Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12059 del 08/05/2019

Cassazione civile sez. I, 08/05/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 08/05/2019), n.12059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7532/2014 proposto da:

Quercia Funding S.r.l., quale cessionario dei crediti di Mediovenezie

Banca s.p.a., e per essa Unicredit Credit Management Bank S.p.a.

(già Mediovenezie Banca s.p.a. e poi UGC Banca S.p.a.), in persona

del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato Dindo Stefano, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) Società Alberghiera per Azioni in liquidazione,

in persona dei curatori fallimentari Dott. A.M.,

avv. C.E., avv. M.G., domiciliato in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabiani Massimo,

Nardelli Silvana, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 14/2014 del TRIBUNALE di VERONA, depositato il

17/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2019 dal cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) società alberghiera per azioni in liquidazione presentava, in data 21 ottobre 1999, domanda per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, che veniva omologato dal Tribunale di Verona con sentenza del 18 gennaio 2002.

Il medesimo Tribunale, su sollecitazione di alcuni creditori, disponeva, con sentenza depositata il 22 marzo 2012, la risoluzione del concordato e dichiarava il fallimento della società.

Il Giudice delegato alla procedura, in sede di verifica del passivo, non ammetteva il credito insinuato da Unicredit Credit Management Bank in via privilegiata per 2.119.046,08 Euro oltre ad accessori, relativo a due contratti di mutuo stipulati nel 1990 e 1991 e garantiti da ipoteca, stante l’intervenuta prescrizione dei crediti vantati.

Il Tribunale di Verona rigettava l’opposizione proposta, in quanto al momento della presentazione della domanda di ammissione al passivo, in data 17 luglio 2012, il diritto di credito vantato da Unicredit, certamente sorto anteriormente alla domanda di concordato presentata da (OMISSIS) il 21 ottobre 1999 e soggetto a prescrizione decennale era oramai prescritto.

Dal deposito della domanda di concordato (unitamente all’elenco dei creditori) che ha determinato il riconoscimento del credito da parte della debitrice (dies a quo) e fino alla data di insinuazione al passivo del fallimento, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, era certamente decorso il termine decennale di prescrizione.

In particolare, il collegio riteneva che non potesse trovare applicazione al caso di specie il disposto dell’art. 2941 c.c., n. 6, in quanto nel concordato preventivo con cessione dei beni la titolarità dell’amministrazione dei beni ceduti spettava esclusivamente al liquidatore, che la esercitava non in nome o per conto dei creditori ma nel rispetto delle direttive impartite dal solo Tribunale; doveva peraltro escludersi che eventuali richieste rivolte al liquidatore o dichiarazioni a lui riferibili potessero avere rilievo ai fini dell’interruzione della prescrizione, dato che il liquidatore, quale soggetto diverso dal debitore, non era legittimato, dal lato passivo, a ricevere richieste di pagamento e, dal lato attivo, a riconoscere l’avverso diritto o a rinunciare al termine di prescrizione.

Ricorre per cassazione avverso detta pronuncia Unicredit Credit Manegement Bank spa, quale mandataria di Quercia Funding srl, affidandosi a tre motivi.

Il fallimento di (OMISSIS) spa ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2935 c.c. e L. Fall., art. 184 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: ad avviso della ricorrente il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l’odierna ricorrente avrebbe potuto interrompere la prescrizione nel corso della procedura di concordato, omettendo di considerare che, ai sensi della L. Fall., art. 168, nel concordato preventivo, dalla data di presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive, con la conseguenza che la prescrizione, che avrebbe potuto essere interrotta dagli atti predetti, dovrebbe ritenersi sospesa.

Nel caso di specie, dunque, il decorso della prescrizione era rimasto sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, vale a dire fino al 25/2/2002; nel periodo successivo al 25/2/2002, inoltre, la banca non avrebbe potuto far valere il suo diritto ex art. 2935 c.c. in quanto, tra le condizioni del concordato della (OMISSIS) spa vi era quella che prevedeva la liberazione immediata e totale di detta società dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa.

Ad analogo risultato si perverrebbe pure facendo riferimento alla data del 21.10.1999 e cioè alla data di presentazione della domanda di concordato, perchè, in ogni caso, la ricorrente non avrebbe potuto esigere il suo credito dal 21.10.2009 sino al 17.7.2012.

