Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12053 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Bartolomeo

Bartolomei n. 23, presso lo studio dell’Avv. Brunco Diego che lo

rappresenta e difende assieme agli Avv. De Rosi Piero ed Eleonora

Mauceri, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ATENA SERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Granisci n. 14,

presso l’Avv. Hernandez Federico, rappresentata e difesa dagli Avv.

SAFFIOTTI Massimo Goffredo e Maria Tiziana Saffiotti, per procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 602/2006 della Corte d’appello di Milano,

depositata in data 28.07.2006; R.G. 342/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 12.04.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Dinacci per delega dell’Avv. Goffredo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAETA Pietro.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Milano V.C., dipendente di Atena Servizi s.p.a., chiedeva di essere reintegrato nelle mansioni dalle quali assumeva di essere indebitamente spostato, con risarcimento dei danni derivati dall’illegittimo comportamento del datore di lavoro.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dal V., la Corte di appello di Milano con sentenza pubblicata il 28.7.06 rigettava l’impugnazione, rilevando che tanto sul piano qualitativo che su quello quantitativo le nuove mansioni non erano peggiorative, avendo un contenuto professionale non inferiore al precedente e richiedendo esse un impegno comunque coerente con la fase di ristrutturazione aziendale in atto. Escludeva, altresì, la Corte l’esistenza di comportamenti vessatori da parte dei vertici aziendali.

3.- Proponeva ricorso per cassazione il V. deducendo: 1) violazione dell’art. 2103 c.c. e carenza di motivazione in punto di valutazione delle mansioni, con il quesito: se l’obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni contrattualmente stabilite sia applicabile al datore di lavoro ai sensi dell’art. 2103 c.c. e se, nella specie, il giudice di merito abbia violato l’articolo in questione; 2) violazione degli artt. 2043 e 2087 c.c. nonchè carenza di motivazione, lamentando l’erroneità delle valutazioni effettuate dal giudice per escludere l’intento persecutorio e l’esistenza del conseguente danno; 3) carenza di motivazione e violazione degli artt. 210 e 421 c.p.c. a proposito della mancata ammissione delle istanze istruttorie, con il quesito: se il giudice di merito ha l’obbligo di esaminare tutti i motivi di appello proposti e di motivare in ordine al loro rigetto, nonchè di esaminare le istanze istruttorie formulate e di motivare la non ammissione.

Si difendeva con controricorso Atena Servizi.

4.- Il Consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositava relazione che, assieme al decreto di fissazione dell’adunanza della camera di consiglio, era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

Atena Servizi s.r.l. ha depositato memoria.

5.- Il primo motivo è inammissibile in quanto il quesito formulati ai sensi dell’art. 366 bis, si limita a chiedere l’affermazione di generici principi di diritto, nel concreto non calati nella contestazione delle violazioni mosse alla pronunzia impugnata, mentre invece la norma postula “l’enunciazione ad opera del ricorrente di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e perciò tale da implicare un ribaltamento della decisione del giudice a quo” (Cass. 22.6.07 n. 14682). Tale giurisprudenza ritiene inammissibile il motivo che si concluda con un quesito meramente ripetitivo del contenuto della norma applicata dal giudice di merito; a maggior ragione è inammissibile il motivo che riduca il quesito alla richiesta di affermazione di un generico principio che non entri, però, nella reale contestazione mossa alla sentenza impugnata.

6.- Sotto diverso profilo è inammissibile anche il secondo motivo, in quanto diretto a contestare le valutazioni di merito del giudice di appello effettuate a proposito dell’equivalenza delle mansioni. Il giudizio di equivalenza (qualitativa e quantitativa) è fondato sugli stessi assunti difensivi di parte appellante e, in quanto congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.

7.- Il terzo motivo è infondato, atteso che la mancata ammissione dei mezzi istruttori è conseguenza delle valutazioni di merito effettuate a proposito delle mansioni e del comportamento datoriale (giudicato non vessatorio) e non frutto del mancato esame denunziato.

8.- Il ricorso deve essere, dunque, rigettato e le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, debbono essere poste a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 18,80 per esborsi ed in Euro 2.000 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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