Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12059 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.S., quale socio e legale rappresentante della Vittoria

Soccorso di Vaccarello Rizza Invincibile s.n.c., rappresentato e

difeso dall’avv. PELLIGRA Giuseppe giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 232/31/07 dell’8/11/07.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

” R.S., quale legale rappresentante della Vittoria Soccorso di Vaccarello Rizza Invincibile s.n.c. propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che ha rigettato l’appello della società contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il ricorso contro una cartella di pagamento.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo la società, sotto il profilo della violazione di legge, censura la sentenza impugnata che, pur riconoscendo che il prodromico avviso di accertamento era stato notificato ad un socio che era cessato dalla carica di amministratore, ha ritenuto la circostanza inopponibile all’amministrazione per inosservanza dell’obbligo di comunicazione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36. Deduce l’applicabilità, nella fattispecie, della L. n. 212 del 2000, art. 6, secondo cui l’amministrazione non può chiedere al contribuente informazioni già in suo possesso, considerato che in sede di processo verbale di constatazione in data 7/3/97 la relativa circostanza risultava già evidenziata.

Il mezzo è manifestamente infondato.

La circostanza che, in sede di processo verbale di constatazione, fosse stato correttamente indicato che il R. era legale rappresentante della società dal 6/8/96 e che il M. lo era stato fino al 5/8/96, non vale infatti ad esonerare la società dall’obbligo di comunicazione – di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36, comma 1 – delle deliberazioni che modificano l’atto costitutivo, ben potendo l’intestazione del p.v.c. essere frutto delle mere dichiarazioni degli interessati o comunque di informazioni aliunde attinte. Ne consegue la legittimità della notifica dell’atto impositivo a colui il quale risultava dagli atti il legale rappresentante della società.

Resta assorbito il secondo motivo, relativo a vizi di motivazione, essendo il riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36, sufficiente, da solo, a giustificare il rigetto del ricorso”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’Agenzia.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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