Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12058 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3754/2015 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANDREA MILLEVOI 73/81, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

FIERTLER, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SAN CLEMENTE SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 37, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO ORAZI, rappresentata e difesa dall’avvocato

ALBERTO PIATTI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3090/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 16/04/2014, depositata l’11/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI;

udito l’Avvocato Alberto Piatti difensore della controricorrente

che si riporta alla relazione e chiede la condanna alle spese.

Fatto

IN TATTO E IN DIRITTO

La CTR della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la pronunzia resa dalla CTP di Varese che aveva rigettato il ricorso della società San Clemente srl contro l’avviso di iscrizione ipotecaria notificatole da Equitalia Nord spa, disponendo il rimborso delle somme spontaneamente pagate dalla parte contribuente. Secondo la CTR era mancata la notifica dell’atto presupposto incidente sulla validità dell’atto consequenziale notificato alla parte contribuente. Evidenziava che dagli atti era emerso un primo tentativo di notifica della cartella esattoriale non eseguito per effetto del trasferimento della contribuente, mentre il secondo era stato effettuato mediante deposito presso la casa comunale, dopo che il messo notificatore aveva dato atto dell’impossibilità di raggiungere il destinatario perchè irreperibile, senza tuttavia indicare quali fossero le notizie acquisite dalle quali risultasse il trasferimento in luogo sconosciuto della parte contribuente. Peraltro, dalla visura camerale era emerso che la società non si era mai trasferita dal comune di Bodio Lomnago, anzi ricevendo nello stesso indirizzo altre due raccomandate di Equitalia regolarmente ritirate.

La società Equitalia Nord spa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un’unica complessa censura. La società intimata ha resistito con controricorso. La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, art. 100 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. La CTR non aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere ancorchè risultava per tabulas la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria. La CTR non aveva vagliato la questione relativa alla tempestività del ricorso che avrebbe dovuto essere proposto al momento in cui la contribuente aveva avuto conoscenza del proprio debito. La CTR aveva erroneamente ritenuto l’invalidità della notificazione della cartella posto che l’Ufficiale postale, in caso di irreperibilità assoluta, era tenuto unicamente all’affissione dell’avviso di deposito presso la casa coniugale senza necessità di spedizione della raccomandata, non applicandosi ratione temporis la sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012.

La parte controricorrente ha dedotto l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.

E’ anzitutto infondato il rilievo in ordine alla mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere, posto che la CTR ha dato atto che il pagamento spontaneo delle somme indicate nell’iscrizione ipotecaria operato dalla parte contribuente doveva considerarsi indebito tanto da disporre il rimborso dello stesso in ragione della ritenuta illegittimità della notificazione dell’atto presupposto.

Tanto impedisce di ritenere che sussistessero i presupposti per disporre la cessazione della materia del contendere. Ed infatti, nel processo tributario, come in quello civile, la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l’interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall’altro, che le parti formulino conclusioni conformi – cfr., ex plurimis, Cass. n. 5188/2015. Circostanze, evidentemente non ravvisate dalla CTR per quanto testè esposto.

E’ certamente inammissibile la questione relativa alla tempestività dell’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria che, anche a non volerne considerare l’inammissibilità, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare essere stata prospettata nel corso della fase di merito.

La censura relativa alla validità della notifica della cartella, pur ammissibile, è manifestamente infondata.

Ed invero, questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass. n. 16696/2013; Cass. n. 14030/2011; Cass. n. 24260/2014) che la notificazione degli avvisi e degli atti tributali impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., comma 1, lett. e) –

con l’affissione dell’avviso di deposito nella casa comunale -, quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.

Orbene, la CTR ha ritenuto che nel caso di specie il messo notificatore, acclarato il trasferimento del destinatario della cartella e la sua irreperibilità, aveva effettuato la notifica con il deposito dell’atto nella casa comunale alla stregua del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), ritenendo che in mancanza degli accertamenti in ordine al trasferimento in luogo sconosciuto, non fosse possibile acclarare se si verteva in ipotesi di incertezza assoluta o relativa, posto che dalla visura camerale risultava la permanenza della parte contribuente nel comune di Lomnago e addirittura la ricezione presso il medesimo indirizzo di altre due raccomandate spedite successivamente.

In questo senso, la ritenuta nullità della notifica della cartella si sottrae alle critiche esposte dalla parte ricorrente.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della controricorrente in Euro 3500,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% sui compensi, oltre accessori come per legge.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, dalla Sezione Sesta Civile, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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