Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12051 del 17/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12051
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 14919-2008 proposto da:
COMUNE DI CAMPOBASSO, in persona del Sindaco, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato CALISE ANTONIO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 57/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di CAMPOBASSO del 3/07/06, depositata il 31/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Molise ha rigettato l’appello del Comune di Campobasso nei confronti di P.M.. Ha motivato la decisione ritenendo che le variazioni della consistenza oggettiva dell’immobile intervenute nel corso dell’anno hanno effetto ai fini ICI solo dal 1 gennaio dell’anno successivo.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo il Comune, la contribuente non si è costituita.
Con il motivo il Comune formula il seguente quesito di diritto: se ai fini ICI le variazioni oggettive dell’immobile hanno effetto a decorrere dall’anno stesso in cui si sono verificate o da quello successivo.
Ha risposto sulla questione la sentenza n. 18023/04 di questa Corte:
In tema di i.c.i., le risultanze catastali definitive, non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorchè sollecitate all’ufficio dal contribuente, conseguendo all’originaria acquiescenza di quest’ultimo alle operazioni catastali, sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d’imposta, della loro efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), ricavabile dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2, in forza del quale per ciascun atto d’imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al l gennaio dell’anno di imposizione”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata;
che non si deve provvedere in ordine alle spese non essendo costituita l’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010