Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12060 del 17/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12060
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Properzio
37, presso l’avv. Carmine Medici, rappresentata e difesa dall’avv.
ACIERNO Dante giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 158/50/07 del 17/9/07.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:
” P.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che ha accolto l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il suo ricorso contro un avviso di irrogazione sanzioni per lavoro irregolare.
L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.
Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con il primo motivo la ricorrente prospetta il difetto di giurisdizione del giudice tributario in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto la questione di giurisdizione è ormai coperta da giudicato implicito (SS.UU. 28545/08).
Gli altri due motivi, attinenti al merito della questione, con i quali si lamenta l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia e la nullità della sentenza per omessa motivazione, sono inammissibili per inidoneità dei quesiti di diritto, formulati in modo tale da richiedere una risposta necessariamente positiva, dando per presupposta l’esistenza in fatto del vizio denunciato”;
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parete dell’Agenzia delle Entrate.
PQM
la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010