Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1206 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. II, 21/01/2020, (ud. 29/10/2019, dep. 21/01/2020), n.1206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12578/2016 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

FERRERO DI CAMBIANO 82, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

AVAGLIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LORENZO ALFONSO BURANA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

e contro

ME.EN., in qualità di PUBBLICO MINISTERO DELL’UFFICIO PROCURA

REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VASTO;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VASTO, N. REP. 1052/2015

depositata il 11/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/10/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso;

udito l’Avvocato Giancarlo Guarino, con delega depositata in udienza

dall’Avvocato Alessandro Avagliano, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.R. propose opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, avverso il provvedimento di liquidazione delle sue competenze, adottato dal PM presso il Tribunale di Vasto in dipendenza dello svolgimento dell’opera quale consulente del PM svolta nel procedimento a carico di N. e Mo., ritenendo errata la statuizione del PM di escludere il riconoscimento del diritto al rimborso in toto delle spese di laboratorio documentate.

Il Giudice designato presso il Tribunale di Vasto,nel contraddittorio con il Ministero della Giustizia ed il PM di Vasto emittente il decreto di liquidazione, ebbe a rigettare l’opposizione osservando come il decreto di nomina, se autorizzava il consulente a servirsi di laboratorio attrezzato per le analisi richieste, tuttavia aveva posto dei vincoli all’esercizio di detta facoltà, la cui osservanza non poteva essere in concreto verificata e perchè la fattura emessa per le analisi di laboratorio cumulava più attività e perchè il consulente – richiesto – non aveva inteso fornire i chiarimenti dal PM.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il M. articolando cinque motivi, che ha illustrato pure con nota difensiva.

Il Ministero della giustizia non s’è costituito a resistere ma ha depositato nota d’intervento, mentre il PM di Vasto è rimasto intimato.

All’odierna udienza pubblica,sentite le conclusioni del P.G.. – accoglimento per quanto di ragione – e del difensore del ricorrente,questa Corte ha adottata soluzione siccome illustrato in presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel suo ricorso il M. ebbe a rilevare i seguenti vizi di legittimità:

nullità per insanabile contrasto nelle motivazioni esposte, posto che il Giudice dà atto che l’utilizzo delle indagini di laboratorio era stato autorizzato ma ha ritenuta la loro non indispensabilità, benchè la materia stessa dell’indagini imponesse esami di laboratorio;

nullità per motivazione apparente ed affermazioni inconciliabili posto che il Tribunale ha richiamato la motivazione presente nel decreto di liquidazione impugnato che si presentava immotivato circa il mancato riconoscimento – almeno – delle spese delle analisi di laboratorio di certo effettuate e necessarie ai fini della risposta al quesito sottoposto dal PM;

omesso esame di fatto decisivo per il giudizio individuato nella documentazione in atti lumeggiante come il PM aveva in precedenza ritenuta legittima la richiesta di rimborso dei costi delle analisi fatte dal laboratorio incaricato da esso consulente;

violazione del disposto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 56, poichè non liquidate nemmeno in parte spese effettuate su espressa autorizzazione del Magistrato;

violazione delle norme in tema di onere della prova con relazione all’indispensabilità delle analisi di laboratorio eseguite al fine della risposta al quesito posto dal Magistrato.

Deve, però, la Corte rilevare, ex officio,come il contraddittorio nel presente procedimento sin dal giudizio di opposizione avanti il Tribunale di Vasto non appaia completo.

Difatti ex actis risulta – così affermato in ricorso – che il M. ebbe ad esser nominato consulente tecnico dal P.M. nell’ambito di un procedimento contro indagati noti, ossia N.L. e Mo.Ni., in relazione ad ipotesi di reato ambientale D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 256, ed un tanto appare confermato dal provvedimento di nomina dell’ausiliario emessa dal P.M. presente nel fascicolo di parte, consultabile da questa Corte trattandosi di error in procedendo.

E’ insegnamento consolidato di questa Suprema Corte che nel giudizio di opposizione promosso dal consulente tecnico in relazione al pagamento del suo compenso siano litisconsorti necessari le parti del procedimento civile, nell’ambito del quale la consulenza fu svolta,posto che in definitiva sono i soggetti sui quali – ad esito del procedimento – graverà – secondo il canone della soccombenza – il peso economico del compenso riconosciuto al consulente – Cass. sez. 2 n. 23192/10, Cass. sez. 2 n. 19694/19.

Anche in relazione al procedimento penale – Cass. sez. 2 n. 10742/19 – l’indagato ovvero l’imputato sono parti necessarie del procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, avviato dall’ausiliario del PM posto che, ad esito del procedimento in caso di condanna, lo stesso sarà gravato – D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 4 e 5 ed art. 535 c.p.p. – anche delle spese anticipate dall’Erario per l’espletamento delle indagini da parte del Magistrato.

Di conseguenza in presenza di indagati individuati e nominati nel decreto di affido incarico – segno che non v’è questione di riservatezza delle indagini nei confronti dell’indagato -,il giudizio di opposizione promosso dall’ausiliario per la determinazione del suo compenso va incardinato non solo verso il Ministero della Giustizia – soggetto tenuto all’anticipazione delle spese fatte dall’Ufficio giudiziario – ma pure verso gli indagati o imputati,soggetti sui quali verrà a gravare il peso economico in questione nell’eventualità di loro condanna.

Pertanto l’ordinanza impugnata va cassata e la questione rimessa nuovamente al Tribunale di Vasto per nuovo esame una volta costituito corretto contraddittorio. Il Giudice del rinvio provvederà anche a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Provvedendo sul ricorso rileva l’omessa evocazione di parte litisconsorte, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Vasto, in persona di diverso Magistrato, che anche disciplinerà le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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