Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12054 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 16/05/2017, (ud. 20/12/2016, dep.16/05/2017),  n. 12054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6332/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

EUGENIO SARAI, RAFFAELLA VALTULINA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R. e FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 50/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 13/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato A. CAPARELLO, con delega, che si

riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Su ricorso di C.R. il Tribunale di Bergamo ha dichiarato il fallimento di (OMISSIS) Srl.

2. – La società ha proposto reclamo che la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 18 febbraio 2015, ha respinto.

Ha in particolare ritenuto la Corte territoriale:

-) che doveva ritenersi comprovato il credito del creditore istante;

-) che la società aveva ulteriori debiti ingenti, ivi compreso un debito di Euro 451.000 nei confronti dell’amministratore della società, che era stato oggetto di cessione a terzi;

-) che doveva pertanto ritenersi sussistente lo stato di insolvenza;

-) che, per i fini della contestata sussistenza dei presupposti di fallibilità, non poteva tenersi conto dei bilanci 2011-2013, non risultando essi approvati dall’assemblea nè essendo stati regolarmente depositati.

3. – (OMISSIS) Srl ha proposto ricorso per cassazione per due motivi.

Gli intimati, C.R. e Fallimento (OMISSIS) Srl non hanno spiegato attività.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene due motivi.

2.1. – Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per vizio di motivazione in relazione alla L. Fall., artt. 1, 5 e 15.

Sostiene in particolare la società ricorrente che la Corte d’appello aveva considerato un debito di Euro 451.000 che non esisteva e che, in ogni caso, era stato paradossalmente considerato, trattandosi di debito nei confronti dell’amministratore della società, debito che per di più non era stato oggetto di insinuazione.

2.2. – Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione di legge in relazione alla L. Fall., artt. 1, 5 e 15.

Secondo la ricorrente la Corte d’appello avrebbe errato a non tenere conto dei bilanci 2011-2013, che sarebbero stati regolarmente approvati dall’assemblea, sebbene non iscritti. Difatti la società non aveva operato, sicchè la situazione risultante dai bilanci era sovrapponibile a quella del bilancio 2010, da cui emergeva la situazione di una società non assoggettabile al fallimento.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Il primo motivo è inammissibile.

Si tratta di sentenza pronunciata nella vigenza dell’attuale testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sicchè la motivazione eccedente la soglia del minimo costituzionale (Cass. S.U., n. 8053/2014), quale quella addotta dalla Corte territoriale, è insindacabile.

D’altro canto il ricorso non chiarisce affatto quali sarebbero gli elementi da cui desumere l’insussistenza del debito di Euro 451.000, e non tiene in alcuna considerazione l’essenziale osservazione della Corte d’appello, secondo cui il credito dell’amministratore nei confronti della società era stato oggetto di comprovata cessione in favore di terzi.

2.2. – Anche il secondo motivo è inammissibile.

La ricorrente ha fondato la doglianza sull’asserzione che i bilanci 2011-2013 sarebbero stati approvati dall’assemblea, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, ma non ha indicato gli elementi che comproverebbero tale affermazione.

Ha inoltre sostenuto che, non avendo la società operato dal 2009, la situazione sarebbe rimasta quella risultante dal bilancio 2010, regolarmente depositato. Ma non ha neppure provato a spiegare quale con esattezza fosse il contenuto del bilancio 2010, nei dei bilanci successivi.

Sicchè il motivo è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza oltre che per la sua totale genericità.

3. – Nulla per le spese non avendo gli intimati spiegato difese.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 magio 2017

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