Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12056 del 13/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12056
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29850/2014 proposto da:
M.C., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza
Cavour presso la Cassazione rappresentato e difeso dall’Avvocato
SEBASTIANO FICARA giusta procura speciale in calce del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Direttore della Direzione Entrate, in proprio e quale mandatario
della “Società di cartolarizzazione dei crediti INPS – SCCI SPA”,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, SCIPLINO ESTER ADA,
GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO giusta procura in
calce al ricorso notificato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1475/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il
05/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI;
udito l’Avvocato Sebastiano Ficara difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Giuseppe Matano difensore del resistente che si
riporta al controricorso.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
M.C. impugna con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo la sentenza della CTR della Sicilia meglio indicata in epigrafe che, nel disporre la revocazione di altra sentenza resa dalla CTR, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo relativo a pretesa fiscale superiore a Lire 5.000.000 proposto dal contribuente in quanto sfornito di difensore. Nessuna difesa hanno depositato le parti intimate.
Il motivo di ricorso proposto dal contribuente, correlato alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5 è fondato, non avendo la CTR fatto applicazione del principio reso da questa Corte secondo il quale nel caso in cui il contribuente abbia proposto personalmente il ricorso con riguardo a controversia tributaria di valore superiore ad Euro 2.582,28, il giudice tributario, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 5, deve ordinare al ricorrente di munirsi della necessaria assistenza tecnica, così assicurando l’effettività del diritto di difesa ed evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità della domanda – cfr. Cass. n. 23315/2013; Cass. n. 3266/2012; Cass. n. 15029/14.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia – sez. Siracusa – affinchè si uniformi al superiore principio e disponga altresì sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia sez. Siracusa anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016