Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12056 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LE GIULIO CESARE

21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROPOLO LUCA, BONAMICO

FRANCO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimata –

sul ricorso 15536-2008 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50,

presso lo studio dell’avvocato COSSU BRUNO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati VACIRCA SERGIO, POLI ELENA, BONETTO

SERGIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LE GIULIO CESARE

21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROPOLO LUCA, BONAMICO

FRANCO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1197/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/10/2007, R.G.N. 592/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato COSSU BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e assorbito l’incidentale;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Torino, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto l’illegittimità della collocazione in CIGS di R. C. per il periodo dal 9.12.2002 al 8.12.2003 condannando la Fiat Auto spa al pagamento in favore della ricorrente delle differenze tra la normale retribuzione di fatto e quanto percepito a titolo di CIGS. A tale conclusione il giudice d’appello è pervenuto osservando che non poteva ritenersi che il D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, comma 5 avesse abrogato il disposto della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 che prevedeva l’obbligo di esplicitare nella comunicazione di apertura della procedura i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, nonchè le modalità della rotazione;

che la comunicazione inviata dall’azienda alle RSU nell’ottobre 2002 risultava del tutto generica sotto il profilo della indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in CIGS e che tali criteri non erano stati specificati in nessuna fase successiva; che non era possibile attribuire al verbale di riunione del 5.12.2002 alcuna capacità certificatrice o addirittura sanante di vizi procedurali attribuibili al datore di lavoro, il quale, con l’inosservanza degli obblighi di comunicazione, era andato a ledere diritti soggettivi pieni dei lavoratori; che neppure poteva riconoscersi valore sanante agli accordi sindacali aziendali del marzo e del luglio 2003, posto che tali accordi erano stati sottoscritti solo dopo la sospensione dei lavoratori interessati e non potevano valere a vanificare le illegittimità della procedura già concretizzatesi con la omessa comunicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e delle ragioni della mancata rotazione.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società Fiat Group Automobiles spa (già Fiat Auto spa) affidandosi a sei motivi di ricorso cui resiste con controricorso C.R., che ha proposto anche ricorso incidentale condizionato con un unico motivo.

La società ha resistito con controricorso al ricorso incidentale della lavoratrice. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Profili preliminari.

1.- Preliminarmente, i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. 2.- Sempre in via preliminare, deve rigettarsi la richiesta, avanzata dalla controricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., di dichiarare inammissibile il ricorso principale per l’intervenuta definizione del procedimento di repressione della condotta antisindacale e, promosso dalle OO.SS. nei confronti della FIAT, per violazione degli obblighi di informazione strumentali all’applicazione della CIGS. La difesa della controricorrente ha prodotto le sentenze di questa Corte 9 giugno 2009, n. 13240 e 1 luglio 2009, n. 15393, di rigetto dei ricorso proposto dalla FIAT avverso la sentenza di appello che aveva ritenuto sussistente il comportamento antisindacale e dichiarato l’illegittimità dei provvedimenti di sospensione adottati a seguito della procedura avviata con la comunicazione del 31 ottobre 2002.

I giudicati formatisi – in epoca successiva alla notifica dell’attuale ricorso – nei confronti della FIAT, per effetto delle suindicate sentenze, in ordine all’antisindacalità del comportamento tenuto nell’ambito della procedura di CIGS per cui è causa (per violazione degli obblighi di informazione) potrebbero essere opposti alla stessa dall’attuale controricorrente (ancorchè essa non abbia partecipato ai giudizi conclusisi con le predette sentenze) per le seguenti ragioni:

a) il comportamento antisindacale è un comportamento plurioffensivo, pertanto la rimozione dei relativi effetti può richiedere l’adozione di provvedimenti direttamente incidenti sui rapporti di lavoro dei singoli lavoratori, pur se inerti nel far valere i propri diritti (vedi: Cass. 18 giugno 2008, n. 16517);

b) l’obbligo di comunicazione previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, è configurabile come una particolare fattispecie di obbligazione solidale attiva e/o indivisibile, di modo che le pronunce in questione, intervenute tra FIAT e le OO.SS., possono essere fatte valere ai sensi dell’art. 1306 cod. civ. da tutti gli altri creditori (in questo caso i lavoratori) contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno dei creditori;

c) una lettura costituzionalmente orientata – in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. – dell’art. 2909 cod. civ. dovrebbe portare a leggere l’espressione secondo cui “il giudicato fa stato tra le parti” nel senso che “il giudicato fa stato nei confronti delle parti” e, quindi, non solo nei rapporti tra le parti stesse.

