Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12057 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 136/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANNUCCI, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale al nargine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2976/39/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 8/04/2014,

depositata il 12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI;

udito l’Avvocato LUIGI MANNUCCI difensore del resistente, si

riporta e chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio che, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto illegittimo l’accertamento basato su redditometro a carico di I.M. R. per l’anno 2006.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. La parte controricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato e assorbe l’esame del secondo. La CTR, ritenendo l’illegittimità dell’accertamento sulla base di risparmi depositati su un libretto e delle dichiarazioni sostitutive rese da terzi dalle quali aveva desunto la prova dell’esistenza di donazioni di ingente valore da parte di un soggetto a suo tempo legato da una relazione sentimentale alla contribuente e di altre somme elargite dall’ex marito, considerando altresì che non era necessaria la prova rigorosa delle somme utilizzate per l’acquisto dei beni indicati dall’ufficio come base dell’accertamento, ha violato i principi resi da questa Corte in tema di prova idonea a superare la presunzione nascente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, quando i redditi derivano da donazione – cfr. Cass. n. 916/2016, Cass. n. 20028/2011, senza nemmeno compiere alcuna indagine sulla natura eventualmente esente dei redditi e/o del fatto che tali somme fossero soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta – cfr. Cass. n. 6813/2009.

Tali considerazioni assorbono i rilievi difensivi esposti dalla difesa della controricorrente in memoria il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio affinchè si uniformi ai principi sopra indicati pure liquidando le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio affinchè si uniformi ai principi sopra indicati pure liquidando le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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