Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12055 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16959/2008 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRISTOFORO

COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato CARUSO RENATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DROGHEO Aldo, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GROTTAFERRATA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 41, presso lo studio

dell’avvocato PIERI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato

COVIELLO Giovambattista, giusta mandato speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 229/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 12/12/07, depositata il 16/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/04/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; “La CTR del Lazio ha accolto l’appello del Comune di Grottaferrata nei confronti di D.A.. Ha ritenuto in motivazione che la virtuale edificabilità del terreno lo rendeva soggetto all’ICI. Propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi il D., il Comune si è costituito con controricorso;

Con i quattro motivi il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali.

Il ricorso sembra inammissibile in relazione a tutti motivi per la mancanza del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla L. n. 40 del 2006, applicabile alla fattispecie essendo la sentenza impugnata pubblicata dopo il primo marzo 2006.

Insegnano le SS.UU. con sentenza n. 7258 del 2007 che: E’ inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata;

che in ordine alle spese debba seguirsi il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro quattrocento, oltre Euro 100,00 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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