Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12054 del 22/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12054
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17155-2019 proposto da:
K.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA
MAESTRI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA SEZIONE DI FORLI’ CESENA;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il
23/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa Vella
Paola.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino pakistano K.S. contro il provvedimento di diniego della protezione internazionale, sussidiaria o umanitaria;
2. avverso il decreto il ricorrente ha proposto un motivo di ricorso per cassazione, mentre il Ministero intimato non ha svolto difese;
3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. Il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 8, 14 – D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 – D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19 – artt. 2,10 Cost. – artt. 13,14 Dichiarazione Universale dei diritti Umani”, contestando: la mancata considerazione del “rischio per il ricorrente di patire persecuzioni s causa delle sue convinzioni personali”, avendo “lasciato il Pakistan a causa delle attività illecite e violente che era costretto a svolgere pur di ottenere la collaborazione del partito MQM”; l’erronea valutazione di non credibilità del proprio racconto (“benchè sia effettivamente presente una discrepanza fra le due dichiarazioni”; l’esclusione da parte del tribunale del proprio dovere di cooperazione istruttoria; la mancata considerazione dei report che, “sebbene mostrino miglioramenti, non si esprimono nel senso di una totale rimozione degli episodi di violenza” in Karachi, “la parte del Sindh più soggetta a violenza settaria, etnica e politica”; il valore aggiunto del fatto di aver stipulato a febbraio 2019 “un contratto di lavoro a tempo indeterminato”.
5. Premesso che il tribunale ha effettuato l’audizione personale del ricorrente, ha valutato tutte le circostanze da egli allegate e ha acquisito plurime fonti attendibili e aggiornate per scrutinare le “COI” (Country of origin information), l’articolata censura cumulativa risulta inammissibile poichè, sebbene formulata come violazione di legge, a ben vedere non deduce un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge, bensì un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, che è sottratta al sindacato di legittimità, se non sotto il profilo motivazionale, qui non allegato (Cass. 24155/2017, 22707/2017, 6587/2017, 2016), ponendosi quindi al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato e di fatto traducendosi in una richiesta di rivisitazione del merito, inammissibile in questa sede (Cass. 7192/2020, 6939/2020, 27072/2019, 29404/2017, 9547/2017, 16056/2016); di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito come sia “inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019).
6. Nulla sulle spese. Sussistono invece i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, 23535/2019).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.
Depositato in cancelleria il 22 giugno 2020