2.1.- Rileva, al riguardo, il Collegio che, ferma restando la conoscibilità dei precedenti di questa Corte e la possibile rilevabilità d’ufficio, nel giudizio di cassazione, del giudicato esterno, al pari di quello interno, non solo nell’ipotesi in cui emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi di formazione del giudicato successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (vedi, per tutte: Cass. 5 marzo 2009, n. 5360; Cass. 23 dicembre 2010, n. 26041), va tuttavia osservato che:

1) è anche possibile, in particolari situazioni, la produzione di un giudicato esterno rilevante per la controversia fino all’udienza di discussione della causa in sede di legittimità e prima dell’inizio della relazione, fermo restando che, qualora la produzione abbia luogo oltre il termine stabilito dall’art. 378 cod. proc. civ. per il deposito delle memorie, la Corte, avvalendosi dei poteri riconosciutile dall’art. 384 c.p.c., comma 3, (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006), deve assegnare alle parti un opportuno termine per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni, onde assicurare il rispetto del principio del contraddittorio (vedi, per tutte: Cass. SU 16 giugno 2006, n. 13916; Cass. SU 14 aprile 2008, n. 9743; Cass. 27 gennaio 2011, n. 1883);

2) con le memorie di cui art. 378 cod. proc. civ. possono solo essere illustrate questioni già trattate nel ricorso e nel controricorso e non possono essere dedotte questioni di diritto nuove, a meno che si tratti di questioni nuove rilevabili d’ufficio, e a condizione che il rilievo ex officio sia già possibile sulla base degli atti interni del processo, quali la sentenza o le specifiche autosufficienti deduzioni contenute nel ricorso o controricorso (Cass. 27 giugno 2006, n. 14710), diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell’esigenza per quest’ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (Cass. SU 15 maggio 2006, n. 11097);

3) nella specie, la controricorrente, nella memoria, deduce l’esistenza di giudicati esterni, i cui effetti si chiede vengano estesi anche tra le parti del presente giudizio, sulla base di una lettura estensiva dell’art. 2909 cod. civ.;

4) tale assunto non può essere accolto, in quanto, in linea generale, il giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone – a differenza di quanto qui riscontrabile – che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, oltre che di petitum e di causa petendi (giurisprudenza consolidata: vedi, per tutte, Cass. 31 ottobre 1970, n. 1979; Cass. 27 gennaio 2006 n. 1760; Cass. 3 agosto 2007, n. 17078);

5) d’altra parte, per quanto riguarda l’efficacia riflessa del giudicato rispetto ai terzi estranei al giudizio in cui si è formato, per consolidato e condiviso orientamento di questa Corte:

dal principio stabilito dall’art. 2909 cod. civ. – secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa – si evince, a contrario, che l’accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi. Il giudicato può, tuttavia, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, ma tali effetti riflessi sono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile nè che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico, nè che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa (vedi per tutte: Cass. SU 5 novembre 1996, n. 9631; Cass. 27 marzo 2007, n. 7523; Cass. 13 gennaio 2011, n. 691);

6) resta salva la possibilità dell’espressa previsione legislativa dell’indicata facoltà, come accade nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell’art. 1306 cod. civ. (Cass. 26 ottobre 1994, n. 8779; Cass. 27 maggio 2009, n. 12260; Cass. 13 gennaio 2011, n. 691);

7) conseguentemente, per potersi ipotizzare un’efficacia riflessa dei suddetti giudicati nell’attuale giudizio sarebbe necessario esaminare, in primo luogo, la questione della configurabilità dell’obbligo di comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, come obbligazione solidale attiva e/o indivisibile (di cui si è detto sub b), ma ciò non è possibile in quanto si tratta di questione del tutto nuova ed estranea al presente giudizio dedotta per la prima volta dalla controricorrente nella memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ. 2 – Sintesi dei motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato.

3.- Col primo motivo del ricorso principale, illustrato da quesiti di diritto, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione: a) della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20 in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 1 e al D.P.R. n. 218 del 2000; b) dell’art. 15 preleggi, in riferimento al rapporto tra il suddetto D.P.R. n. 218 del 2000 e la L. n. 223 del 1991, art. 1.

