Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12053 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. un., 16/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27742-2015 proposto da:

C.F., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA ASLTO(OMISSIS), in persona del Direttore Generale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104,

presso la sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa dagli

avvocati DARIO VLADIMIRO GAMBA e MONICA DURANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata in

data 31/08/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi gli avvocati Roberto Maria Izzo e Sabina Colletti per delega

dell’avvocato Dario Vladimiro Gamba;

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.M. ed altri litisconsorti, tutti dirigenti sanitari attualmente o in passato in servizio presso la Asl Torino/(OMISSIS), derivante dall’accorpamento della Asl/(OMISSIS), della Asl/(OMISSIS) e dell’ASL (OMISSIS), hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Torino l’ASL Torino/(OMISSIS) per la rideterminazione,per il periodo dal 1996 al 2012,del fondo di risultato di cui agli artt. 61 e ss. C.C.N.L. del 1996, assumendo come base di calcolo, per l’anno 1996, una somma non inferiore ad Euro 1.088.042,21 e, con riferimento al periodo di pertinenza dell’ex ASL (OMISSIS) dal 2007 in poi,in misura non inferiore ad Euro 370.545,39 con condanna a corrispondere tutto quanto loro dovuto.

Il Tribunale di Torino ha dichiarato il difetto di giurisdizione per le domande formulate dai ricorrenti relative alle ASL (OMISSIS) atteso che la determinazione del Fondo di risultato era avvenuta con Delib. anteriori al 30/6/1998 ed ha rigettato la domanda relativa alla determinazione di detto Fondo da parte dell’ASL (OMISSIS), avvenuta con Delib. successiva al 30/6/1998, stante tuttavia l’infondatezza della pretesa dei ricorrenti derivante dall’erronea interpretazione della transazione del 25/5/2007 intercorsa tra I’ASL ed alcuni dipendenti.

La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale rilevando, con riferimento alla giurisdizione, che la lesione delle posizioni giuridiche degli appellanti si era verificata nel momento in cui era stata determinata la base di calcolo per i futuri aggiornamenti del fondo di risultato e cioè, per le ASL (OMISSIS), con l’emanazione delle Delib. anteriori al 30 giugno 1998. Ha osservato, altresì, che la circostanza che il preteso errore nella determinazione del fondo di risultato si fosse riverberato a cascata sulle Delib. successive al 30 giugno 1998 era irrilevante trattandosi di Delib. ripetitive ed attuative delle Delib. anteriori a tale data le quali, inoltre, non venivano censurate per altri profili. Ha affermato, altresì, l’irrilevanza che si trattasse di remunerare prestazioni lavorative svolte anche dopo il 30 giugno 1998 in quanto ciò che gli appellanti contestavano era l’originaria determinazione del fondo di risultato avvenuta con le Delib. anteriori al 30 giugno 1998.

Con riferimento, poi, alla transazione intervenuta il 25 maggio 2007 tra la ASL/(OMISSIS) ed i dirigenti sanitari dipendenti, ha ritenuto del tutto logica e convincente l’interpretazione di detta transazione data dal Tribunale circa la determinazione del fondo da distribuire ex art. 61 citato per l’anno 2006 (pari a 24/29 della misura stabilita in una precedente sentenza della corte d’appello di Torino) sulla cui base doveva, poi, secondo la Corte, essere determinato il fondo a decorrere dall’1/1/2007, salvo integrazione in caso di nuove assunzioni.

Avverso la sentenza ricorrono in Cassazione i dirigenti con sei motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste con controricorso l’Azienda Sanitaria ASL Torino/(OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti censurano l’affermato difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento ai fondi di risultato delle ex ASL (OMISSIS) per le quali, secondo la Corte, l’originaria determinazione del fondo era avvenuta con Delib. anteriori al 30/6/98. Richiamano la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione in base alla quale doveva ritenersi superato il criterio di frazionamento della giurisdizione in favore del criterio della fattispecie sostanzialmente unitaria, allorchè la controversia riguardava un periodo sia precedente che successivo al 30 giugno 1998, come nella fattispecie, ove era denunciato un inadempimento unitario dell’amministrazione originato sia dalle Delib. antecedenti il 30 giugno 1998, sia dalle Delib. successive che avevano quantificato erroneamente il fondo.

2. Con il secondo motivo censurano l’affermato difetto di giurisdizione sebbene le Delib. dell’ASL Torino/(OMISSIS) fossero successive al 30 giugno 1998. Rilevano infatti che l’Azienda, costituita nel 2008 a seguito dell’accorpamento con le precedenti Asl, ha provveduto alla determinazione del nuovo fondo complessivo di sua competenza previa ricognizione ed aggregazione dei fondi delle ex Asl incorporate e che, pertanto, le Delib. contestate sarebbero quelle assunte dalla neo costituita azienda in epoca successiva al 1998.

3. Con il terzo motivo denunciano, ancora, l’affermato difetto di giurisdizione con riferimento alle domande proposte nei confronti della ASL Torino/4 in relazione ai fondi di risultato delle ex Asl (OMISSIS) in relazione, quanto meno, al periodo successivo al 30 giugno 1998.

4. Con il quarto motivo eccepiscono l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, nell’interpretazione data dai giudici di merito, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost..

5. I primi tre motivi,congiuntamente esaminati in quanto attinenti tutti al difetto di giurisdizione, sono fondati ed il quarto motivo resta assorbito.

