Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12061 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7081-2019 proposto da:

J.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VALENTINA SASSANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la PREFETTURA

DI TORINO;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 6696/2018 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa MELONI

MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino sezione specializzata per la protezione internazionale, con decreto in data 21/11/2018, ha confermato il

provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino in ordine alle istanze avanzate da J.O. nato in GAMBIA il (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo aveva riferito di aver lasciato il proprio paese in quanto temeva di essere imprigionato per aver avuto rapporti con una ragazza minorenne essendo stato denunciato dal padre della medesima alla polizia locale.

Avverso il decreto del Tribunale di Torino il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 11, lett. a), come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Torino, nonostante la espressa istanza del ricorrente, non aveva fissato l’udienza di comparizione delle parti sebbene mancante la videoregistrazione dell’audizione svoltasi davanti alla competente Commissione Territoriale.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il motivo di ricorso è infondato e deve essere respinto in quanto risulta dal provvedimento impugnato che il Tribunale Territoriale, in mancanza della videoregistrazione delle dichiarazioni rese davanti alla competente Commissione Territoriale non eseguita per motivi tecnici, ha fissato e regolarmente tenuto l’udienza di comparizione delle parti in data 21/11/2018 alla quale il ricorrente non si è presentato personalmente. Non sussiste d’altra parte, alcun automatismo tra la mancanza di videoregistrazione e l’obbligo di ascolto del richiedente (Cass.sez.1 n.17717/18) per cui il Tribunale, dopo aver adempiuto all’obbligo di disporre l’udienza di comparizione delle parti, ha ritenuto di poter decidere in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, e cioè il verbale o la trascrizione del colloquio personale (v., in tal senso, Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, causa C-348/16 Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, p. 49); tanto più che, nella specie, il ricorso neppure indica se e quali nuovi elementi fosse indispensabile acquisire.

Il ricorso proposto deve pertanto essere respinto. Nulla spese. Doppio contributo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazione, il 29 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 22 giugno 2020

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