Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12054 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. III, 06/05/2021, (ud. 21/12/2020, dep. 06/05/2021), n.12054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34308-2018 proposto da:

D.S.P., in proprio e n. q. di erede di D.F.A.;

A.N., A.E.M., in proprio e n. q. di

eredi di D.G.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

SAN SABA 7, presso lo studio dell’avvocato SERGIO MAGLIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GENNARO LETTIERI;

– ricorrenti –

contro

AERO CLUB di L’AQUILA, elettivamente domiciliato in ROMA via del

TEMPIO di GIOVE n. 1, presso lo studio dell’avvocato Angelo Maleddu,

rappresentato e difeso dall’avvocato FAUSTO CORTI;

– controricorrente –

nonchè contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1270/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 61/2012, condannava in solido l’Aero Club di L’Aquila e Assicurazioni Generali s.p.a., che assicurava la responsabilità civile dell’ente di volo, al risarcimento del danno in favore degli eredi di D.S.A. e di A.L., rispettivamente pilota e passeggero, deceduti in seguito a sinistro determinato dalla rottura della semiala destra del velivolo, in esercizio presso l’Aeroclub di cui il D.S. era socio e che questi aveva utilizzato per effettuare un volo turistico.

La Corte d’appello di L’Aquila, adita con impugnazione principale della società assicurativa e con impugnazione incidentale dell’Aeroclub, con sentenza in data 27.6.2018 n. 1270, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato le domande risarcitorie degli eredi di passeggero e pilota, osservando che le norme del Codice della navigazione, applicate dal primo Giudice, fondavano una responsabilità indiretta dell’esercente per fatti imputabili all’equipaggio (ed al comandante) che dovevano tuttavia rivestire, in base ai principi generali, carattere di illiceità, mentre, nella specie, condotte illecite dell’equipaggio erano rimaste escluse dalla istruttoria; quanto al passeggero, veniva in rilievo l’applicazione della norma speciale di cui all’art. 414 c.n. che disciplinava il trasporto amichevole, richiedendosi la prova della colpa grave o del dolo “del vettore, suoi dipendenti o preposti”, nella specie non assolta dagli eredi, non essendo conosciuto nè conoscibile il vizio strutturale occulto di un velivolo che aveva effettuato appena la metà delle ore di volo previste per essere sottoposto alla prima revisione, circostanze queste che integravano l’esimente del fortuito prevista dall’art. 2051 c.c., norma comunque inapplicabile anch’essa alla fattispecie regolata in via esclusiva dall’art. 414 c.n..

La sentenza di appello, notificata in data 20.9.2018, è stata impugnata per cassazione, con ricorso affidato a due motivi, da A.N. e A.E.M. – in proprio ed anche n. q. eredi di D.G.A. -, nonchè da P.A.Y.V., tutti eredi di A.L.; ed inoltre da P.D.S.A. – in proprio ed anche n. q. di erede di D.F. – in proprio e quale erede di D.S.A..

Resiste con controricorso AERO Club di L’Aquila, mentre non ha svolto difese Assicurazioni Generali s.p.a. cui il ricorso è stato notificato in data 19.11.2018 presso il procuratore domiciliatario.

Diritto

OSSERVA

Va dichiarata la estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.

I ricorrenti hanno depositato in data 21.12.2020 presso la Cancelleria della Corte atto di rinuncia al ricorso, con integrale compensazione delle spese di lite, sottoscritto dalle parti personalmente e dai loro difensori, regolarmente notificato in via telematica in data 31.5.2019 alla parte resistente Aero Club di L’Aquila presso l’indirizzo PEC del difensore, nonchè alla parte intimata Assicurazioni Generali s.p.a. presso il difensore in grado di appello.

La parte resistente Aero Club di L’Aquila ha depositato, in pari data, presso la Cancelleria della Corte, “dichiarazione di accettazione di rinuncia al ricorso” sottoscritta dal proprio difensore, avv. Fausto Corti, a ciò abilitato giusta procura speciale in calce al controricorso, e notificata a mezzo posta, in data 27.6.2019, ai ricorrenti presso il difensore domiciliatario, nonchè anche dichiarazione di accettazione della rinuncia al ricorso della parte intimata Generali Italia s.p.a. (già Assicurazioni Generali s.p.a.) notificata ai ricorrenti in data 21.6.2019, agli effetti dell’art. 391 c.p.c., comma 4.

La rinuncia al giudizio non integra alcuno dei tassativi presupposti di legge per il versamento della somma prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Corte Cass. sez. 6-3 ordinanza n. 19560 del 30/09/2015; id. 6-1 ordinanza n. 23175 del 12/11/2015).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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