Detto divieto costituirebbe una causa impeditiva del decorso del termine di prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 c.c., posto che, in difetto di esigibilità della prestazione, non può decorrere la prescrizione del credito.

Il motivo è infondato.

Durante la procedura di concordato non vi era infatti alcun impedimento per la creditrice Unicredit a compiere atti di interruzione della prescrizione nei confronti della debitrice, nè può ritenersi che ai sensi dell’art. 2935 c.c. vi fosse impedimento per il creditore a far valere il proprio diritto, non essendovi alcun ostacolo a formulare nei confronti del debitore atto di costituzione in mora, non potendo ritenersi che la debitrice fosse liberata dal proprio obbligo di pagamento dei debiti.

In particolare, secondo quanto affermato dalla sentenza impugnata, seppure il concordato (OMISSIS) aveva natura liquidatoria, l’effetto liberatorio per il debitore si sarebbe determinato solo con l’adempimento integrale delle obbligazioni a suo carico. Poichè l’adempimento non vi è stato, tanto che il concordato è stato risolto ed è stato dichiarato il fallimento, il debitore non è stato liberato, nè avrebbe potuto esserlo durante la procedura di concordato.

Avuto riguardo alla disposizione della L. Fall., art. 168, comma 2, secondo cui le prescrizioni che sarebbero interrotte dagli atti di cui alla L. Fall., art. 168, comma 1 rimangono sospese, si osserva che tale disposizione si riferisce ai soli atti di cui all’art. 168, comma 1: vale a dire alle azioni esecutive, mentre nel caso di specie non risulta essere stata proposta alcuna azione esecutiva sul patrimonio della debitrice.

Il secondo mezzo denuncia violazione dell’art. 2941 c.c., n. 6 lamentando che il tribunale abbia ritenuto che l’art. 2941 c.c., n. 6 non possa trovare applicazione ai rapporti tra debitori e creditori nel concordato preventivo con cessione dei beni, perchè la titolarità dell’amministrazione dei beni ceduti spetta al liquidatore, il quale non la esercita in nome e per conto dei creditori concordatari, bensì nel rispetto delle direttive impartite dal Tribunale.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1) atteso che il provvedimento impugnato, come del resto dà atto lo stesso ricorrente, ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutare detto consolidato orientamento.

Le cause di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 c.c. si riconnettono a situazioni di impossibilità di fatto, o comunque di difficoltà ad esercitare il diritto, in ragione di particolari rapporti tra le parti; rapporti che, nel caso del n. 6 della norma si caratterizzano per l’essere i beni di una parte amministrati dall’altra, in virtù di una disposizione di legge o di un provvedimento del giudice.

Il provvedimento impugnato – riguardante un concordato preventivo omologato nell’anno 2002 regolato dalla disciplina non più in vigore non si presta a censure laddove ha escluso che nel caso di specie vi sia stato un rapporto di tal genere.

La giurisprudenza di questa Corte è infatti ferma nel ritenere che il debitore ammesso al concordato preventivo subisca uno “spossessamento attenuato”, in quanto conserva, oltre alla proprietà, l’amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all’esecuzione del concordato; il liquidatore giudiziale nel concordato con cessione dei beni ha invece la legittimazione a disporre dei beni di proprietà del debitore al fine di attuare il piano concordatario (Cass. n. 4728/2008).

Ciò in quanto la titolarità e l’esercizio dei poteri di amministrazione dei beni altrui nel concordato preventivo con cessione dei beni compete, nei soli limiti sopra indicati, non ai creditori, ma esclusivamente al liquidatore, il quale è tenuto ad osservare le direttive impartite dal Tribunale, ai sensi della L. Fall., art. 182 applicabile ratione temporis e non certo quelle dei creditori.

Manca perciò il presupposto individuato dalla norma per la sospensione, in quanto i poteri di gestione di pertinenza del liquidatore non sono generali, ma finalizzati alla liquidazione dei beni oggetto della cessio bonorum; detti poteri sono diretti alla cura degli interessi dei creditori (come pure del debitore) ma sono svincolati dalla volontà dei soggetti interessati e rimessi invece alle determinazioni del Tribunale.

