Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12057 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 16/05/2017, (ud. 25/01/2017, dep.16/05/2017),  n. 12057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23707/2012 proposto da:

Dras Costruzioni S.r.l. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo

dei Lombardi n. 4, presso l’avvocato Turco Alessandro, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Toscano Attilio Luigi

Maria, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Acireale;

– intimato –

e contro

Naiade Società Cooperativa Edilizia, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Portuense n. 104, presso la Sig.ra De Angelis Antonia, rappresentata

e difesa dall’avvocato Giampiero De Luca, giusta procura per Notaio

Dott.ssa P.P. di ACIREALE – Rep. n. (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 953/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 12/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIOVANNI FABIO LICATA, con

delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la resistente, l’Avvocato DE LUCA che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catania, con sentenza 12 giugno 2012, ha rigettato la domanda della Dras Costruzioni di determinazione delle indennità di occupazione ed espropriazione di un fondo rustico nel Comune di (OMISSIS). La Corte ha rilevato che negli atti del procedimento espropriativo, conclusosi con ordinanza di esproprio in data 19 settembre 2006 in favore del Comune di Acireale (che aveva poi ceduto il terreno alla Naiade Coop. edilizia), era indicata come proprietaria la Gazzena spa, la quale lo aveva successivamente venduto, con rogito notarile in data (OMISSIS), alla Dras Costruzioni; quest’ultima, pertanto, avendo acquistato “a non domino”, non era legittimata a proporre la domanda, non avendo dimostrato che l’area espropriata fosse di sua proprietà al momento dell’espropriazione.

Avverso questa sentenza la Dras Costruzioni ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria; il Comune di Acireale non ha svolto difese; la Naiade ha svolto difese orali all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la Dras Costruzioni denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 54, artt. 1260, 1263 e 1265 c.c., art. 24 Cost. e vizio di motivazione, assumendo – contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito – di non essere tenuta a dimostrare di essere proprietaria del terreno al momento dell’espropriazione, atteso che la sua legittimazione ad agire si basava sul diritto di credito, trasferitole dalla proprietaria originaria (Gazzena spa) unitamente al bene, avente ad oggetto tutti i diritti sulle indennità derivanti dalle occupazioni disposte dal Comune di Acireale prima della stipula del rogito notarile.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2727 e 2729 c.c. e vizio di motivazione, per avere escluso la legittimazione ad agire della Dras Costruzioni, pur avendo dato atto (e così anche il Comune, con successivo provvedimento del 2 maggio 2011) che la Dras aveva acquistato dalla Gazzena i diritti sull’indennità di esproprio.

I predetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

La giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente riconosciuto la legittimazione del proprietario effettivo del bene espropriato anche nell’ipotesi in cui questi, successivamente al decreto di esproprio, abbia alienato il bene, “salvo che il trasferimento all’acquirente sia comprensivo del credito risarcitorio” (Cass. n. 10289/2014), com’è avvenuto nella specie.

Non è, infatti, contestato che la Dras Costruzioni abbia acquistato, oltre alla proprietà del compendio immobiliare, anche il diritto di credito alle indennità conseguenti alle procedure espropriative attuate dal Comune di Acireale prima della stipula dell’atto di compravendita.

Sulla stessa linea, le Sezioni Unite (n. 2951/2016, p. 67 ss., 7173) hanno osservato che il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell’evento dannoso e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest’ultimo nell’ipotesi di alienazione, “salvo che sia convenuto il contrario”, nel senso che se con la cessione del cespite vi sia stata anche la cessione del credito risarcitorio, la stessa titolarità spetta all’acquirente.

Il terzo motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 6 e 13 Cedu e, in subordine, l’illegittimità costituzionale delle norme applicate per contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost., è assorbito in conseguenza dell’accoglimento degli altri motivi di ricorso.

In conclusione, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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