Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12057 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22439/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

V.F., V.G., VE.FA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 116/2 008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 22/01/08, depositata il 22/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/04/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c: “La CTR della Toscana ha accolto l’appello di V.F., G. e Fa.Si. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di San Miniato con sentenza depositata il 22 luglio 2008. L’Agenzia delle Entrate ha tentato di notificare ricorso per cassazione all’avv. Sergio Martelli, procuratore domiciliatario, nel domicilio indicato nella elezione del medesimo, ma ivi risultava trasferito.

Con istanza dell’11 novembre, premesso di avere esperito ricerche presso l’Ordine degli Avvocati di Pisa ove non risultava trasferimento dell’avvocato, chiedeva la fissazione di un termine perentorio per la rinotifica del ricorso in base ai principi fissati dal SS.UU. n. 3818/09.

L’istanza non può essere accolta. I principi fissati sulla questione dalla recente giurisprudenza delle SS.UU. n.3818/09 sono: In tema di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l’ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell’albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica – attuabile anche per via informatica o telematica – arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l’intero, dei termini di impugnazione. Ove, peraltro, la notifica in detti luoghi abbia avuto ugualmente esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque, per altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall’ufficiale giudiziario), il procedimento notificatorio, ancora nella fase perfezionativa per il notificante, può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice ad quem, corredata dall’attestazione dell’omessa notifica, di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero, ove la tardiva notifica dell’atto di impugnazione possa comportare la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, per la rinnovazione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c..

Nella specie non risulta che l’Agenzia delle Entrate entro il termine annuale abbia tentato la seconda notificazione prevista dalla massima per la riattivazione del procedimento notificatorio, consegue che non può concedersi il nuovo termine.

Tanto premesso la causa può essere decisa con la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso;

che non deve provvedersi in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

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