Sostiene, in particolare la ricorrente che – muovendo dal rilievo che l’intervento legislativo attuato mediante la L. n. 59 del 1997, art. 20 costituisce espressione della scelta operata dal legislatore stesso di procedere alla c.d. delegificazione delle materie sulle quali non esiste riserva di disciplina legale – non può dubitarsi che oggetto dell’intervento regolamentare e del conseguente effetto di delegificazione mediante abrogazione della preesistente disciplina legale sia anche il procedimento per la concessione della CIGS, in tutti i suoi momenti e atti coordinati e collegati in serie (fase preparatoria, introduttiva, di istruzione e di decisione).

Di talchè, così come nel vigore della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8, le Sezioni Unite civili di questa Corte, nella sentenza 11 maggio 2000, n. 302, hanno configurato la comunicazione di avvio della procedura, nonchè l’esame congiunto (all’epoca disciplinati dalle suindicate disposizioni) come momenti della serie coordinata e collegata di fasi, atti e adempimenti prodromici alla emanazione del provvedimento finale di concessione della CIGS, analogamente la Corte d’appello di Torino avrebbe dovuto ritenere che le nuove disposizioni introdotte dal D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 hanno regolamentato tanto la comunicazione di avvio quanto la fase di esame congiunto, così incidendo direttamente, abrogandolo, sul complessivo sistema procedimentale delineato dalla menzionata L. n. 164 del 1975 e dalla successiva L. n. 223 del 1991.

4.- Col secondo motivo, illustrato da quesito di diritto, si denuncia: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1 e ancora del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 in relazione alla nozione di ragioni ostative alla rotazione; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento all’Accordo di programma, allegato al fascicolo della prima fase e al presente ricorso, presentato dal Governo e sottoscritto dalla società nel dicembre 2002.

In particolare si sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha omesso di considerare che il tema della rotazione è stato affrontato nella sede normativamente corretta, ossia nell’ambito dell’esame congiunto di cui al D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, comma 5, tanto che, a seguito degli incontri intervenuti con le Organizzazioni sindacali e con la parte pubblica, l’azienda ha riconsiderato la propria iniziale indisponibilità alla rotazione.

Conseguentemente non poteva dubitarsi che la procedura fosse stata correttamente eseguita, mentre la Corte d’appello, muovendo dell’errata premessa che le esigenze ostative alla rotazione debbano avere carattere assoluto e immodificabile, ha ritenuto che esse siano state negate, desumendolo dalla successiva stipulazione di un accordo sindacale.

Si sottolinea, altresì, che la Corte territoriale ha ritenuto di escludere che tale questione abbia formato oggetto di esame congiunto senza compiere alcuna indagine istruttoria, sebbene richiesta dalla difesa, volta a dimostrare il contenuto del confronto e l’esplicitazione dei temi attinenti non solo ai criteri di scelta, ma anche all’impossibilità di procedere alla rotazione, anche alla luce del valore probatorio da attribuire al verbale del 5 dicembre 2002, ove è sancita la regolarità del confronto stesso.

La ricorrente rileva, inoltre, che la Corte torinese ha del tutto omesso di valutare e, quindi, di motivare in merito al contenuto del suddetto Accordo, nel quale si è dato atto della proposta, da parte della FIAT, di criteri di rotazione, sui quali però non si è trovato il consenso sindacale, sicchè si è poi pervenuti all’intesa del 18 marzo 2003, nella quale la società, modificando la propria linea iniziale si è dimostrata disponibile ad applicare la rotazione con le modalità gestionali definite con le 00.SS. mediante la intesa stessa.

5.- Con il terzo motivo, illustrato da quesiti di diritto, si denuncia: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e ancora del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 con riguardo al verbale del Ministero del Lavoro del 5 dicembre 2002; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento al suddetto verbale di esame congiunto del 5 dicembre 2002, redatto dal Ministero del Lavoro.

