Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12055 del 16/05/2017

Cassazione civile, sez. I, 16/05/2017, (ud. 21/02/2017, dep.16/05/2017),  n. 12055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANIELLO Roberto – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6001/2011 proposto da:

Adonis S.r.l. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giosuè Borsi n. 4,

presso l’avvocato Scafarelli Federica, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Mazzeo Luca, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento n. (OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione (c.f./p.i. (OMISSIS)),

in persona del curatore avv. F.A., elettivamente

domiciliato in Roma, Via dei Gracchi n. 278, presso l’avvocato

Rasile Loredana, che lo rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4711/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2017 dal Cons. Dott. SCALDAFERRI ANDREA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI

Anna Maria, che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. ADONIS s.r.l. ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello da essa proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 10 agosto 2005 di revocatoria L. Fall., ex art. 67, di pagamenti eseguiti dalla fallita (OMISSIS) s.p.a. in favore della società ricorrente e di conseguente condanna di quest’ultima alla restituzione in favore del Fallimento della somma di Euro 70.611,94 oltre interessi legali e spese.

Il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. ha notificato controricorso.

2. Nelle more, il difensore della società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio per intervenuto accordo con la controparte, notificato al Curatore del Fallimento (OMISSIS) personalmente, risultando il difensore della procedura nel frattempo cancellato dall’Albo avvocati.

3. La dichiarazione di rinuncia è inefficace, in quanto sottoscritta non dal legale rappresentante della Adonis s.r.l., bensì dai suoi soli difensori che non risultano muniti di mandato speciale a tale effetto (art. 390 c.p.c., comma 2).

4. Peraltro, dalla stessa dichiarazione notificata al Curatore risulta che il Fallimento della (OMISSIS) s.p.a. è stato chiuso nel gennaio 2015. Ne deriva che, configurandosi la pendenza della procedura concorsuale come condizione di proseguibilità dell’azione revocatoria fallimentare – in quanto la declaratoria, cui essa è diretta, di inefficacia relativa dell’atto impugnato ha come termini soggettivi da un lato le parti dell’atto e dall’altro i creditori concorsuali costituiti in massa, con la chiusura della procedura viene meno anche l’interesse ad ottenere la revocatoria, oltre che la relativa legittimazione del Curatore (cfr. ex multis Cass. n. 17709/2014; n. 9386/2011; n. 19443/2005).

Tale sopravvenuta carenza di interesse impone dunque la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio, in considerazione delle ragioni della decisione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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