Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12055 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17182-2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA

MAESTRI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA SEZIONE DISTACCATA DI

FORLI’ CESENA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa Vella

Paola.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino bangladese S.S. contro il provvedimento di diniego della protezione internazionale, sussidiaria o umanitaria;

2. avverso il decreto il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione, mentre il Ministero intimato non ha svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6 e art. 19, comma 1, nonchè della Convenzione di Ginevra del 1951, art. 33, tenendo conto che il ricorrente è transitato in Libia.

4.1. La censura, nella sua estrema genericità, è infondata, avendo questa Corte più volte osservato che il fatto che in un paese di transito (nella specie, la Libia) si sia consumata una violazione dei diritti umani, non comporta di per sè l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria, essendo a tal fine necessario accertare che lo straniero venga ad essere perciò privato della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, per effetto del rimpatrio nel Paese di origine, di cui cioè si abbia la cittadinanza (Cass. 4455/2018), non già di un Paese terzo (cfr. Cass. 2861/2018, 13858/2018, 29875/2018); semmai, le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, ove potenzialmente idonee – quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità – ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona, possono legittimare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018), sempre in presenza di specifiche e concrete condizioni, da allegare e valutare caso per caso (Cass. 13096/2019).

5. Con il secondo mezzo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo in riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, avuto riguardo alla condizione di insicurezza del Bangladesh e al fatto che, rientrandovi, il ricorrente non disporrebbe di “autonome fonti di sostentamento”, mentre in Italia avrebbe “iniziato un serio percorso di integrazione sociale e lavorativa”.

5.1. La censura è inammissibile poichè, a fronte di un congruo esame delle circostanze allegate e dell’acquisizione di fonti attendibili e aggiornate per scrutinare le “COI” (Country of origin information), non rispetta i canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile ratione temporis), che rende l’apparato argomentativo sindacabile in sede di legittimità solo entro precisi limiti (ex plurimis Cass. 17247/2006, 18587/2014), qui non rispettati, essendo onere del ricorrente indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; ex plurimis Cass. 27415/2018).

5.2. La doglianza finisce dunque per prospettare un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però, in quanto tipica della valutazione del giudice di merito, è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 24155/2017, 22707/2017, 6587/2017, 2016), traducendosi perciò in una richiesta di rivisitazione del merito, inammissibile in questa sede (Cass. 7192/2020, 6939/2020, 27072/2019, 29404/2017, 9547/2017, 16056/2016; cfr. Cass. Sez. U, 34476/2019).

6. Nulla sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato.

7. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, 23535/2019).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 22 giugno 2020

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