In particolare, la ricorrente sostiene che la Corte territoriale abbia fatto erronea applicazione sia dei principi legali in materia di ripartizione dell’onere della prova, sia del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 laddove erroneamente ha del tutto omesso di considerare il valore probatorio da attribuire al verbale del 5 dicembre 2002 – con il quale il Ministero del Lavoro ha certificato la regolarità della procedura svoltasi – ritenendo tale atto privo di ogni valenza legale e così trascurando del tutto che, trattandosi di un atto amministrativo, il relativo effetto certificativo non può essere messo in discussione dal giudice ordinario, che non può sindacare del vizio di eccesso di potere, ma solo della violazione di legge e dell’incompetenza.

6.- Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, e della L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4, 5 e 6, nonchè dell’art. 2697 cod. civ. e del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 in relazione al contenuto della lettera di apertura della procedura.

La ricorrente sostiene, in particolare, che, pur nell’ipotesi di applicabilità della disposizione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, non si sarebbe potuto dubitare della esaustività del contenuto delle comunicazioni di avvio della procedura di CIGS in oggetto.

La diversa conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale nasce, ad avviso della ricorrente, da una “rigoristica e fuorviante” lettura della suddetta disposizione e della L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4, 5 e 6,. Ciò in quanto la comunicazione aziendale del 31 ottobre 2002 non si è limitata ad individuare il solo criterio di scelta dei lavoratori da collocare in cassa integrazione fondato sulle “esigenze tecniche, organizzative e produttive”, ma ha previsto una sequenza di ulteriori indicatori – quali l’individuazione delle unità organizzative interessate dalle sospensioni, la specificazione delle singole attività o produzioni coinvolte, la suddivisione numerica tra impiegati e operai, la determinazione degli elementi in cui trovavano concretizzazione le dedotte esigenze tecnico, produttive ed organizzative, la rilevanza delle esigenze funzionali e professionali – dai quali era agevole desumere come i criteri indicati fossero dotati di sufficiente chiarezza e specificità, sia pure come linee guida dell’operazione selettiva.

Conseguentemente si è anche riscontrato il pieno rispetto dell’obbligo informativo dell’azienda, obbligo che nella fase iniziale non poteva essere troppo “stringente”, e la cui “concretezza” non poteva che essere vagliata solo nel momento del confronto sindacale.

7.- Col quinto motivo si denuncia: a) in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1375 cod. civ., nonchè violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione agli Accordi sindacali 18 marzo 2003-22 luglio 2003; b) in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 – in particolare: comma 8 – della L. n. 223 del 1991 e successive modificazioni; c) in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente, contraddittoria e/o omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si sottolinea come la Corte torinese abbia ritenuto irrilevanti i suindicati accordi sindacali, muovendo dall’assunto dell’impossibilità di accordi successivi alla sospensione in CIGS di sanare illegittimità procedurali già verificatesi.

Tale assunto, ad avviso della ricorrente, è invece smentito anche dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 8, che espressamente prende in considerazione l’evenienza di un accordo postumo.

Comunque, quanto meno a decorrere dal 18 marzo 2003, quando, per effetto del menzionato Accordo, i lavoratori effettivamente sospesi sono stati individuati in base a precisi e concordati criteri, la sospensione continuativa dovrebbe essere considerata legittima.

8.- Col sesto motivo, infine, si prospetta: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, e della L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4, 5 e 6, nonchè dell’art. 2697 cod. civ. e del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 in relazione alla posizione soggettiva del ricorrente; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento all’omessa motivazione sulla posizione soggettiva del lavoratore collocato in CIGS. Si rileva, al riguardo, che nella sentenza censurata la Corte torinese si è limitata ad una astratta valutazione della legittimità della procedura, senza esaminare la specifica posizione soggettiva dell’attuale controricorrente.

Invero, la Corte ha ritenuto che i criteri di scelta indicati dalla società fossero mere clausole di stile, inidonee a ricostruire il percorso aziendale che ha portato alla scelta del ricorrente, mentre i suddetti criteri, per quanto non particolarmente dettagliati e del tutto oggettivi, avrebbero imposto al giudice di svolgere l’attività istruttoria necessaria a verificare la conformità dei criteri individuati alla funzione dell’istituto con riguardo ai singoli lavoratori interessati.

