Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12062 del 16/05/2017
Cassazione civile, sez. I, 16/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.16/05/2017), n. 12062
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26568/2014 proposto da:
P.N., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini
n. 120, presso l’avvocato De Luca Alessandro, rappresentato e difeso
dall’avvocato Di Benedetto Marco, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
B.G.D., elettivamente domiciliata in Roma, Via
Piemonte n. 101, presso l’avvocato Lanzara Lidia, che la rappresenta
e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il
09/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/02/2017 dal cons. ACIERNO MARIA;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato MARCO DI BENEDETTO che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato SALVATORE AMATORE, con
delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI
Francesca, che ha concluso per l’invio degli atti alle SS.UU. o in
subordine rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Roma ha confermato la pronuncia resa L. n. 898 del 1970, ex art. 9 dal tribunale in ordine alla modifica delle condizioni economico patrimoniali relative al divorzio intercorso tra P.N. e B.D.G..
Il tribunale aveva disposto l’aumento dell’assegno di divorzio in favore della B. ed a carico dell’ex coniuge; revocato l’assegnazione della casa coniugale alla ex moglie ed eliminato l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne.
Il P., in sede di reclamo, ha contestato l’aumento dell’assegno a 2.800 Euro chiedendo che fosse riportato all’originaria somma di Euro 1240 mensili.
La Corte d’Appello ha rigettato il reclamo osservando che la revoca dell’assegnazione della casa familiare è stata correttamente considerata al fine di accogliere la domanda di aumento dell’assegno divorzile avendo determinato un incremento patrimoniale potenzialmente produttivo di reddito. In ordine al quantum ha rilevato che sulla base dei redditi del P. (da pensione e fabbricati), superiori a 100000 Euro l’anno, nel triennio da considerare, l’aumento disposto è del tutto congruo. Non può infine costituire elemento ostativo alla determinazione in aumento dell’assegno divorzile la considerazione della bassa condizione sociale e personale dell’avente diritto.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il P. accompagnato da memoria. Ha resistito con controricorso la B..
Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 337 sexies c.c. nonchè il vizio di motivazione su un punto decisivo del giudizio in presenza di argomentazioni inconciliabili per avere la Corte d’Appello messo in rapporto di consequenzialità la revoca dell’assegnazione della casa coniugale e l’aumento dell’assegno, dal momento che l’assegnazione è disposta esclusivamente in favore dei figli e non può valere come fattore nelle statuizioni economiche relative ai coniugi. E’ pertanto contraddittoria l’affermazione secondo la quale nella determinazione dell’assegno è stata considerata l’assegnazione della casa familiare alla B..
A La censura è manifestamente infondata alla luce del costante orientamento di questa Corte, secondo il quale, sia in sede di determinazione dell’assegno separativo che in ordine a quello divorzile, ove sia stata revocata l’assegnazione della casa familiare, per raggiunta autosufficienza economica dei figli maggiorenni o perchè attribuita in precedenza illegittimamente, deve essere valutato che si è modificato “l’equilibrio originariamente stabilito fra le parti e venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge”, con conseguente necessità di verificare se sia ancora congrua la misura dell’assegno di mantenimento originariamente disposto. (Cass. 9079 del 2011). Il nuovo accertamento, come esattamente indicato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 15272 del 2015) deve prendere in considerazione lo svantaggio patrimoniale derivante dalla cessazione del godimento di un immobile ad uso abitativo senza tuttavia procedere ad un adeguamento automatico dell’assegno in diretta proporzione al canone di mercato.
La Corte d’Appello non ha disposto l’aumento dell’assegno sulla base di una quantificazione deterministica, avendo posto, con motivazione adeguata e logicamente stringente, in correlazione la perdita economico-patrimoniale con la situazione complessiva dell’obbligato e con le esigenze di vita dell’avente diritto, così operando in modo del tutto coerente ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel secondo motivo viene censurata, sia sotto il profilo della violazione di legge che in ordine al paradigma costituito dall’art. 360 c.p.c., n. 5 l’omessa considerazione delle condizioni di salute del ricorrente e le basse condizioni sociali della resistente, contestando, infine, la determinazione del reddito mensile da pensione così come accertato dalla Corte d’Appello.
La censura è inammissibile perchè mira a sostituire all’adeguata e completa indagine sulle emergenze istruttorie acquisite, svolta, insindacabilmente dalla Corte d’Appello, una valutazione alternativa del tutto incompatibile con il giudizio di legittimità.
Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese del presente procedimento.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a pagare in favore della resistente Euro 3800 per compensi ed Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017