Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12061 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 16/05/2017, (ud. 31/01/2017, dep.16/05/2017),  n. 12061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21023/2012 proposto da:

L.V., (c.f. (OMISSIS)), M.R. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in Roma, Piazzale Belle Arti n. 8, presso

l’avvocato Abrignani Ignazio, rappresentati e difesi dall’avvocato

Messina Giovan Battista, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Unicredit Credit Management Bank S.p.a., (già denominata UGC BANCA

S.P.A.), quale società incorporante la Aspra Finance S.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Alberico II n. 33, presso l’avvocato Ludini

Elio, rappresentata e difesa dall’avvocato Bongiardo Aldo, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 830/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal cons. MARULLI MARCO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato GIUSEPPE DI VITA, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con citazione notificata il giorno 8.10 2003, L.V., in proprio e nella sua qualità di amministratore unico della Quet s.r.l., e M.R., premesso che la Quet per atto notar G. del (OMISSIS) si era riconosciuta debitrice nei confronti della Banca di Roma, in seguito Unicredit Credit Management Bank, della somma di Lire 269.762.889, conveniva il prefato istituto avanti al Tribunale di Marsala chiedendo che fosse rideterminato il saldo del debito “con decurtazione di tutti gli interessi eccedenti il tasso legale, degli interessi anatoeistici, delle spese documentate e delle commissioni di massimo scoperto”.

1.2. Respinta in primo grado, la domanda era nuovamente rigettata dalla Corte d’Appello di Palermo con sentenza 830/06 del 21.6.11, che ravvisava nell’atto per notar G. la conclusione di un negozio transattivo insuscettibile di annullamento se non nei casi espressamente previsti dalla legge e riteneva la domanda in punto di saldo debitorio priva di prova. Più in dettaglio, era opinione del giudicante d’appello, che circa la qualificazione dell’atto fosse condivisibile l’assunto del primo giudice “potendo individuarsi le reciproche concessioni da una pare nel trasformazione del fido a breve termine in finanziamento a lungo termine… e dall’altra parte nell’offerta, in aggiunta alle garanzie personali già esistenti, della garanzia reale rappresentata dall’ipoteca”. Quanto all’istanza di rideterminazione del saldo debitorio, premesso come non fosse chiaro nella specie se la domanda fosse intesa ad ottenerne la rimodulazione con riguardo al debito originario ovvero con riguardo alla maturazione delle successive partite debitorie, andava comunque affermato che “in entrambi i casi i relativi oneri probatori non sarebbero stati assolti”: nella prima ipotesi “non essendo stato mai prodotto alcun estratto conto analitico da cui partire”; nella seconda ipotesi “la mancanza di elementi sicuri e documentati sulla consistenza quantitativa ed epoca dei versamenti” impedisce lo sviluppo del relativo calcolo.

1.3. Per la cassazione di detta decisione i L.- M. si affidano ad un ricorso su due motivi, ai quali replica la banca con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti L.- M. lamentano un vizio di “omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” riguardante la qualificazione giuridica del contratto per notar G., in quanto, contrariamente all’avviso fatto proprio dal giudice d’appello, il negozio in questione non aveva alcun carattere “novativo”, come comprova quanto scritto alla pag 4, art. 2, lett. b) (“che le somme a ciascuno istituto dovute ancorchè senza novazione del rapporto originario, saranno (…)”) e come evincibile dal fatto, ignorato dal decidente, che la stima del debito fu accettata dalla società senza osservazioni, che le somme già imputate a debito si trasformarono senza alcuna novazione in poste del finanziamento a lungo termine e che le banche poterono profittare di un incremento della garanzia.

1.2. Il motivo è inammissibile.

Va invero previamente ricordato che il vizio di omessa motivazione o di insufficiente motivazione a cui rimanda l’esergo del motivo ricorre allorchè dal compendio giustificativo che accompagna la decisione sia evincibile la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero un’obiettiva carenza nell’iter logico-argomentativo che ha condotto il giudice a regolare la vicenda al suo esame in base alla regola concretamene applicata. Nella specie i ricorrenti, obliterando il trascritto criterio tassonomico non declinano alcuna ragione di apprezzabile critica sotto il profilo motivazionale alla decisione impugnata, nè tantomeno, coerentemente con il motivo sollevato, evidenziano una lacunosità nel complessivo ragionamento decisorio svolto dal giudice di appello tale che possa risultarne compromessa la linearità logico-giuridica e con essa la fondatezza della decisione adottata. Nell’illustrazione del motivo essi si limitano piuttosto ad esternare la propria insoddisfazione per l’esito della lite, sollevando una doglianza che, oltre a non accordarsi con il principio secondo cui è compito che spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, si risolve nell’inammissibile postulazione di un rinnovato apprezzamento dei fatti di causa già delibati sfavorevolmente dal giudice di merito, nell’auspicio che il nuovo vaglio di essi in questa sede possa essere più soddisfacente, in tal modo però mostrando di negligere il fatto che “il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata” (Cass., Sez. U., 29/03/2013, n. 7931) e, vieppiù che il vizio in parola non è azionabile quando “vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato” attributi dal primo giudice agli elementi di prova, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. U., 25/10/2013, n. 24148).

2.1. Il secondo motivo di ricorso allega “grave erroneità nella valutazione degli elementi probatori acquisiti nel procedimento”, atteso che il giudice d’appello non ha adeguatamente valutato il fatto che la prova della ricorrenza nella specie di interessi anatonistici di commissioni di massimo scoperto era stata offerta dallo “stesso istituto di credito” con la lettera spedita alla società correntista in data 10.1995 in cui si dava, tra l’altro atto, che le condizioni del rapporto prevedevano “i tassi sia debitori che creditori, la cadenza delle rispettive capitalizzazioni, le commissioni di massimo scoperto, le spese per bolli e singole operazioni”.

2.2 Il motivo è inammissibile sotto più profili.

Così come è letteralmente formulato esso non è riconducibile ad alcuno dei motivi contemplati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, sicchè dovendo il ricorso per cassazione essere necessariamente introdotto per il tramite di uno dei tassativi motivi indicati dalla norma, la sua discordanza rispetto all’elencazione che fa la disposizione, lo espone alla declaratoria de qua.

Peraltro, quand’anche il motivo fosse non senza sforzo riconducibile all’area dei vizi motivazionali, fermo che resterebbe da stabilire a quali tra quelli previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, esso debba essere riportato, compito che non può essere esperito dalla Corte, nondimeno si imporrebbe, nella medesima logica, di rilevarne comunque la pregiudiziale inammissibilità in quanto critica non al percorso motivazionale compiuto dal giudice d’appello per addivenire alla pronuncia della decisione, ma all’apprezzamento delle risultanze istruttorie da questo compiute, con l’ovvio effetto preclusivo di cui si è già detto in relazione al primo motivo.

Inammissibile infine la doglianza va giudicata anche sotto il profilo dell’autosufficienza, che qui fa segnatamente difetto non avendo i ricorrenti provveduto nè ad indicare in quale sede processuale la lettera anzidetta sia stato prodotta nè a riprodurne o trascriverne il contenuto.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore del controricorrente in Euro 5600,00 per compensi, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Prima civile, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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