Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12060 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 16/05/2017, (ud. 31/01/2017, dep.16/05/2017),  n. 12060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21445/2012 proposto da:

D.G., in proprio e nella qualità di Amministratore p.t.

del Condominio (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Via

G.B. Morgagni n. 2-a, presso l’avvocato Segarelli Umberto,

rappresentato e difeso dall’avvocato Antonucci Donato, giusta

procura a margine del ricorso;

-ricorrente –

contro

Poste Italiane S.p.a., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Europa n. 175, presso la Direzione Affari Legali di Poste Italiane,

rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Zuccarino, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 596/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal cons. MARULLI MARCO;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ROBERTA AIAZZI, con delega

orale dell’avv. ZUCCARINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato D.G., in proprio e nella sua qualità di amministratore del condominio (OMISSIS), conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Foggia la s.p.a. Poste Italiane e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni procuratigli dalla convenuta allorchè questa aveva proceduto all’indebita levata del protesto relativo ad un assegno tratto dall’attore sul conto corrente del condominio, rimasto impagato quantunque la provvista fosse stata prontamente ricostituita, e quindi all’iscrizione che ne era seguita del suo nominativo nel relativo Bollettino Provinciale e al procedimento amministrativo per violazione della L. 15 dicembre 1990, n. 386, art. 2.

1.2. Accolta dal Tribunale la domanda era nuovamente esaminata in sede di gravame dalla Corte d’Appello di Bari che con sentenza 399/06 del 23.6.2011 accoglieva l’appello delle Poste e riformava la decisione di primo grado.

Rilevava il giudice d’appello, primariamente, l’infondatezza delle eccepite ragioni di inammissibilità del gravame, atteso che le Poste avevano inteso “contestare nell’interezza la domanda risarcitoria svolta dal D’Addato nella duplice qualità di soggetto protestato e di amministratore del condominio” e che “l’appellante aveva articolato in modo specifico e compiuto le ragioni dell’erroneità della sentenza”. Nel merito, poi, osservava che “la legittimità del protesto (…) risulta dai principi regolatori della materia”, vero che all’atto della presentazione del titolo per il pagamento (27.6.2003), la provvista era insufficiente, poichè per le particolari condizioni regolanti il rapporto, la disponibilità degli importi costituiti da assegni bancari e circolari era assicurata solo dopo sette giorni lavorativi, onde avendo eseguito il D’Addato parte della ricostituzione della provvista versando in data 23.6.2003 un assegno circolare, alla data del protesto il conto non era capiente; che “legittimamente il protesto era stato levato a nome del D’Addato e non del condominio titolare del conto corrente”, essendo stato emesso con la sottoscrizione del D’Addato senza indicazione del condominio; che, infine, fondato l’appello doveva ritenersi in relazione alla affermata responsabilità delle Poste in merito alla pubblicazione sul Bollettino dei protesti, in quanto “la levata del protesto non richiedeva la presenza dell’emittente”, che “il trattario aveva tempestivamente informato l’emittente” ai fini del pagamento tardivo consentito dalla L. 15 dicembre 1990, n. 386, art. 8 e segg. ancorchè ciò non evitasse la levata del protesto e la successiva pubblicazione e la trasmissione del rapporto al Prefetto non era imputabile alle Poste.

1.3. Impugna ora questa decisione il D’Addato e ne chiede la cassazione sulla base di quattro motivi, ai quali replica la s.p.a. Poste Italiane con controricorso.

Il D’Addato ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso – alla cui ammissibilità non si oppongono le pregiudiziali opposte dalla difesa controricorrente in quanto il giudizio di primo grado è stato instaurato con citazione notificata il 15.12.2003 e si applica perciò l’art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo previgente alla riduzione del termine operata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, ed in quanto il ricorso non è privo di autosufficienza racchiudendo in sè tutti gli elementi che consentono a questa Corte di esperire il sindacato richiesto – il D’Addato fa valere a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, errore di diritto nell’applicazione dell’art. 167 c.p.c. in quanto “il processo logico-valutativo espresso nella sua motivazione dal giudice d’appello circa le eccezioni preliminari risulta errato e fuorviante”, segnatamente in relazione al fatto che le Poste non avessero preso conclusioni nei confronti del D’Addato in proprio, poichè, come consta dal frontespizio della comparsa di risposta e dalle conclusioni in essa inserite, “Poste Italiane ha omesso totalmente di costituirsi in primo grado anche nei confronti del dott. D’Addato in proprio”, pur essendovi tenuta ai sensi dell’art. 167 c.p.c., comma 1.

1.2. Il motivo è inammissibile.

Invero, sebbene con esso il D’Addato si dolga formalmente di una violazione di diritto commessa dal giudice d’appello, assumendo che le POSTE all’atto di costituirsi nel giudizio di primo grado abbiano omesso di rassegnare le proprie conclusioni anche nei suoi confronti in proprio, limitando le proprie difese e la conclusiva istanza di rigetto della proposta domanda relativamente alla sua veste di amministratore del Condominio (OMISSIS), la doglianza, per come concretamente prende corpo nell’illustrazione fattane dal ricorrente – che lamenta nel merito che, nel respingere la sollevata eccezione, “il processo logico-valutativo espresso nella sua motivazione dal giudice d’appello circa le eccezioni preliminari risulta errato e fuorviante” – esula manifestamente dal campo previsionale dell’errore di diritto disciplinato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non essendo esso inteso nè a rappresentare un errore di individuazione della fattispecie nè un errore di sussunzione di essa nella previsione astratta. Essa al contrario integra la denuncia di un vizio motivazionale inteso a censurare più da presso, come ineccepibilmente mostra il suo tenore letterale, l’iter formativo del ragionamento decisionale sviluppato dal giudice d’appello, evidenziando un’asserita anomalia nel percorso formativo della decisione che, in disparte dalla sua genericità – già perciò ostativa alla sua riconduzione ad uno dei vizi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in allora vigente – è inammissibile ove sia, come qui, dedotta in guisa di errore di diritto.

2.1. Il secondo motivo del ricorso D’Addato deduce “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e lamenta che, non avendo Poste Italiane mosso alcuna censura in sede di appello riguardo alla posizione del D’Addato in proprio, “il giudice d’appello ha omesso di pronunciarsi su tale eccezione”, sicchè il relativo capo della decisione “è passata in giudicato”.

2.2. Il motivo è inammissibile.

Va invero previamente evidenziato che nella formulazione trascritta il motivo riproduce il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, inapplicabile tuttavia alla specie per quanto previsto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata prima della sua entrata in vigore.

Inammissibile, peraltro, il motivo risulterebbe anche se, ad onta della sua stesura letterale, fosse valutabile come vizio motivazionale in vigenza della norma del tempo, poichè ne andrebbe rilevato in ogni caso il difetto di conferenza rispetto alla censura sollevata, deducendosi propriamente, per il fatto che giudice d’appello non avrebbe statuito riguardo alle eccezioni sollevate dal ricorrente, una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. che integra, però, la diversa categoria degli errores in procedendo denunciabili alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3.1. Con il terzo motivo del proprio ricorso il D’Addato argomenta, a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 132 c.p.c., poichè, riguardo alla statuizione d’appello in punto alla eccepita inammissibilità del gravame per genericità delle conclusioni e per indeterminatezza dei fatti, “la Corte barese si è limitata, anche in questo caso, a motivare il rigetto dell’eccezione sollevata dall’appellato in maniera talmente succinta da non indicare neppure i motivi sottesi a tale decisione”.

3.2. Il motivo è inammissibile.

L’inammissibilità è invero conseguenza, primariamente, del difetto di specificità del motivo, posto che, sul rilievo che il motivo non indica quale sia il parametro dell’art. 132 c.p.c. nella specie asseritamente violato, non può qui che ribadirsi il convincimento che questa Corte ha reiteratamente enunciato in riferimento alla prescrizione recata dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, – secondo cui “il ricorso deve indicare, a pena di inammissibilità, (…) 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione con l’individuazione delle norme di diritto su cui si fondono” affermando il principio che “il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità dell’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione” (Cass., Sez. 3, 25/09/2009, n. 20652).

Peraltro va qui nuovamente rilevato che il motivo risulta inammissibile ancora una volta perchè esso denuncia formalmente una violazione di legge, nella specie appunto dedotta lamentando che la sentenza non ottempererebbe al dettato dell’art. 132 c.p.c., ma nell’esposizione del motivo, come sottolinea il letterale tenore della censura, essa investe in realtà un preteso vizio motivazionale in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata che non è deducibile però come errore di diritto.

4.1. Il quarto motivo del ricorso enuncia infine “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in cui il giudice d’appello sarebbe incorso circa l’evidenziato difetto di provvista, atteso che “l’assegno circolare equivale di fatto a denaro contante” e che a seguito del suo versamento sul conto corrente “il saldo relativo era positivo” e circa l’obbligo di correttezza e buona fede in ordine all’imputazione del mancato pagamento, atteso che Poste Italiane conosceva perfettamente la veste di amministratore condominiale del D’Addato, onde la procedura avrebbe dovuto essere attivata nei confronti del condominio.

4.2. Il motivo è inammissibile a cagione della sua genericità, onde per esso vale qui ribadire il convincimento già enunciato in relazione al pregresso motivo di ricorso parimenti affetto dal medesimo difetto.

5. Dichiarandosi dunque il ricorso inammissibile nel suo complesso le spese seguono la soccombenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore del controricorrente in Euro 3200,00 per compensi, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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