le parole: “31 dicembre 1999” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1998”. Questa legge potenzia, quindi, il beneficio, passando dal mero differimento parziale nel pagamento al vero e proprio sgravio della metà dei contributi dovuti in favore dei soggetti che si fossero iscritti per la prima volta nella gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali nel biennio 1999-2000.

Successivamente l’art. 3, comma 9, citato è stato modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 120, n. 3 nel senso che le parole “37 dicembre 2000” sono state sostituite dalle parole “31 dicembre 2001”.

5. Questione in questa sede controversa è quella riguardante il momento in cui deve ritenersi avvenuta la “iscrizione alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali”, sostenendo l’Istituto previdenziale ricorrente che, a tal fine, deve aversi riguardo alla data di presentazione della relativa domanda, nel caso di specie successiva alla scadenza del periodo temporale di cui alla disposizione di legge da ultimo indicata.

6. Orbene, all’epoca dei fatti, era vigente, quanto al sistema di iscrizione, la L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 14, comma 4, il quale, nel testo modificato dal D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, art. 1 convertito nella L. 17 marzo 1993, n. 63, prevedeva che:

1. “A decorrere dal primo gennaio 1992 le iscrizioni all’Inps, all’Inail, al servizio per i contributi agricoli unificati (Scau) e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle commissioni provinciali per l’artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell’amministrazione finanziaria poste in essere da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, nonchè da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni e loro familiari coadiuvanti sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi.

La denuncia di iscrizione, variazione e cancellazione presentata dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze. Le iscrizioni, variazioni e cancellazioni sono effettuate su moduli unificati e con le procedure integrate secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato…. “.

2. “Le iscrizioni, variazioni e cancellazioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui alla citata L. n. 412 del 1991, art. 14, comma 4, come modificato dal comma 1 del presente articolo sono effettuate su moduli unificati e con le procedure integrate secondo le modalità che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri……… “.

3. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali …..

si perfezionano ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli stessi ed hanno effetto immediato ai fini dell’obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e della riscossione di ogni altra somma ad essi connessa”.

7. Questo essendo l’assetto normativo da considerare nella presente controversia – (invero la L. 412 del 1991, art. 14, comma 4, e il convertito D.L. n. 6 del 1993, art. 1 sono stati successivamente abrogati del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, art. 9, comma 9, convertito in L. 2 aprile 2007, n. 40, sebbene anche tale disposizione continui a considerare rilevante l’atto di iniziativa dell’interessato, consistente, nella nuova previsione di legge, in una “Comunicazione unica per la nascita dell’impresa” da presentare, in via telematica, all’ufficio del registro delle imprese) – si deve concludere che, nella vigenza delle disposizioni citate, il momento in cui giovani lavoratori autonomi “si iscrivono per la prima volta” alla gestione previdenziale di appartenenza deve farsi coincidere con quello della denuncia presentata presso lo sportello polifunzionale, non potendo certo configurarsi come effettuata una iscrizione non ancora richiesta. Ne consegue che, ai fini della riconoscibilità del diritto allo sgravio previsto dalla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 9, tutti gli elementi della complessa fattispecie delineata dal legislatore per la sua venuta ad esistenza -ivi compresa la manifestazione, da parte del soggetto interessato, della volontà di iscriversi alla speciale gestione di appartenenza – devono essersi realizzati all’interno del periodo (1.1.1999-31.12.2001) preso a riferimento dalla disposizione in parola.

8. Peraltro, se così non fosse, si esporrebbe l’ente previdenziale tenuto a disporre lo sgravio all’arbitrio del soggetto interessato il quale, solo perchè in possesso delle altre condizioni (anagrafiche e di primarietà dell’iscrizione) prescritte per il godimento dell’agevolazione in parola potrebbe manifestare la volontà di avvantaggiarsene in qualsiasi momento, senza sottostare ad alcun limite temporale.

9. Va quindi affermato il principio per cui “La iscrizione alla gestione speciale Inps per gli esercenti attività commerciali, ai fini del diritto allo sgravio contributivo del 50% previsto dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 9, (nel testo modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 120, n.3) per i soggetti di età inferiore a trentadue anni che tale iscrizione effettuano per la prima volta, deve considerarsi avvenuta – nella vigenza del sistema stabilito dalla L. n. 412 del 1991, art. 14, comma 4 come modificato dal D.L. n.6 del 1993, art. 1 convertito in L. n. 63 del 1993 – nel momento in cui dal giovane lavoratore autonomo è presentata la denuncia di iscrizione presso gli sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi dell’ente previdenziale. Ne consegue che il beneficio in parola non è attribuibile ai soggetti che, pur avendo iniziato l’attività commerciale nel periodo preso a riferimento dalla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 9, citata (ossia tra il 1.1.1999 e il 31.12.2001), abbiano presentato la denuncia di iscrizione dopo la relativa scadenza”.

10. Sulla base del detto principio il ricorso dell’INPS va accolto, essendo pacifico in causa che la lavoratrice oggi resistente ebbe a presentare la denuncia di iscrizione alla gestione speciale per gli esercenti attività commerciale il 4 gennaio 2002.

11. La fondatezza del ricorso principale rende necessario (cfr. Cass. Sez. un. n. 5456 del 2009) l’esame del motivo di ricorso incidentale, nel quale si contesta alla sentenza impugnata la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver esaminato la domanda di cessazione della materia del contendere proposta in appello dall’odierna ricorrente allegando una lettera dell’INPS che le comunicava lo sgravio delle somme oggetto di controversia.

12. Il ricorso incidentale non è fondato, alla stregua del principio secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di una statuizione espressa su una determinata questione, quando la decisione adottata ne comporti, implicitamente, il rigetto o la non esaminabilità (vedi, tra tante, Cass. nn.5351 e 10636 del 2007). Nella specie, l’aver deciso nel merito l’appello dell’INPS, che aveva insistito nel contestare il diritto allo sgravio rivendicato da controparte, rende evidente che la Corte territoriale aveva ritenuto insussistenti le condizioni (vale a dire il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti) richieste per pervenire a una declaratoria di cessazione della materia del contendere e, con ciò, (implicitamente) rigettato la relativa domanda.

Del resto, il contenuto della comunicazione dell’INPS, trascritta nel ricorso per cassazione e che si assume depositata nel giudizio di secondo grado a conforto della domanda di avvenuta cessazione della materia del contendere, non depone certo a favore della tesi della ricorrente, affermandosi, nel detto documento, che lo sgravio era stato disposto “per mero errore materiale” e che l’Istituto avrebbe recuperato la quota di contributi non versati in caso di esito (ad esso) favorevole del contenzioso giudiziario pendente davanti alla Corte d’appello di Firenze.

13. In conclusione, va accolto il ricorso principale dell’INPS, mentre va rigettato il ricorso incidentale. Ne consegue, in relazione al ricorso accolto, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa direttamente nel merito da questa Corte nel senso del rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

14. La ricorrente in via incidentale è condannata al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, mentre, in considerazione dell’esito dei giudizi di merito, le relative spese si compensano integralmente tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Cassa, in relazione al ricorso accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo di primo grado. Condanna la ricorrente in via incidentale al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 15,00 per esborsi e in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, con accessori di legge.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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