9.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato la controricorrente deduce violazione del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, art. 2 assumendo che erroneamente la Corte d’appello di Torino ha escluso che una corretta interpretazione della indicata disposizione comporti l’obbligo, nell’ambito dell’esame congiunto, di formalizzare per iscritto la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalla norma, onde renderne possibile la verifica anche da parte dei lavoratori coinvolti nella vicenda, in ragione dei principi di trasparenza e verificabilità, cui sia la Corte costituzionale sia la Corte di cassazione hanno ritenuto di condizionare il potere del datore di lavoro di scelta dei lavoratori da sospendere in CIGS. In particolare, dovrebbe considerarsi obbligatoria, per l’imprenditore la comunicazione scritta, nel corso dell’esame congiunto, dei seguenti dati: a) il programma che l’impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione nonchè delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale; b) i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere; c) le modalità della rotazione tra lavoratori o le ragioni tecnico organizzative della mancata adozione dei meccanismi di rotazione.

Dovrebbe, altresì, considerarsi previsto l’obbligo dei funzionari pubblici presenti all’incontro di verbalizzare per iscritto il contenuto delle comunicazioni contemplate dalla norma.

3. – Esame dei motivi.

10.- Appare opportuno premettere una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento all’esame dei primi due motivi del ricorso principale, da trattare in un unico contesto, in ragione della loro intima connessione.

10.1.- La L. 23 luglio 1991, n. 223 – che ha introdotto una riforma organica dell’istituto della CIGS, ricollegandone la fruizione a particolari requisiti soggettivi dell’impresa e all’esistenza di uno stato di crisi aziendale, nonchè alla predisposizione da parte dell’imprenditore di precisi programmi, limitati nel tempo – prevede che, dopo l’accertamento dello stato di crisi e l’approvazione dei programmi di superamento della stessa, e per tutta la loro durata, all’esito di una articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale (artt. 1-2).

Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori da collocare in CIGS adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata.

I “criteri di individuazione dei lavoratori” e “le modalità della rotazione” sono oggetto di consultazione sindacale, in forza del dettato normativo, che impone la loro comunicazione alle 00.SS. e l’esame congiunto di cui alla L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5.

Qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione, deve indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (citata L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8).

Il Ministro del lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la mancata adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sociali sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo entro tre mesi dalla data della concessione del trattamento di integrazione, il Ministro stesso stabilisce l’adozione di meccanismi di rotazione sulla base delle proposte formulate dalle parti stesse (art. 1, comma 8, secondo periodo).

10.2.- Su tale assetto normativo è intervenuto il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, emanato a seguito della delega conferita dalla L. di semplificazione amministrativa 15 marzo 1997, n. 59, art. 20 che ha inserito il procedimento per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria regolato dalla L. n. 223 del 1991 tra quelli sottoposti a delegificazione mediante regolamento emesso ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2, (art. 20, comma 8, in relazione al n. 90 dell’allegato 1 alla stessa L. n. 59 del 1997).

Il D.P.R. n. 218 del 2000, all’art. 2, regolamenta l’esame congiunto della situazione aziendale e testualmente prevede che:

®1. L’imprenditore che intende richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale, direttamente o tramite l’associazione imprenditoriale cui aderisca o conferisca mandato, ne da tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.

2. Entro tre giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 è presentata, dall’imprenditore o dagli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al medesimo comma, domanda di esame congiunto della situazione aziendale.

3. La richiesta di esame congiunto è presentata:

a) al competente ufficio individuato dalla regione nel cui territorio sono ubicate le unità aziendali interessate dall’intervento straordinario di integrazione salariale, qualora l’intervento riguardi unità aziendali ubicate in una sola regione;

b) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale dei rapporti di lavoro, qualora l’intervento riguardi unità aziendali ubicate in più regioni. In tal caso, l’ufficio richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.

4. Agli incontri per l’esame congiunto della situazione aziendale in sede regionale partecipano anche funzionari della direzione provinciale del lavoro o della direzione regionale del lavoro, a seconda che l’intervento di integrazione salariale straordinaria riguardi unità produttive ubicate in una sola provincia o in più province della medesima regione.

5. Costituisce oggetto dell’esame congiunto il programma che l’impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonchè delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L’impresa è tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.

6. L’intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i venticinque giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a dieci per le aziende fino a cinquanta dipendenti”.

10.3.- Dalla sovrapposizione delle diverse fonti normative ha origine il problema del coordinamento della disciplina della fase di avvio della procedura di ammissione alla CIGS, oggetto principale del ricorso in esame.

