Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12054 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16010/2008 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEL FERRO E DELLO SPARVIERO DI

TREBISACCE, in persona del suo Presidente, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA LIMA 48, presso lo studio dell’avvocato LANZILLOTTA

EMILIA, rappresentato e difeso dall’avvocato MICELI Paolo, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimato –

sul ricorso 19688/2008 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

155, presso lo studio dell’avvocato LAURA PATERNOSTRO, rappresentato

e difeso dall’avvocato PISTOCCHIO MARIA RITA, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEL FERRO E DELLO SPARVIERO DI

TREBISACCE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 250/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO del 14/03/07, depositata il 14/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/04/2010 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Calabria ha rigettato l’appello del Consorzio di Bonifica Ferro Sparviero di Trebisacce nei confronti di C.P.. Ha motivato la decisione rilevando che non era stato provato il beneficio diretto al fondo.

Ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi il Consorzio, si è costituito con controricorso la contribuente ed ha proposto ricorso per incidentale con un motivo.

Con l’unico motivo ricorso incidentale la P. lamenta l’inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento.

Il motivo è infondato perchè con la proposizione del ricorso introduttivo si è sanato ogni vizio della notificazione dell’atto impugnato ex art. 156 c.p.c., comma 3.

Con i tre motivi del ricorso principale il Consorzio lamenta la mancata dichiarazione dell’inammissibilità dell’appello per mancanza di motivi specifici, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per mancata valutazione della copiosa documentazione esibita dal Consorzio, il vizio di illogica motivazione per avere escluso la sussistenza del beneficio diretto provato dai documenti di cui al motivo precedente. Precede ogni altro rilievo l’improcedibilità dei motivi per non avere il ricorrente depositato gli atti sui quali si fondano i motivi, il ricorso in appello e i documenti di cui al secondo e terzo motivo, insieme al ricorso per cassazione in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite, che la contribuente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, riuniti i ricorsi, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza dei ricorsi e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.

In ordine alle spese l’esito dei contrapposti ricorsi è motivo di compensazione dei esse.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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