Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1206 del 21/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1206 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

Data pubblicazione: 21/01/2014

ORDINANZA
sul ricorso 24430-2011 proposto da:
TREVISANI DANILO TRVDNL55C21L219I, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DELL’ANNO 10/C,
presso lo studio dell’avvocato RAMPINI ERNESTO, che lo
rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

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avverso la sentenza n. 118/9/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 15/04/2010, depositata
1’08/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
« Il sig. Danilo Trevisani ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, confermando la sentenza di
primo grado, ha respinto il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento avente
ad oggetto le somme dovute dal contribuente in esecuzione di provvedimenti sanzionatori
divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini.
Il ricorso si articolo su due motivi; con il primo motivo si denuncia la violazione degli articoli
140 c.p.c. e 48 disp. att. c.p.c.;; con il secondo motivo si denuncia la falsa applicazione
dell’articolo 60 d.p.r. 600/73, in combinato disposto con l’articolo 137 c.p.c., nonché il vizio di
motivazione.
L’Agenzia delle entrate si è costituita senza controricorso, solo per poter partecipare alla
discussione orale.
I motivi sono entrambi inammissibili, in quanto il ricorrente non esplicita in maniera
intellegibile le ragione delle censure che propone nei confronti della sentenza di secondo
grado.
Quanto alle censure di violazione di legge, esse sono inammissibili perché non dedotte
mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata
che si assumono in contrasto con le norme che si pretendono violate (Cass. 21659/05,
5076/07, 14832/07 e altre). La Commissione Tributaria Regionale afferma che: “la cartella di
pagamento è stata regolarmente notifica notificata ex art. 140 c.p.c. nell’ultimo domicilio noto
allo stesso nominativo al quale erano stati notificati i provvedimenti sanzionatori, prodromici
alla cartella in questione, divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini”; nel

ricorso non si esplicita per quali ragioni e sotto quale profilo tale affermazione violerebbe gli
articoli 140 c.p.c. e 48 disp. att. c.p.c o applicherebbe falsamente l’articolo 60 d.p.r. 600/73, in
combinato disposto con l’articolo 137 c.p.c.; né, sotto altro aspetto, si esplicita per quali
ragioni e sotto quale profilo detta affermazione contrasterebbe l’assunto in diritto del
ricorrente secondo cui: “ai sensi del citato articolo 140 c.p.c., per il perfezionamento della
notificazione occorre che siano adempiute tutte e tre le formalità previste dalla norma
(deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito e spedizione della
raccomandata)” (pagina 5, righi 10 segg. del ricorso); donde l’inammissibilità delle censure di

Ric. 2011 n. 24430 sez. MT – ud. 04-12-2013
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COSENTINO.

violazione di legge.
Quanto alla censura di vizio di motivazione, essa risulta meramente enunciata (al rigo 10 di
pagina 5 del ricorso) ma in nessun modo argomentata, non precisandosi, in particolare, quale
sarebbe il fatto decisivo il controverso su cui l’accertamento del giudice di merito risulterebbe
sonetto da una motivazione omessa o insufficiente o contraddittoria.
Si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.»;

partecipare alla discussione orale; alla quale, peraltro, non è intervenuta;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide le conclusioni del relatore;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a regolazione di spese, non avendo l’intimata svolto alcuna
difesa.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013.

che l’Agenzia delle entrate si è costituita senza controricorso, solo per poter

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