Al riguardo va ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di queste Sezioni Unite secondo cui: “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicchè, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia” (vedi, tra le tante: Cass. SU 1 marzo 2012, n. 3183; Cass. SU 29 maggio 2012, n. 8520; Cass. SU 7 gennaio 2013, n. 142, nonchè: Cass. SU 23 novembre 2012, n. 20726; Cass. SU 19 maggio 2014, n. 10918; Cass. SU 17 novembre 2015, n. 23459; Cass. SU 15 marzo 2016, n. 5074, Cass SU 23 marzo 2017 n 7305).

Nella specie i ricorrenti lamentano l’erronea quantificazione del fondo operata sin dalla sua iniziale previsione operata dalle ASL (OMISSIS), poi confluite nella ASL Torino (OMISSIS). Affermano, infatti, che l’errore nella originaria determinazione del fondo di risultato si era riverberato a cascata sulle Delib. assunte anche successivamente al giugno 1998, venendosi in tal modo a configurare una fattispecie unitaria.

I ricorrenti osservano correttamente che la domanda era volta ad accertare l’esatto ammontare del fondo di risultato relativo al periodo 1996-2012 ai fini della determinazione della retribuzione di risultato, costituente una componente della retribuzione riconosciuta ai dipendenti al raggiungimento di determinati obiettivi concordati a livello aziendale, come prevista dal CCNL del 1996. Si era di fronte ad un inadempimento unitario dell’amministrazione che sulla base di Delib., sia antecedenti al giugno 1998, sia successive, aveva quantificato erroneamente il fondo, corrispondendo somme inferiori in relazione a prestazioni lavorative svolte sia prima che dopo il 1998.

Deve, pertanto, essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario anche con riferimento al periodo anteriore al giugno 1998.

Il quarto motivo resta invece assorbito dall’accoglimento dei precedenti motivi.

6. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto che le clausole numero 3 e 4 dell’accordo transattivo intervenuto fra le parti fossero da interpretare nel senso di ridurre il fondo di risultato, rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Corte d’appello di Torino n 1914 del 2005, non solo per l’anno 2006 ma anche per tutti gli anni successivi.

7. Il motivo è infondato atteso che l’interpretazione della transazione del 25/5/2007, intercorsa tra la ex ASL/(OMISSIS) e i dirigenti sanitari dipendenti, accolta dai giudici di merito è scevra dai vizi denunciati.

Secondo la Corte, infatti, al punto 3 della transazione erano individuati i criteri per la determinazione del “Fondo ex art. 61 del CCNL 5/12/1996 da distribuire” per l’anno 2006; mentre al punto 4 della transazione le parti avevano stabilito che dall’1/1/2007 il “fondo ex art. 61 CCNL 5/12/1996 da distribuire “sarebbe stato “integrato” in caso di nuove assunzioni. La Corte territoriale ha, quindi, evidenziato che il “fondo ex art. 61 CCNL 5/12/1996 da distribuire” a cui le parti avevano fatto riferimento al punto 4 della transazione era lo stesso individuato al precedente punto 3 e che, qualora le parti avessero invece voluto riferirsi alla misura del Fondo in precedenza determinato con la sentenza passata in giudicato della Corte d’appello di Torino n. 1914/2005, lo avrebbero dovuto specificare. Sotto tale primo profilo la Corte non ha in alcun modo violato il criterio di interpretazione letterale.

Nè, inoltre, l’interpretazione sistematica offerta dalla Corte territoriale si presta alle critiche dei ricorrenti. La Corte ha infatti rilevato l’illogicità di una diversa interpretazione in base alla quale le parti, dopo aver determinato la misura del Fondo parametrandolo a 24 medici effettivamente in servizio al 31/12/2007, avrebbero previsto come base di calcolo per gli anni successivi l’importo stabilito nella precedente sentenza del 2005, commisurato a 29 presenze non più effettive, con la conseguenza che il fondo avrebbe dovuto essere incrementato sin dalla nuova assunzione del 25^ dipendente e non solo dall’assunzione del 30^.

A riguardo i ricorrenti denunciano che l’entità del Fondo era stato individuato dalla Corte d’appello nella citata sentenza “senza il benchè minimo riferimento al personale in servizio o in organico”. Non riportano tuttavia il contenuto della citata sentenza, quanto meno nei suoi tratti rilevanti, al fine di escludere la bontà di quanto affermato dalla Corte, pur ammettendo che l’incremento del fondo di risultato sarebbe dovuto avvenire a partire dall’assunzione del 30^ dirigente.

In definitiva le censure si risolvono in un’inammissibile e mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 2625 del 2010; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000). Per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 9120 del 2015; Cass. n. 10044 del 2010; Cass. n. 15604 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 10131 del 2006).

7. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1372, 1965 e 2909 c.c. per avere la Corte d’appello affermato l’opponibilità della transazione sulla determinazione del fondo di risultato anche ai ricorrenti non sottoscrittori di detta transazione.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità non avendo i ricorrenti neppure individuato quelli tra di loro estranei alla transazione. Analoghe considerazione devono essere formulate con riferimento all’eccezione di giudicato. I ricorrenti richiamano a loro favore la decisione della Corte d’appello di Torino del 2005, passata in giudicato, ma anche, in tal caso, hanno omesso ogni specificazione di quelli tra di loro che avevano partecipato al giudizio conclusosi con detta sentenza. Quanto all’ipotesi dell’ efficacia riflessa del giudicato appare sufficiente rilevare che, a prescindere dalla sua fondatezza, tale efficacia avrebbe potuto riguardare, comunque, solo i dirigenti dipendenti dell’ex ASL (OMISSIS) i cui nominativi, anche in tal caso, non sono stati specificati.

Per le considerazioni che precedono, in accoglimento dei primi tre motivi del ricorso, la sentenza deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto; rigetta il quinto motivo e dichiara inammissibile il sesto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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