Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12061 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9471/2015 proposto da:

GFK SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo liquidatore e legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO COZZI,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENTE DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA SUD SPA, in persona del

Procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA

1/A, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentato

e difeso dall’avvocato TIZIANA PANE giusta procura in calce;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 8481/47/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 08/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Cozzi Giandomenico difensore del ricorrente si

riporta agli scritti e insiste per accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla GFK srl contro gli estratti ruolo relativi a tre cartelle di pagamento.

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo al quale ha resistito Equitalia sud spa con controricorso, mentre l’Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte, riservandosi eventualmente di partecipare all’udienza pubblica. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è manifestamente fondato in quanto la CTR non si è uniformata al principio di recente fissato dalle S.U. di questa Corte, secondo il quale il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato –

impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione –

Cass. S.U. n. 19704/2015.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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