I rapporti tra le due suddette fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la disciplina del D.P.R. n. 218 del 2000 non abroga la L. n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione fissati dall’art. 1 di quest’ultimo testo. Il d.P.R. n. 218 non incide, infatti, sulle prescrizioni del combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, – riguardanti l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare alle Organizzazioni sindacali l’avvio della procedura per l’integrazione salariale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità di rotazione – atteso che la disciplina da esso prevista attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di concessione della integrazione salariale (vedi per tutte: Cass. 28 novembre 2008 n. 28464; Cass. 9 giugno 2009, n. 13240; Cass. 1 luglio 2009, n. 15393).

Gli argomenti addotti a sostegno di questa impostazione, secondo cui il D.P.R. n. 218 cit. persegue lo scopo di semplificare il procedimento amministrativo che consente l’autorizzazione della CIGS, e non quello di alterare il complesso di garanzie assicurato dalla L. n. 223 del 1991 a tutela dei singoli lavoratori e delle Organizzazioni sindacali, sono di ordine sistematico e di ordine testuale.

Sul piano sistematico, deve osservarsi che mentre gli organi pubblici (CIPI, Ministero del lavoro) partecipano all’accertamento della crisi ed emanano i conseguenti provvedimenti amministrativi, spetta ai soggetti privati (datori di lavoro e Organizzazioni sindacali) gestire la crisi aziendale, secondo la disciplina della L. n. 223 del 1991, che svolge una funzione garantistica tanto delle posizioni di diritto soggettivo riconosciute ai lavoratori quanto delle prerogative istituzionali delle organizzazioni sindacali. Esiste, dunque, una chiara distinzione tra procedimento amministrativo volto all’emissione del provvedimento concessorio e la gestione della cassa integrazione ad opera di soggetti che agiscono in regime privatistico, di cui costituiscono momenti significativi la comunicazione dei criteri di scelta e l’individuazione delle modalità di applicazione dei relativi criteri. Ciò trova ulteriore conferma nella giurisprudenza di legittimità in materia di integrazione salariale, per la quale le posizioni di diritto soggettivo dei privati nascenti dal provvedimento di ammissione dell’impresa alla cassa integrazione degradano ad interesse legittimo ove intervengano atti amministrativi di annullamento o di revoca del provvedimento (Cass. SU 11 gennaio 2007, n. 310; Cass. 27 gennaio 2006, n. 1732), mentre all’interesse legittimo si sostituisce, per effetto del provvedimento di ammissione, la piena posizione di diritto nel rapporto tra l’imprenditore (o i lavoratori) e l’INPS (Cass. S.U. 10 agosto 2005, n. 16780).

Quanto ai riferimenti di carattere testuale, si rileva che nello stesso D.P.R. n. 218 la semplificazione è riferita a singoli momenti del procedimento amministrativo, quali gli atti iniziali (“la domanda di intervento straordinario”, art. 3), gli accertamenti ispettivi (art. 4), i termini di conclusione del procedimento (art. 8), la validità ed efficacia del provvedimento (art. 9), e mai al complesso delle garanzie apprestato dalla L. n. 223. Inoltre, si rimarca che tra le disposizioni esplicitamente abrogate dal D.P.R. n. 218, art. 13 non è inclusa alcuna disposizione della L. n. 223.

11.- In conclusione, dunque, deve ribadirsi – con la già richiamata sentenza n. 28464 del 2008 e le altre che ad essa hanno fatto riferimento – che per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, prescrive che il datore di lavoro comunichi alle Organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in base a quanto previsto dalla L. n. 164 del 1975. Tale disposizione tutela, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle Organizzazioni sindacali, e ciò anche dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, atteso che la disciplina introdotta da tale decreto non incide con effetto abrogativo o modificativo sulle suddette disposizioni legislative, ma è volta unicamente a regolamentare diversamente il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione dell’integrazione salariale.

Ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta per quel che riguarda gli obblighi di rilevanza collettiva del datore di lavoro (L. n. 223, art. 1, comma 7 – 8), precisando, altresì, che la normativa regolamentare non ha spostato l’informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione del datore di lavoro di avvio della procedura a quello, immediatamente successivo, dell’esame congiunto, in quanto, altrimenti, il contenuto della norma del D.P.R. n. 218, art. 2 resterebbe estraneo all’esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l’alleggerimento degli oneri del datore di lavoro con la compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato (Cass. 9 giugno 2009, n. 13240; Cass. 1 luglio 2009, n. 15393 cit, entrambe emanate a conclusione del procedimento per condotta antisindacale promosso dalle OO.SS. nei confronti di FIAT con riferimento alla procedura di CIGS in esame).

