Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12061 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

E.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via G. A.

Guattani 14/A, presso l’avv. PESIRI Michele, che la rappresenta e

difende, unitamente all’avv. Massimo Gargano, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 219/38/07 del 29/10/07.

udito l’avv. Michele Pesiri;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha dichiarato di aderire alla

relazione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“La contribuente propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha dichiarato inammissibile l’appello contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il suo ricorso contro un avviso di rettifica parziale IVA. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con l’unico motivo la ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, in applicazione del quale il suo appello è stato dichiarato inammissibile.

Il mezzo è manifestamente infondato.

La Corte costituzionale, nella recentissima sentenza n. 321 del 2009, ha chiarito che la norma non può che essere interpretata nel senso – accolto dal giudice tributario – secondo cui il deposito deve avvenire entro il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante, assolvendo la norma stessa la medesima funzione che, nel caso di notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, assolve l’art. 123 disp. att. cod. proc. civ., prevedendo l’immediato avviso scritto della notifica dell’impugnazione.

Con ampia motivazione, cui non può che rinviarsi, ha d’altro canto ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma al suo esame, del tutto analoghe a quelle prospettate dall’odierna ricorrente”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore; che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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