Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12059 del 13/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12059
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3993/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SALFIN SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4333/67/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 21/03/2014,
depositata il 11/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La CTR della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe rigettava, per quel che qui importa, l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza del giudice di primo grado che aveva parzialmente annullato l’avviso di accertamento notificato alla Salfin s.r.l. sul presupposto che la stessa società contribuente si era trovata in una condizione di minorata difesa per non avere potuto produrre la documentazione sottoposta a sequestro penale.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo al quale la parte intimata non ha fatto seguire il deposito di difese scritte.
E’ fondata la doglianza fondata sulla falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e art. 2697 c.c., nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 12. La CTR ha errato nel ritenere illegittima la pretesa fiscale in ragione dell’impossibilità del contribuente di produrre la documentazione attestante, a suo dire, la regolarità delle operazioni sottoposte a verifica fiscale, poichè l’esistenza del sequestro di detta documentazione non poteva incidere sul diritto di difesa, potendo la parte contribuente richiedere il rilascio di copia della documentazione sequestrata alla stregua del combinato disposto di cui all’art. 258 e art. 116 c.p.p.. Onere che dalla sentenza non risulta essere stato rispettato da parte del contribuente e che solo in caso di diniego da parte dell’autorità giudiziaria avrebbe potuto produrre effetti nell’ambito del procedimento amministrativo concernente la verifica fiscale intentata nei confronti della parte contribuente, correlata alla richiesta di rimessione in termini o di sospensione del procedimento, per come puntualmente esposto dall’Agenzia ricorrente.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016