Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12052 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. III, 06/05/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 06/05/2021), n.12052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12425/2019 proposto da:

Condominio (OMISSIS) in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in Roma, al viale Delle Milizie, n. 4

presso lo studio dell’avvocato Martelli Giovanni Battista, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Giudiceandrea

Bonifacio, e Wegher Maurizio;

– ricorrente –

contro

O.C., elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio

dell’avvocato Brenciaglia Stefano, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Giuliano Nicola;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 245/2018 della CORTE d’APPELLO di TRENTO,

depositata il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del

18/12/2020, dal consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva

quanto segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I) O.C., il (OMISSIS), intorno alle ore 22 della sera, al fine di fare visita al fratello ed alla cognata, si recò presso il Condominio (OMISSIS) di (OMISSIS) e, mentre attraversava il cortile condominiale, cadde, inciampando in un tombino sporgente, e riportò lesioni all’arto superiore sinistro.

I.1) O.C. convenne in giudizio il Condominio (OMISSIS) dinanzi il Tribunale di Trento e ottenne in primo grado condanna del Condominio al risarcimento dei danni, nella misura di oltre trentaquattromila Euro, e interessi legali.

I.2) O.C. propose appello avverso la sentenza del Tribunale, al quale resistette, proponendo impugnazione incidentale, il condominio (OMISSIS), e la Corte territoriale, con la sentenza n. 245 del 17/10/2018, aumentò la posta risarcitoria, in quanto sommò i nove punti d’invalidità riconosciuti alla O. a seguito della caduta, ai sessantasette preesistenti in capo alla stessa, per pregressa invalidità, e le liquidò la somma di oltre centocinquantatremila Euro, maggiorata di interessi, come meglio specificato in motivazione, sulla base del differenziale rispetto alla preesistente invalidità.

I.3) la sentenza della Corte d’Appello di Trento è impugnata, con ricorso affidato a tre motivi, dal Condominio (OMISSIS).

I.4) Resiste con controricorso, e propone ricorso incidentale, pure articolato su tre motivi, O.C..

I.5) Il Condomino (OMISSIS) ha proposto controricorso per resistere al ricorso incidentale di O.C..

I.6) Il P.G. non ha depositato conclusioni.

I.7) Memorie da entrambe le parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

II) La memoria depositata da O.C., a mezzo posta, non può essere presa in considerazione, poichè pervenuta in cancelleria il 11/12/2020, ossia oltre il termine di dieci giorni antecedenti l’adunanza e in quanto, ai fini della tempestività delle memorie ex art. 380 bis c.p.c. inviate a mezzo posta, rileva la data della loro ricezione da parte della Cancelleria, e non quella della spedizione, non essendo applicabile analogicamente l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5 il quale consente di dare per avvenuto il deposito nel giorno della spedizione esclusivamente con riferimento al ricorso ed al controricorso (di recente si veda: Cass. n. 30592 del 27/11/2018 Rv. 651922 – 01).

III) Il ricorso principale del Condominio (OMISSIS) censura come segue la sentenza d’appello.

III.1) Il primo motivo deduce “violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2033 e 2041 c.c., nonchè degli artt. 113,115 e 116 e 345 c.p.c. nonchè omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: erroneo e (o) contraddittorio utilizzo dei parametri in uso per il riconoscimento dell’invalidità civile INPS in luogo delle percentuali e dei metodi di calcolo tabellari per l’accertamento e la quantificazione del risarcimento del danno in ipotesi di responsabilità civilistica; erroneo computo, nell’ambito della percentuale di riferimento per il calcolo del risarcimento dovuto, di patologie pregresse e successive non imputabili al responsabile civile”.

III.2) Il secondo motivo propone censura di “violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. nonchè degli artt. 113,115,116 c.p.c. e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nonchè per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; assenza di nesso causale tra il sinistro per cui è causa ed i postumi riconosciuti dalla Corte d’Appello di Trento”.

III.3) Infine, il terzo, e ultimo, motivo del ricorso principale deduce vizio di “violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2041 c.c. nonchè degli artt. 113,115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; erroneo o contraddittorio riconoscimento della personalizzazione prevista dalle Tabelle di Milano applicate dalla Corte d’Appello di Trento”.

IV) Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

IV.1) La Corte territoriale ha sommato ai nove punti percentuali d’invalidità, secondo il criterio del punto di cui alle cd. Tabelle Milanesi, accertati in capo alla O. dal consulente tecnico d’ufficio e riconducibili alla caduta nel cortile condominiale, la sera del (OMISSIS), l’invalidità civile, nella misura del sessantasette per cento – commisurandola automaticamente in altrettanti “punti” che già era stata riconosciuta dall’INPS alla O. a seguito di preesistenti lesioni e patologie ed ha, quindi, detratto dall’ammontare complessivo di ritenuta invalidità, pari al settantasei per cento, quello relativo al sessantasette per cento d’invalidità.

La sommatoria tra le due percentuali non è stata, tuttavia, correttamente effettuata.

Come affermato, anche di recente, da questa Corte in materia di concause (Cass. n. 28986 del 11/11/2019 Rv. 656174 – 01, nonchè Cass. n. 17555 del 21/08/2020): “In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell’evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell’equivalenza causale dettato dall’art. 41 c.p. sicchè di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell’evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi “coesistente” vuoi “concorrente” rispetto al maggior danno causato dall’illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell’art. 1223 c.c. In particolare, quella “coesistente” è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell’illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l’illecito non si fosse verificato) sicchè anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno; viceversa, secondo lo stesso criterio, quella “concorrente” assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicchè di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni.”

Sommando le due percentuali d’invalidità, quella del nove per cento, derivante dalla caduta nel cortile condominiale e quella, preesistente, del sessantasette per cento, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione del richiamato principio, in quanto ha sommato entità non omogenee (si veda, sul punto della non omogeneità degli accertamenti in tema di invalidità civile e di danno alla salute Cass. n. 22280 del 07/12/2012 Rv. 624408 – 01).

Il corretto procedimento, di competenza del giudice di merito consiste, in casi quale quello in scrutinio – come espresso in diverse pronunce da questa Corte – nell’effettuare una quantificazione rapportata alla invalidità complessiva successiva al sinistro per il quale è causa (comprensiva delle menomazioni preesistenti e di quelle causate dal sinistro che, in rapporto policrono concorrente hanno aggravato la preesistente condizione della O.) per giungere, tramite sottrazione del valore monetario corrispondente alla patologia originaria, a determinare il “differenziale” risarcitorio spettante alla danneggiata (si veda, in motivazione, la già richiamata n. 17555 del 2020).

IV.2) Il primo motivo del ricorso principale è, pertanto, accolto.

IV.3) Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile in quanto verte in punto di accertamento del nesso causale, poichè, pur se formalmente proposto come violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto e di difetto assoluto di motivazione è volto a devolvere alla Corte di legittimità il riesame di circostanze di fatto non sindacabili in questa sede ed è, inoltre, inidoneamente formulato.

IV.4) Il terzo mezzo del ricorso principale, vertente sulla misura (ritenuta eccessiva dalla difesa del Condominio (OMISSIS)) della personalizzazione, che la Corte di merito ha accordato nella percentuale massima del venticinque per cento (come risulta a pag. 15 della motivazione), è assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale.

V) Il ricorso incidentale di O.C. censura come segue la sentenza d’appello.

V.1) Il primo mezzo propone censure di “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 in relazione all’art. 2729 c.c.artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè in relazione agli artt. 1223,2051 e 2043 c.c. e artt. 32 e 111 Cost. Diritto al risarcimento danno da perdita della capacità lavorativa specifica. Prova presuntiva:

mancata valutazione complessiva di tutti gli indizi. Omesso esame fatti decisivi e risultanze CTU e omessa esposizione ragioni della decisione”.

V.2) Il secondo motivo propone censure di “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 in relazione agli artt. 114,115 e 116 c.p.c. Fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale non contestati ex adverso (cambiamento mansione e riduzione orari, disoccupazione, pensionamento e riduzione reddito come conseguenza del sinistro). Mancata applicazione del principio di non contestazione, erronea applicazione di norme di diritto ed error in procedendo”.

V.3) Il terzo, e ultimo, motivo del ricorso incidentale muove censure di “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 in relazione agli artt. 2059,2043 c.c. e art. 32 Cost. Doveva la Corte d’Appello riconoscere la personalizzazione massima del danno non patrimoniale, non solo il 25%.

V.4) I tre mezzi del ricorso incidentale possono essere congiuntamente scrutinati. Essi sono, tutti, inammissibili.

I primi due mezzi richiamano, sin dall’intestazione, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ma non indicano alcun fatto diverso, tra quelli esaminati dai giudici di merito, sul quale non sia caduto l’esame. Non sussiste in alcun modo, nella sentenza gravata, trascuratezza nella disamina fattuale, avendo la Corte di Appello adeguatamente scrutinato le ragioni in base alle quali ha ritenuto di escludere, sulla base dei fatti allegati ed accertati in primo grado e in appello, la perdita di capacità lavorativa specifica, dando conto anche di circostanze indipendenti dall’evento dedotto in giudizio (quali il cambio di orario lavorativo da parte della O. imputabile a sua scelta discrezionale e non derivante dai postumi della caduta nel cortile del Condominio (OMISSIS)).

Inoltre, la circostanza che alcuni dei fatti non siano stati contestati non implica, come sembra prospettare il secondo motivo del ricorso incidentale, che essi non siano stati esaminati dalla sentenza impugnata, che, come detto, ha proceduto a completa disamina delle risultanze fattuali, rendendo logica ed esaustiva motivazione.

I primi due mezzi del ricorso della O., in disparte la deduzione (già ritenuta inammissibile) dell’omesso esame, si risolvono nel chiedere a questa Corte di legittimità una diversa, rispetto a quella fatta dal giudice del merito, valutazione del compendio probatorio.

Il terzo motivo dell’incidentale è inammissibile in relazione alla misura della personalizzazione del risarcimento in favore della O., in quanto richiede accertamenti di fatto non ripetibili in sede di legittimità e sulla base di circostanze di fatto (età della O.; gravità della lesione riportata nel sinistro e del preesistente stato di invalidità) la cui valutazione è demandata unicamente al giudice di merito.

VI) In conclusione: il primo motivo del ricorso principale è accolto, con assorbimento del terzo mezzo; il secondo motivo del ricorso principale è dichiarato inammissibile e pure dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. di O.C..

VIA) La sentenza impugnata è, pertanto, cassata e, essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è rinviata, per nuovo esame alla Corte di Appello di Trento, in diversa composizione, che nel deciderla si atterà a quanto in questa sede statuito e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

VII) Conformemente all’orientamento nomofilattico (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04: “Il giudice dell’impugnazione non e tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 quater T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono”), non deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo; dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione Terza civile, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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