Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12054 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

e sul ricorso 5354-2007 proposto da:

M.A.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CERANA NICO, giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 20668/2006 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 27/11/2006 R.G.N. 203040/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 27.11.2006 il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta dal Ministero dell’Interno per l’annullamento della decisione del Collegio arbitrale di disciplina per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dell’8.2.200 che aveva dichiarato l’illegittimità della sanzione disciplinare della multa comminata nei confronti del dipendente M.A..

Osservava il giudice adito, avanti al quale la causa era stata riassunta a seguito di dichiarazione di incompetenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma, che correttamente il Collegio arbitrale aveva annullato per vizio procedurale il provvedimento disciplinare, atteso che i fatti addebitati erano stati contestati oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 37, comma del contratto collettivo di comparto.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Ministero dell’Interno. Resiste con controricorso e ricorso incidentale M.A.. Il Collegio ha autorizzato la stesura di motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo il Ministero ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 37, comma 2 del CCNL Comparto Aziende Statali del 5.4.1996 ed, al riguardo, osserva che al termine previsto dalla disposizione contrattuale non poteva riconoscersi carattere perentorio e che, comunque, l’Amministrazione aveva agito tempestivamente, per aver trasmesso, entro il termine previsto, la notizia dell’illecito all’ufficio del personale.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale l’intimato, denunciando violazione di norme di diritto, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 in relazione all’art. 50 c.p.c., prospetta che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità della riassunzione, non trovando il principio della translatio iudicii applicazione in caso di incompetenza per grado.

Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 412 quater c.p.c., osserva che il Tribunale aveva omesso ,altresì, di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione del lodo, pur trattandosi di lodo irrituale, la cui decisione era suscettibile di impugnazione solo per motivi inerenti alla sua validità.

3. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

4. Il ricorso principale è inammissibile per mancata osservanza dell’art. 366 bis c.p.c.. Deve, infatti, ribadirsi, in conformità all’insegnamento di questa Suprema Corte, che il principio di diritto che la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità deve consistere in una chiara sintesi logico – giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali che dalla risposta negativa o affermativa che ad essa si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile non solo il ricorso nel quale il quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto all’illustrazione dei motivi di impugnazione (cfr. ad es. SU n. 20360/2007; Cass. n. 14385/2007), ovvero ove non vi sia corrispondenza (o vi sia solo parziale corrispondenza) fra quesito e motivo, sicchè il primo non sia esaustivamente riferibile alla questione controversa posta col motivo di impugnazione, rappresentandone la sintesi logico – giuridica.

Il quesito posto dal Ministero ricorrente non risulta conforme ai canoni interpretativi indicati, in quanto non rispecchia il complesso delle censure avanzate col ricorso, ed in particolare non giustifica l’affermata tempestività della contestazione, alla luce della pretesa natura non recettizia di tale atto.

5. Per quanto attiene, poi, ad entrambi i motivi del ricorso incidentale, gli stessi devono ritenersi inammissibili, per carenza di interesse all’impugnazione.

Deve, infatti, ribadirsi, in conformità all’insegnamento di questa Suprema Corte, che va qualificato come inammissibile il ricorso incidentale con il quale la parte vittoriosa sollevi, come nella specie, questioni che il giudice di appello non abbia deciso in senso ad essa sfavorevole in quanto non esaminate o ritenute assorbite, giacchè tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte in sede di rinvio; quindi, in merito a tali questioni manca la soccombenza, che costituisce il presupposto dell’impugnazione (cfr. da ultimo Cass. n. 13882/ 2010;

Cass. n. 4787/2007; Cass. n. 22501/2006).

6. Entrambi i ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili.

Spese compensate, stante la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili, compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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