Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12052 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2788-2019 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI

51, presso lo studio dell’avvocato VALERIO SANTAGATA, rappresentato

e difeso dall’avvocato RAFFAELE MIRAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2097/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello del cittadino nigeriano O.J. contro il diniego della protezione internazionale, sussidiaria o umanitaria, perchè proposto con ricorso notificato con modalità telematiche D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 3, oltre le ore 21,00 dell’ultimo giorno utile e quindi perfezionatosi, tardivamente, il giorno successivo;

2. il ricorrente ha proposto un motivo di ricorso per cassazione e il Ministero intimato si è costituito senza però svolgere difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 147 c.p.c., e del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies, in relazione agli artt. 3,24,111 Cost., nonchè Cedu, art. 6, per non avere la corte territoriale dato alla normativa suddetta un’interpretazione costituzionalmente orientata, tale da consentire al notificante il diritto di sfruttare interamente (sino alle ore 24) l’ultimo giorno utile per la notifica, essendo il limite delle ore 21 destinato solo a tutelare il riposo del destinatario della notifica;

5. il ricorso è fondato, avendo il Giudice delle Leggi dichiarato “l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies, (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45 bis, comma 2, lett. b), (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella L. n. 114 del 2014, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta”, osservando che “il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, invero, introdotto allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica. Ciò giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma, per cui il perfezionamento della notifica è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo, ma non giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta – viene, invece, impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l’art. 155 c.p.c., computa a giorni e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno” (Corte Cost. sent. n. 75 del 9 aprile 2019);

6. la sentenza va quindi cassata con rinvio senza statuizione sulle spese, in assenza di difese del Ministero costituito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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