Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12052 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio

n. 32, presso lo studio dell’avv. Messina Marina, rappresentato e

difeso dall’avv. Paoletti Maria, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti RICCIO Alessandro, Nicola Valente

e Sergio Preden, per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 488/2009 della Corte d’appello di Firenze,

depositata in data 31.03.2009; R.G. 302/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 12.04.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAETA Pietro.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa, A. G. chiedeva la rivalutazione dei contributi ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, essendo stato esposto all’amianto per periodo ultradecennale, quale dipendente ENEL. Il giudice di prime cure, sulla base delle risultanze di una consulenza tecnica tecnico-ambientale, accoglieva la domanda con riferimento al periodo 15.3.73-31.12.92.

2.- Avverso tale pronuncia proponeva appello l’INPS reiterando l’eccezione di decadenza già proposta in primo grado, sostenendo che la domanda era stata proposta dopo la decorrenza di un triennio dalla domanda amministrativa.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 31.03.09, accoglieva l’impugnazione dichiarando la decadenza dall’azione giudiziaria di A., ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 2, e successive modifiche, in quanto era trascorso il termine di decadenza triennale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, essendo la domanda amministrativa risalente al 3.2.1998, mentre il ricorso giurisdizionale risultava proposto il 24.05.2005.

3.- A. ricorreva per cassazione deducendo 1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 2, in relazione alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, sostenendo che la rivalutazione contributiva richiesta non può essere considerata trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 47 in questione; 2) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 2, in quanto la decadenza sarebbe realizzata solo con riferimento ad all’istanza amministrativa, presentata il 3.2.98, ma non anche con riferimento ad una seconda, depositata il 13.12.01.

Rispondeva l’INPS con controricorso.

4.- Il Consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositava relazione che, assieme al decreto di fissazione dell’adunanza della camera di consiglio, era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

A. ha depositato memoria.

5.- Le questioni sollevate da A. sono state già trattate da questa Corte all’atto dell’esame del ricorso r.g.n. 6226/10 (Mazzieri c. INPS) e sono state risolte con l’ordinanza 29.3.11 n. 7138.

Il Collegio ritiene, in conformità con questo precedente, di rigettare anche l’odierno ricorso.

6.- La giurisprudenza di questa Corte in tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali afferma che il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 conv. dalla L. 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine per la pronunzia della detta decisione), individua nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” la soglia di 300 giorni (pari alla somma del termine di 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di 180 giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l’inizio del computo del termine decadenziale (Cass. S.u. 29.5.09 n. 12718) per la proposizione del ricorso giurisdizionale (nella specie pacificamente tre anni).

La stessa Corte prevede che le regole sulla necessaria proposizione del ricorso amministrativo e quelle, ad esse collegate, sui termini di decadenza per la proposizione del giudizio, previste dall’art. 47, in questione si riferiscono a tutte le pretese azionate dall’interessato contro l’INPS in relazione alle prestazioni cui la disposizione si riferisce, e quindi anche alle controversie in materia di trattamenti pensionistici, quando sia in discussione non solo la quantificazione delle prestazioni richieste, ma l’esistenza stessa del diritto fatto valere (Cass. 5.4.04 n. 6646). Tra questa pretese rientra anche la richiesta di rivalutazione dei contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria (Cass. 19.5.08 n. 12685).

Essendosi il giudice di merito adeguato a questi principi, il primo motivo appare infondato.

7.- Quanto al secondo motivo, appare corretta la considerazione del giudice di merito secondo la quale – nel contesto della controversia, in cui è chiesta la diversa valutazione dell’anzianità contributiva e non una prestazione – se si accogliesse la tesi del ricorrente e si facesse decorrere la decadenza dalla seconda istanza, verrebbe posto nel nulla tutto il sistema ideato dal legislatore con la riforma del 1992 e verrebbe frustrata la ratio ad esso sottesa di accelerare i tempi di definizione delle istanze al fine di dare certezza alle posizioni degli assicurati.

Parte ricorrente nel ricorso e nella memoria insiste nel concetto che il decorso del termine di decadenza non comporta la perenzione delle posizioni sostanziali e lascia fermi i presupposti del diritto vantato, di modo che l’assicurato può proporre successive domande amministrative per vedersi riconoscere il diritto a decorrere dalla nuova domanda, con il solo limite di non poter richiedere i ratei di prestazione corrispondenti al periodo successivo alla domanda amministrativa disattesa e non seguita da tempestivo ricorso in sede giudiziale.

Tale notazione è, tuttavia, irrilevante in quanto nella presente causa si fa questione non del pagamento di ratei di prestazione, ma di valutazione dell’anzianità contributiva per un periodo (15.3.73- 31.12.92 accertato dal primo giudice non contestato dall’assicurato) rientrante nel periodo coperto dalla domanda amministrativa (proposta il 3.2.98) non coltivata in sede giudiziale, la quale per l’intervenuta decadenza ha esaurito tutti i suoi effetti.

8.- Il ricorso deve essere, dunque, rigettato e le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, debbono essere poste a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 19,00 per esborsi ed in Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011 Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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