Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12060 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Properzio

37, presso l’avv. Carmine Medici, rappresentata e difesa dall’avv.

ACIERNO Dante giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 158/50/07 del 17/9/07.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

” P.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che ha accolto l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il suo ricorso contro un avviso di irrogazione sanzioni per lavoro irregolare.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo la ricorrente prospetta il difetto di giurisdizione del giudice tributario in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto la questione di giurisdizione è ormai coperta da giudicato implicito (SS.UU. 28545/08).

Gli altri due motivi, attinenti al merito della questione, con i quali si lamenta l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia e la nullità della sentenza per omessa motivazione, sono inammissibili per inidoneità dei quesiti di diritto, formulati in modo tale da richiedere una risposta necessariamente positiva, dando per presupposta l’esistenza in fatto del vizio denunciato”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parete dell’Agenzia delle Entrate.

PQM

la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA