Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12052 del 13/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12379-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. (OMISSIS), Direzione Regionale Lazio

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo

studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7402/6^/2014 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato Varì Rosario, con delega dell’Avvocato Pasquale

Varì, difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di B. F. della comunicazione di iscrizione ipotecaria su cespite immobiliare a tutela di crediti erariali, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente ed a riforma della decisione di primo grado, annullava l’iscrizione ipotecaria perchè non preceduta dall’intimazione al pagamento.

Avverso la sentenza propone ricorso, su unico motivo, Equitalia Sud s.p.a.. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate alle parti, la ricorrente ha depositato memoria.

Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, laddove la C.T.R. aveva ritenuto necessaria, ai fini della legittimità dell’iscrizione ipotecaria, la previa intimazione ad adempiere..

In materia sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con sentenza n. 19667/2014, (ribadita, in considerazione, della specificità della materia da SS.UU. n. 24823/15) hanno enunciato i due seguenti principi di diritto:

a) l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento.

b) In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “catione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.

Alla stregua di tali principi la censura è infondata. Se, infatti, il richiamo del Giudice di appello alla disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, è erroneo, giacche, alla stregua del principio sopra trascritto sub a), tale disposizione non si applica alle iscrizioni ipotecarie, deve tuttavia rilevarsi che l’originario ricorso si risolve in sostanza in una denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; denuncia da giudicarsi fondata alla stregua del principio sopra trascritto sub a).

In proposito è, ormai, consolidato l’orientamento (v. di recente Cass. n. 6072/15; n. 8447/15; n. 9926/15; n. 11505/2015; n. 15509/15) secondo cui le Sezioni Unite abbiano implicitamente riconosciuto che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio; e non assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (nella medesima prospettiva, si vedano i precedenti con cui questa Corte ha affermato che il giudice che dichiari la decadenza dal potere impositivo in forza di una norma diversa rispetto a quella invocata dal contribuente “non rileva d’ufficio un’eccezione non proposta, ma si limita a qualificare in termini giuridici diversi la già formulata deduzione, sulla base di circostanze di fatto acquisite agli atti” (sentt. nn. 25077/14, 25402/14 e 2943/10, quest’ultima in relazione ad una controversia in cui la parte aveva eccepito la prescrizione ed il giudice aveva fatto applicazione di una causa di decadenza).

Il dispositivo della sentenza impugnata, previa correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c. nei sensi sopra esposti, appare, pertanto, corretto, con conseguente rigetto del ricorso.

Non vi è pronuncia sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA