Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1206 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11372-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GECO COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 66, presso lo studio dell’avvocato ARCIERI GIOVANNI ENRICO,

rappresentata e difesa dall’avvocato TRAPANESE VINCENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 383/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST.

della Sicilia, di SIRACUSA, depositata il 28/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza n. 383/16/13 pubblicata il 28 ottobre 2013 la Commissione tributaria regionale della Sicilia sezione distaccata di Siracusa ha accolto l’appello proposto dalla Geco Costruzioni s.r.l. avverso la sentenza n. 506/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa ed ha annullato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di detta società e con il quale l’Ufficio, rilevando una situazione economica manifestamente irragionevole risultando una perdita di esercizio pari ad Euro 108.560,00, aveva proceduto a determinare i ricavi ed il reddito per via induttiva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 in Euro 619.021,00 a fronte di Euro 406.546,00 dichiarati;

che la Commissione tributaria regionale aveva motivato tale pronuncia considerando che le circostanze addotte dall’Ufficio non costituivano gravi, precise e concordanti considerando anche l’esiguo ammontare della perdita dichiarata;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;

che la Geco Costruzioni s.r.l. resiste con controricorso;

considerato che con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e dell’art. 2697 c.c. in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e, ove occorra, n. 4, c.p.c. deducendo che l’accertamento in questione era legittimo in quanto basato su gravi elementi di presunzione basati, in particolare, sulle gravi incongruenze fra i valori dichiarati e e quelli ragionevolmente attesi in base alle caratteristiche dell’attività svolta;

che il motivo è fondato. Come affermato da questa Corte nelle stesse pronunce richiamate dalla ricorrente, gli elementi necessari per consentire l’accertamento induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 sono costituiti da elementi gravi, precisi e concordanti configurabili anche in una gestione antieconomica che il giudice del merito non ha ritenuto desumibile da perdite di irrisorio ammontare; tuttavia in tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purchè grave e precisa; in tal caso incombe al contribuente l’onere della prova atta a contrastare tale presunzione; nel caso in esame il giudice non ha fatto corretta applicazione di tale principio non considerando la mancanza di prova sufficiente da parte del contribuente;

che la sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia sezione distaccata di Siracusa in diversa composizione che provvederà a valutare eventuali prove fornite dal contribuente considerando comunque legittima la presunzione posta a base dell’accertamento impugnato, e provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia sezione distaccata di Siracusa.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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