Sulla base delle suddette considerazioni, nonchè dei richiamati e condivisi orientamenti di questa Corte, può ritenersi corretto l’assunto del giudice di merito secondo cui – pur dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000 – la comunicazione che il datore di lavoro è tenuto a dare, ai sensi della L. n. 164 del 1975, art. 5 alle rappresentanze sindacali aziendali deve contenere l’indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione, i quali solo successivamente dovranno costituire oggetto del prescritto esame congiunto.

Il primo ed il secondo motivo vanno, pertanto, rigettati.

12.- A tale rigetto consegue l’assorbimento del terzo e del quinto motivo, con i quali, sostanzialmente, si contesta la mancata valutazione sia del contenuto dell’Accordo di programma presentato dal Governo e sottoscritto dalla società nel dicembre 2002 sia del valore probatorio del verbale di esame congiunto del 5 dicembre 2002 redatto dal Ministero del Lavoro e degli Accordi sindacali 18 marzo 2003-22 luglio 2003.

E, infatti, evidente che, muovendo dalla esatta premessa della necessaria predeterminazione dei criteri di individuazione e delle modalità della rotazione, ai suddetti documenti – ad avviso della ricorrente, utili per dimostrare l’avvenuta determinazione dei suddetti elementi in un momento successivo (cioè in sede di esame congiunto) – la Corte d’appello di Torino non poteva, giustamente, attribuire alcun valore probatorio nel presente giudizio.

13.- Infondato è anche il quarto motivo, formulato a contestazione della ritenuta insufficienza dei criteri di scelta fissati nella comunicazione del 31 ottobre 2002 di avvio della procedura.

Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, benchè la L. n. 223, art. 1, comma 7, stabilisca che la comunicazione debba avere ad oggetto i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, tali criteri debbono essere connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla idoneità …. ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri. Inoltre, il suddetto requisito non individua una specie nell’ambito del genere criterio di scelta, ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione, infatti un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo nella scelta, non un criterio di scelta (vedi, per tutte, Cass. 1 luglio 2009, n. 15393 cit, che richiama Cass. 23 aprile 2004, n. 7720, e fa chiaro riferimento a Cass. S.U. n. 302 del 2000, cit.; Cass. 10 maggio 2010, n. 11254).

La Corte d’appello di Torino non ha, nella specie, riscontrato la suddetta specificità, visto che la comunicazione in oggetto è stata considerata come una mera clausola di stile, inidonea a dare conto del percorso aziendale che ha portato all’individuazione dei singoli lavoratori da sospendere.

Trattasi di valutazione di merito che, essendo congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità.

14.- Infondato è anche il sesto ed ultimo motivo, con cui si sostiene che la Corte d’appello, anche in presenza di violazioni procedurali di carattere formale, avrebbe comunque dovuto valutare nel merito se la scelta di collocare in CIGS l’attuale controricorrente fosse coerente con i criteri indicati nella comunicazione iniziale.

Infatti, dall’accertata inidoneità dei criteri indicati deriva la superfluità di ogni indagine sul punto.

4. – Conclusioni.

15.- In sintesi, si deve precisare che la Corte d’appello di Torino si è attenuta ad una lettura della normativa basata sul principio consolidato (dopo l’intervento di Cass. S.U. 11 maggio 2000, n. 302 cit.) secondo cui, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di comunicare alle OO.SS., ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente anche diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, e tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata (nello stesso senso, cfr. anche: Cass. 31 gennaio 2011, n. 2155, n. 2156, n. 2157, n. 2158; Cass. 1 febbraio 2011, n. 2357;

Cass. 3 febbraio 2011, n. 2601, n. 2602, n. 2603, n. 2604, n. 2605, n. 2606, n. 2610, n. 2611, n. 2612; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3373 e, da ultimo, Cass. 24 febbraio 2011, n. 4517, tutte relative a giudizi analoghi all’attuale).

16.- Il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato. Tale rigetto comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e debbono essere distratte in favore del difensore sottoscrittore del controricorso, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 35,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore dell’avv. COSSU Bruno.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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