La procedura di concordato preventivo mediante cessione dei beni ai creditori, com’è noto, comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni, nè dell’amministrazione ordinaria e della disponibilità dei medesimi, ma solo dei poteri di gestione, finalizzati alla liquidazione (Cass. n. 11520/2010; Cass. n. 10738/2000).

Da tale assetto discende che non si può che dare continuità all’orientamento secondo cui l’art. 2941 c.c., n. 6 non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo con cessione dei beni (Cass. n. 17060/2007; Cass. n. 3270/2009).

Nè appare decisivo il fatto che il liquidatore debba rendere il conto della gestione L. Fall., ex art. 116, giusto il richiamo contenuto nella L. Fall., art. 182.

Tale onere di rendiconto discende infatti dalla natura dell’incarico del liquidatore, che gestisce beni e somme che non gli appartengono; ma ciò non implica che da tale obbligo di rendiconto possa farsi discendere la riconducibilità della situazione in esame alla differente previsione dell’art. 2941 c.c., n. 6).

Il terzo motivo censura il provvedimento impugnato per aver omesso di considerare quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione la corrispondenza intercorsa con il liquidatore giudiziale, il quale rivolgendosi ad Unicredit ne avrebbe chiaramente riconosciuto la qualità di creditore concorsuale.

Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio della pronuncia.

La Corte territoriale ha infatti rilevato che l’interruzione della prescrizione non può che operare nei confronti del debitore – il quale subisce nel concordato preventivo un c.d. “spossessamento attenuato” – e non anche nei confronti del liquidatore, il quale, non potendo disporre del diritto controverso, non avrebbe potuto riconoscere l’altrui credito, nè essere legittimato a ricevere efficacemente atti interruttivi della prescrizione provenienti dal debitore.

La ricorrente lamenta, infine, che sia stata disattesa l’eccezione di legittimità costituzionale del combinato disposto della L. Fall., artt. 169 e 184, nella parte in cui non è previsto che la prescrizione sia sospesa durante la procedura di concordato preventivo a differenza di quanto previsto dalla L. Fall., art. 94 per la procedura fallimentare, per contrasto con il principio di ragionevolezza previsto dall’art. 3 Cost.

Il motivo è infondato.

Come rilevato nel decreto impugnato, va esclusa l’illegittimità costituzionale della L. Fall., artt. 169 e 184 per contrasto con l’art. 3 Cost., in ragione della differente natura delle su menzionate procedure concorsuali: nel fallimento “il debitore cessa di disporre dei propri beni, ad eccezione di quelli personali, e viene sostituito in tutti i rapporti dal curatore”, mentre nel concordato preventivo permane la “legittimazione del debitore per le obbligazioni passive”:

la sentenza dichiarativa di fallimento, com’è noto, priva il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni (L. Fall., art. 42) e apre il concorso dei creditori sul suo patrimonio (L. Fall., art. 52), mentre nella seconda procedura, con la sentenza di omologa, il debitore riacquista la piena disponibilità del proprio patrimonio e della gestione dell’impresa, se ancora attiva, seppur con le limitazioni previste dal disposto del L. Fall., art. 182 in caso di cessione di beni ai creditori.

In altri termini, il fallito subisce l’esecuzione collettiva che il fallimento implica, mentre l’imprenditore in concordato, in bonis pur se soggetto allo spossessamento attenuato correlato all’omologa della domanda, rimane titolare delle proprie posizioni giuridiche.

Da ciò consegue che la realizzazione del credito impone nell’un caso la richiesta di partecipazione al concorso, nell’altro la necessità di rivolgersi direttamente nei confronti dell’imprenditore, sebbene tenendo conto dei vincoli provocati dagli effetti modificativi dell’omologa del concordato.

La doglianza in esame non coglie la ratio di una simile distinzione, giustificativa della diversa disciplina, nè la critica, ma intende superarla facendo riferimento – erroneo, visto che gli effetti di cui alla L. Fall., art. 184 non coincidono certo con quelli previsti dalla L. Fall., artt. 51 e ss. – a una asserita comune situazione di impossibilità di agire per il soddisfacimento dei crediti che non coglie le differenze strutturali e funzionali delle procedure, giustificative della diversa disciplina.

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese, che liquida in complessivi, 15.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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